23 Novembre 2024 00:08

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23 Novembre 2024 00:08

Imperia: processo morte Bohli, Pm chiede assoluzione per Carabinieri. “Ipotesi asfissia non regge” / L’udienza

In breve: I due Carabinieri imputati, Fabio Ventura, 37 anni, e Gianluca Palumbo, 42 anni, sono accusati di omicidio colposo per la morte di Kaies Bohli, tunisino 26enne.

Assoluzione. È questa la richiesta del Pm Lorenzo Fornace questa mattina, in Tribunale a Imperia, nell’ambito del processo che vede sul banco degli imputati due Carabinieri, Fabio Ventura, 37 anni, e Gianluca Palumbo, 42 anni, accusati di omicidio colposo per la morte di Kaies Bohli, tunisino 26enne.

Nel corso dell’udienza di oggi, dopo la lunga requisitoria del PM Fornace, sono previste le arringhe delle parti civili, dei responsabili del ministero e delle difese.

Imperia: morte Kaies Bohli, la requisitoria del PM Fornace

“Il fatto originario della vicenda è un evento drammatico, morte di un giovane, con un’esistenza problematica, tra tossicodipendanza, carcerazione, con una famiglia e legami veri, autentici. L’evento morte si è verificato a stretto ridosso temporale rispetto a un’operazione di polizia giudiziaria a sorpresa generata a fonte confidenziale che indicava Bohli in possesso di sostanza stupefacente.

Bohli viene individuato, gli imputati palesano la qualifica, ci sono momenti concitati, fuga, immobilizzazione, inciampa, scalcia, immobilizzazione, ammanettamento prima dei polsi, evento in cui sono coinvolti i due attuali imputati, con ausilio di una terza persona, conosciuta sul posto, che interviene a dare man forte. Poi l’intervento dell’autovettura di servizio in forza della caserma Carabinieri al quale appartenevano gli operanti. Bohli viene adagiato nel corridorio, di cui abbiamo immagine. Intervento del personale non medicalizzato della croce Verde di Arma di Taggia.

Decesso dichiarato in ospedale, dove arriva già in condizioni agoniche. Sottoposto a manovre rianimatorie per circa 15 minuti.

Indagine

Indagine non lineare e difficoltosa. I colleghi dell’epoca hanno percepito atteggiamenti poco collaborativi che hanno condizionato alcune scelte finali. Il dato oggettivo è un’indagine dove ci si aspettava maggiore collaborazione dell’istituzione e dei singoli soggetti.

Casi Analoghi

Siamo in un’ipotesi di colpa posta in essere da pubblici ufficiali nell’espletamento delleloro tipiche funzioni di polizia giudiciaizra. Bisogna riconoscere che ci troviamo al cospetto di un caso che presenta spiccate particolarità, siamo in una nicchia delle tematiche giuridiche e anche per le questioni fattuali della vicenda, che conosce qualche precedente. Ci sono casi più noti e recenti, con approdi contrapposti, come il decesso di Federico Aldrovandi, a Ferrara, il 25 settembre 2005, approdato con condanna definitiva dei 3 poliziotti, nel giugno 2012, per eccesso colposo nell’uso legittimo di alcuni mezzi di contenzione. Ci sono scarisssimi elementi di vicinanza con morte di Bohli.

Maggiore affinità è il caso che riguarda la morte di Riccardo Magherini, avvenuta il 3 marzo 2014, a Firenze, che ha determinato 2 sentenze di condanna in primo e secondo grado, anche se i giudici di appello hanno spostato da colpa commissiva a colpa omissiva. Questa vicenda è esitata con la sentenza della Cassazione del 2018, che ha annullato senza rinvio la condanna. Presenta alcune analogie e anche elementi di differenziazione. Nella vicenda Magherini, la morte è avvenuta mentre era in atto la fase esecutiva dell’arresto. Muore mentre era in atto un’attività di contenzione del soggetto, prono a terra ammanettato, azione durata 13 minuti. Questo costituisce un paradigma fondamentale. Pur ritenendo nesso casuale tra condotta ed evento morte, c’è inesistenza della colpa.

Causa della morte

Vorrei affrontare di petto la questione modale che ha ispirato il giudice a disporre un’ulteriore perizia, cioè il quesito di fondo, perché Bohli è morto? Sulla  quale si è pronunciato il consulente del PM. Devo confessare che dopo aver letto attentamente l’elaborato scritto non ho compreso l’adesione acritica alle conclusione del dottor Traditi. Se andiamo a leggere attentamente l’elaborato del dott. Traditi c’è una semantica assai poco assertiva sulla causa di morte. Prospetta un’ipotesi congetturale, più che dare una risposta.

Traditi accentra l’attenzione sulla fase del caricamento su vettura e trasporto. Dopo aver messo a fuoco questo snodo fattuale afferma: “è verosimile che la posizione abbia prodotto una condizione di impossibilità respiratoria”. Usa “verosimile”, “intepretazione”, “verosimiglianza”.

