22 Dicembre 2024 22:37

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Imperia: processo patente marito ex Procuratore, ecco motivazioni condanne. “Cabiddu deus ex machina. Agito senza scrupoli”

In breve: "Totale assenza di cause di giustificazione a favore di Egidi".

“Cabiddu è il deus ex machina dell’intera vicenda. Ha agito con astuzia, privo di ogni scrupolo e totale spregiudicatezza”. Così il collegio, presieduto dal giudice Donatella Aschero, ha motivato la sentenza di condanna a tre anni di carcere di Gianfranco Cabiddu, marito dell’ex Procuratore Capo di Imperia Giuseppa Geremia, nell’ambito del processo che lo vedeva imputato, insieme al maggiore David Egidi, per il mancato ritiro della patente.

Cabiddu e Egidi (condannato a 1 anno e 2 mesi di carcere) erano accusati in concorso di abuso d’ufficio per il mancato ritiro della patente a Cabiddu, accusato anche di falso per avere “mentito” al medico dell’Asl sul proprio stato di salute.

Processo mancato ritiro patente marito ex Procuratore: ecco le motivazioni delle condanne

La ricostruzione

  • Cabiddu Gianfranco all’epoca dei fatti era il marito convivente dell’allora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, dr. Giuseppe Geremia, e come tale conosceva e frequentava alcuni Alti Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.
  • Era l’unico della coppia a guidare nonostante anche la moglie avesse la patente.
  • Ad un certo punto, come emerge dai documenti in atti della Motorizzazione Civile di Cagliari ( d’ora in poi UMC ), dopo varie infrazioni tutte notificategli :
    – Il 13.3.2013 la UMC attesta l’azzeramento dei punti della patente cat C in capo a Cabiddu Gianfranco.
    – Il 4.7.2013 la UMC emette un primo provvedimento di revisione della patente di guida cat C mediante nuovo esame di idoneità tecnica (teoria e prova pratica) e seguito di azzeramento punti, con invito a sostenere nuovo esame entro 30 gg dalla notifica.
    – la comunicazione viene inoltrata al Cabiddu a mezzo servizio postale all’indirizzo dell’allora sua residenza formale ossia Villanovaforru (VS) in data 23/7/2013 e ritorna notificata per compiuta giacenza il 27/08/2013.
    – Il 25.11.2013 la UMC, considerata la inottemperanza del Cabiddu a sottoporsi a nuovo esame, emette provvedimento di “sospensione della patente a tempo indeterminato” inviandolo alla Stazione CC competente per territorio in base alla residenza del Cabiddu, con preghiera di notifica e di ritiro contestuale della patente sospesa.
    – Fino al 12.2.2014 il provvedimento, ricevuto dalla stazione di Lunamatrona, resta fermo senza essere notificato all’interessato, né inserito – come invece avrebbe dovuto – nella banca dati SDI. Solo il 12.2.2014 viene inviata ai Carabinieri di Imperia una raccomandata con richiesta di notifica del provvedimento al Cabiddu (che ad Imperia dimorava di fatto con la moglie) e di contestuale inserimento allo SDI.
    – 19.2.2014 la raccomandata giunge alla Stazione CC di Imperia e qui ricevuta dal M.llo Gianoli. Ma nuovamente nell’immediatezza nulla viene fatto: né la notifica né l’inserimento allo SDI, anzi la raccomandata non viene neppure registrata in arrivo e viene immediatamente consegnata al Maggiore Egidi che la tiene ferma nel suo ufficio.
    – Solo il 9.10.2014 verrà effettuata la notifica al Cabiddu, che peraltro, quello stesso giorno, poco prima, aveva già sostenuto e superato l’esame di guida, e quindi la pratica viene archiviata senza che allo stesso fosse mai stata nel mentre ritirata la patente, né inserita allo SDI la sua sospensione, di talché l’imputato aveva continuato a guidare indisturbato.

Cabiddu – profilo

“Cabiddu è il deus ex machina dell’intera vicenda – scrive il collegio – ha agito con astuzia, privo di ogni scrupolo e totale spregiudicatezza. La gravità dei fatti è di tutta evidenza e l’intensità del dolo è davvero elevata come manifesta l’intero disegno criminoso protrattosi vari mesi e conferma le negative caratteristiche morali del Cabiddu già evidenziate quando lo stesso fu congedato dai Carabinieri.

