“Infondato”. Si è pronunciato così il Tar Liguria in merito al ricorso presentato lo scorso novembre dalla Teknoservice S.r.l., contro il Comune di Imperia, per chiedere l’annullamento della gara per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, che vede la De Vizia Transfer S.r.l. aggiudicataria.
Appalto rifiuti: Tar respinge ricorso Teknoservice
La società Teknoservice (attualmente in attività) si era rivolta al Tar per chiedere lo stop all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nella città di Imperia, indetto dal Comune. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Imperia e la controinteressata De Vizia Transfer s.p.a..
Nel dettaglio, la Teknoservice aveva individuato due motivi per presentare ricorso, ovvero:
“1. Violazione del principio di segretezza dell’offerta economica. Eccesso di potere (errore di fatto; omessa considerazione dei presupposti; sviamento).
Lamenta che la stazione appaltante, avendo rilevato che la piattaforma informatica di gestione della procedura aveva operato la parametrazione dei punteggi tecnici attribuiti alle imprese in maniera difforme da come previsto dal disciplinare di gara, avrebbe illegittimamente effettuato una seconda riparametrazione, allorquando però erano già conosciute le offerte economiche, in violazione del principio di segretezza dell’offerta economica;
2. Violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere (errore di fatto; omessa considerazione dei presupposti; sviamento). Il disciplinare di gara prevede l’attribuzione di 90 punti per l’offerta tecnica, e di solo 10 punti per l’offerta economica, sicché difetterebbe un’adeguata ponderazione dei criteri, del tutto sbilanciati”.
Il Tar Liguria ha però giudicato il ricorso “palesemente infondato”. Ecco le spiegazioni:
“1. Premesso che la ricorrente non svolge alcuna censura circa le corrette modalità di riparametrazione del punteggio tecnico, è dirimente il rilievo che la stazione appaltante non ha in alcun modo modificato le valutazioni dell’offerta tecnica ed i punteggi attribuiti discrezionalmente dai commissari, ma che la seconda riparametrazione si è sostanziata in un’operazione aritmetica di rideterminazione dei punteggi sulla base della formula all’uopo prevista nel disciplinare.
Ne consegue che non è stato violato il principio che impone di operare le valutazioni discrezionali prima della conoscenza dell’offerta economica.
2. Ai sensi dell’art. 95 comma 10-bis del D. Lgs. n. 50/2016, “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.
Dunque, la normativa in tema di offerta economicamente più vantaggiosa è volta ad assicurare la sicura preponderanza degli elementi tecnici dell’offerta, tanto è vero che fissa soltanto il limite massimo del 30% per l’offerta economica, ma non per quella tecnica.
Nel caso di specie, la ponderazione operata dall’amministrazione, ancorché fortemente sbilanciata a favore della componente tecnico-qualitativa, costituisce il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale, che, essendo in linea con il chiaro favor legislativo per gli elementi qualitativi dell’offerta, appare immune da censure di manifesta illogicità o irragionevolezza.
Donde l’infondatezza del ricorso”.
Il Tar ha quindi rigettato il ricorso, condannando la Teknoservice a pagare le spese di giudizio (3 mila euro) e le spese generali, in favore delle parti resistenti costituite.
Nel frattempo, deve ancora essere discusso il ricorso presentato al Tar Liguria dalla Docks Lanterna, un’altra delle società in gara.