L’aggettivazione hanno rilievo di non poco conto nella formulazione del giudizio penale. Tutti i tecnici esprimono una scala crescente un assunto che viene proposto. Non è un caso che la giurisprudenza, in materia di colpa omissiva dice che soltanto qualora il ragionamento contrattuale conduce con alta probabile alla condotta omessa avrebbe potuto evitare l’evento.

Abbiamo tutti accolto con favore l’affermazione che sancisce come affermazione di penale responsabilità deve essere sostenuta da affermazione aldilà di ogni ragionevole dubbio. Per questo le aggettivazioni sono importanti.

Questo processo nasce e prosegue da una diagnosi di morte presentata come “verosimile”, non poteva che nascere oggettivamente sotto gli sfavorevoli auspici quando è stato investito altro perito per accertare questo dato.

Traditi è venuto a difendere la tesi della causa di morte dovuta ad asfissia posizionale. L’esame è stato utile. “Non c’è dubbio” dice “che i dati anatomo-patologici non mi hanno consentito di ipotizzare delle cause di morte diverse”. Denuncia esplicitamente qual è il percorso logico adottato dal consulente. Ho analizzato una serie di dati, ho ritenuto di formulare questa ipotesi, come ipotesi residuale. È una tesi formulata ad escludendum. La più ragionevole e compatibile, ma ignora altri dati. Un ragionamento ad escludendum, siamo sul piano di un’ipotesi congetturale.

Lo stesso CT della parte civile non ha avuto da sviluppare considerazioni critiche sulle conclusioni del perito del giudice.

La sintesi: se esaminiamo i dati tanatologici non c’è nessuna possibilità di formulare una diagnosi di morte. Anzi, quei dati che il perito ha rilevato propenderebbero con maggior grado di verosimiglianza per una morte cardiaca.

Orari

Abbiamo due telefonate che giungono alla centrale operative del 112. Alle 19.25 un testimone ha chiarito come lui transitando alla guida di un mezzo, vede delle persone in un ingaggio fisico, momento di colluttazione, il senso civico lo induce a telefonare al 112. Quindi non c’era sul posto un veicolo della Polizia, altrimenti non avrebbe avuto senso la chiamata.

Alle 19.28, seconda telefonata. Quindi non è ancora giunto il veicolo in servizio. C’è un’altra telefonata di Ventura.

19.38, sono passati 10 minuti. Abbiamo la telefonata che Palumbo fa al 118 per richiedere l’intervento di personale. Siamo in grado di riempire questi 10 minuti di una serie di eventi.
– l’arrivo del Subaro foreste sul posto, a poca distanza dove Bohli è immobilizzato, con manette ai polsi, Lizza e Piras scendono e consegnano manette per le caviglie.
– Bohli viene collocato sull’autovettura. Sulla parte posteriore Ventura e Palumbo, guida Piras, con Lizza vicino. Percorrono circa 1 km, giungono alla stazione, lì viene condotto fino al corridoio, adagiato con libri sotto la testa, abbiamo la fotografia. Ci si domanda se finge o non finge. E c’è la telefonata.

19.41 parte in quell’istante l’autoambulanza della Croce Verde dopo la chiamata di Palumbo. Parte da Arma di Taggia.

19.55 viene effettuata ricognizione dello stato clinico di Bohli. Sappiamo che in quel momento Bohli è già all’interno dell’autoambulanza, forse sta già partendo verso l’ospedale di Sanremo. Operatore parla con la centrale operativa. Non vennero aperte né manette ai polsi né alle caviglie. Viene assegnato codice giallo perché c’è la fotografia clinica del saturimetro. 

20.07 Triage. In quel momento Bohli è in stato agonico.

La condotta ascrivibile agli imputati, in ordine a ciò che viene ipotizzato, ovvero dinamiche frutto di esisti posturali e meccanismi asfittici che possano aver causato morte per asfissia violenta, vede una sicura cessazione che deve collocarsi nei minuti prossimi alle 19.38.

Condotte che si esauriscono e cessano con un dato con una cronologia specifica, un dato clinico rilevato almeno 15 minuti dopo, fra l’esaurimento delle supposte condotte commissione e il dato clinico rilevato. Abbiamo altri 15 minuti circa, dove si manifestano le condizioni agoniche che portarono alla morte del Bohli.

È evidente che l’ipotesi della morte asfittica non regge. Oggi si evoca un quadro plurifattoriale. Siamo sempre sul piano dell’ipotesi congetturale.

Abbiamo un soggetto che in quel frangente dimostra una notevole vigoria, tanto da riuscire a determinare un quadro lesivo apprezzabile agli imputati.

Chiedo l’assoluzione perché “il fatto non sussiste” o in alternativa perché “il fatto non costituisce reato”.

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