È lotta alle processionarie a Imperia. Per correre ai ripari, il Comune ha emesso un’ordinanza per prevenire i problemi legati alla presenza del lepidottero, poiché può rappresentare “una minaccia per la produzione e sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali”.
Allarme processionarie: scatta ordinanza del Comune per la prevenzione
Ecco l’ordinanza del Comune di Imperia per la lotta alla processionaria sul territorio.
“Il sindaco ordina:
1) a tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare nel periodo invernale/inizio primaverile tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà o competenza, al fine di accertare l’eventuale presenza dei nidi della “processionaria del pino” (Traurnatocampa pitvocampa). Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione su tutte le conifere soggette all’attacco del parassita.
2) Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria, di intervenire immediatamente ed obbligatoriamente con la rimozione e la distruzione degli stessi adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti, rivolgendosi a ditte specializzate.
e dispone:
– che le spese per gli interventi suddetti siano a totale carico dei proprietari interessati o dei conduttori delle piante infestate;
– l’assoluto DIVIETO di depositare, in qualsivoglia area, rami con nidi di processionaria che devono, invece, essere sempre distrutti;
– che l’efficacia temporale del presente provvedimento è stabilita con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;
– che il Comando di Polizia Municipale provveda a verificare il rispetto della presente ordinanza e proceda in caso di inottemperanza, fatte salve le diverse sanzioni indicate all’art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007 per le fattispecie contemplate, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs, 267/2000 ad applicare la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 per ciascuna pianta infestata”.