Cabiddu, semplice carabiniere, in possesso della sola licenza elementare, fu arruolato nell’arma dei CC per soli sette anni (dal 1970 al 1977) e quindi collocato in congedo illimitato a seguito di numerose sanzioni disciplinari a seguito di rapporti di amicizia e di debito-credito con pregiudicati, assunzione di debiti con numerosi soggetti ecc. , considerato soggetto ‘immaturo’, di ‘scarsi’-‘discutibili’-‘negativi requisiti morali’ -‘impulsivo’, ‘superficiale’.

Dette caratteristiche le ritroviamo nella presente vicenda, quando ormai riuscito a unirsi in coniugio con addirittura un Procuratore della Repubblica, sfrutta con abilità eccezionale la sua posizione per cercarsi amicizie altolocate e agire illecitamente indisturbato.

[…] le modalità dell’azione attestano l’elevata capacità truffaldina del Cabiddu e la sua spregiudicatezza; il danno, se non altro psicologico, cagionato a molte persone coinvolte nella vicenda appare elevatissimo (si pensi all’Appuntato Masala che dopo la sua deposizione si è addirittura suicidato, al processo aperto nei confronti di due alti ufficiali); al conseguente danno all’immagine dell’Arma; alla intensità del dolo; alla capacità a delinquere dimostrata, alla sua ‘condotta susseguente il reato‘ (non si è mai presentato, e mai ha reso dichiarazioni che anche solo potessero aiutare i soggetti coinvolti e i coimputati a ricostruire la vicenda)”.

Cabiddu – abuso d’ufficio

“Appare evidente come l’astuto quanto spregiudicato deus ex machina del tutto sia stato il Cabiddu che non ha esitato, per riottenere la patente ad evidenza per lui bene assai prezioso, a mettere nei guai , o rischiare di mettere nei guai, decine di persone . 

Almeno fin dal 28 novembre 2013 Cabiddu viene a conoscenza del provvedimento e inizia a tessere una rete di contatti a lui funzionali per dilazionare la notifica del provvedimento e riuscire, nelle more, in Imperia (dove ha ormai molte conoscenze e vanta l’essere il marito del Procuratore) a conseguire la patente, per la quale non aveva, in quel momento, i requisiti di salute (problemi agli occhi e diabete).

Si noti che, nelle more, il Cabiddu continua a guidare indisturbato, in quanto rimasto materialmente nel possesso della patente che, in caso di controlli, non risultava sospesa in quanto il provvedimento di sospensione – come già evidenziato – non era stato inserito nella Banca dati SDI.

Dai tabulati telefonici acquisiti emerge che vi fu un via vai frenetico di telefonate tra Cabiddu e vari soggetti con cariche istituzionali che potevano aiutarlo a riottenere la patente”.

Cabiddu – falso

Superato l’esame di guida, restava il problema della scadenza della patente. Al Cabiddu la patente scadeva il 2.2.2015. La visita medica precedente era stata effettuata infatti il 2.2.2010. E soprattutto dopo pochi giorni, ossia il 20.2.2015 Cabiddu compiva i 65 anni e quindi era sottoposto alla riclassificazione della pratica.

Cabiddu al fine di non passare in Commissione medica, essendo già nel 65° anno e avendo varie patologie, decide di operare un declassamento da patente C a patente B. Ma anche in questo caso , in presenza di particolari patologie, quali il diabete, rischiava di dover passare per il tramite della Commissione dove gli accertamenti sarebbero stati più rigorosi.

Così Cabiddu decide di autocertificare di non avere alcuna patologia. Infatti dal documento acquisito emerge che Cabiddu in data 15/1/2015, in sede di visita medica nanti il dr. Orengo autocertificò , contrariamente al vero, la totale assenza di patologie barrando con un ‘no’ anche le patologie, quali il diabete, da cui viceversa era affetto e per il quale assumeva infatti farmaci, come da cartelle mediche acquisite, limitandosi a depositare solo una certificazione del dr Quilici di essere stato sottoposto a due operazioni di cataratta e di aver recuperato totalmente il visus, né nulla riferì di sue patologie in sede di visita medica“.

Egidi – abuso d’ufficio

Egidi seppe del contenuto della raccomandata contenente la sospensione a tempo indeterminato della patente, non come da lui sostenuto nel settembre 2014, bensì già da febbraio 2014 – ossia, forse, dalla data in cui glielo comunicò al telefono Cabiddu o comunque da quando glielo comunicò Zarbano stesso – avendolo ciò confermato anche un teste qualificato ed assolutamente indifferente quale è il M.llo Gianoli

Il momento della conoscenza da parte di Egidi è importante. Egidi ha cercato di spingerla il più possibile avanti nel suo esame difensivo proprio perché più facile sarebbe per lui sostenere l’assenza della conoscenza del vantaggio, ossia il dolo. Ma la sua versione confligge con tutti i dati raccolti : testimonianze e tabulati.

Resta, comunque, il fatto che, anche seguendo la sua non credibile versione, ossia che venne a conoscenza del contenuto della raccomandata, solo ai primi di settembre, Egidi continuò a tenere una condotta omissiva fino al 9 ottobre 2014, data del superamento dell’esame da parte di Cabiddu.

Egidi, alto ufficiale dell’Arma, era a conoscenza di quanto in concreto fosse importante per Cabiddu avere la patente: è lo stesso Egidi -nel suo esame- che ammette di aver avuto ben presente la consapevolezza del vantaggio di possedere la patente per il nucleo famigliare Cabiddu: in particolare […] ha spiegato che la preoccupazione anche del Comandante Provinciale (Zarbano, ndr) era che questo problema sicuramente avrebbe inficiato la mobilità del nucleo familiare. 

Egidi ha fatto comprendere una situazione di psicologica sudditanza rispetto al Col. Zarbano che a suo dire gli avrebbe dato l’ordine di soprassedere, ha raccontato a lungo i suoi difficili rapporti con il superiore, la sua fragilità di quel periodo e la delicatissima situazione che si era venuta a creare tra Procura e Arma, che non gli diedero la forza di opporsi. Parla di ‘desistenza‘. Ma questa situazione, se anche fosse vera, di certo non potrebbe scriminarlo. La causa di giustificazione di aver agito per ordini superiori, come è noto, potrebbe operare solo qualora Egidi non avesse avuto contezza della illegittimità dell’ordine.

Ma è invece risultato provato che egli sapeva che la raccomandata conteneva un atto da notificare al Cabiddu, e che era quindi ben consapevole di agire ‘contra ius’. E, in questa situazione, continuò a soprassedere, senza ad esempio rivolgersi al Comandante della Legione. E, neppure dopo il settembre, quando per sua stessa ammissione sapeva che Cabiddu continuava a guidare senza averne titolo, provvedeva a fare alcunché fino al 9.10.2014. Evidente pertanto la totale assenza di cause di giustificazione a favore di Egidi”.

Qualificazione del reato – abuso d’ufficio

Nel corso del processo, la difesa ha sollevato dubbi sulla contestazione del reato di abuso d’ufficio per la mancanza del vantaggio patrimoniale. A riguardo, il collegio ha respinto le contestazioni. 

“Quanto al vantaggio patrimonialescrivono i giudici – ritiene questo Tribunale sia stata raggiunta la prova. La difesa ha contestato la sussistenza di questo elemento sostenendo che Cabiddu non lavorava come autista e non è neppure provato che usasse l’auto, in sostanza non si ravviserebbe in suo favore un vantaggio di natura patrimoniale. Di analogo avviso è stata la sentenza assolutoria della Corte di appello di Genova in relazione al coimputato colonnello Zarbano emessa in data 18.4.2019 e passata in giudicato nel dicembre 2019.

La patente non costituisce un mero risparmio di spesa o una ‘mera comodità’ – come ritiene la difesa – ma è un titolo con un sicuro valore economico, come attestano le innumerevoli inchieste sui traffici di patenti in mano alla criminalità organizzata, nonché la giurisprudenza in materia di reati contro il patrimonio, in particolare nei casi di furto o ricettazioni proprio di patenti di guida”.

 

 

 

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