28 Dicembre 2024 21:04

28 Dicembre 2024 21:04

Coronavirus, fase 2: Circolare Ministero ai Prefetti. “Ecco le nuove regole dal 4 maggio”/Il vademecum

In breve: Il Ministero dell'Interno ha inviato nelle ultime ore, a tutti i Prefetti, una circolare con la quale elenca e chiarisce i punti cardine del nuovo decreto.

Domani, lunedì 4 maggio, l’Italia entrerà ufficialmente nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Il Ministero dell’Interno ha inviato nelle ultime ore, a tutti i Prefetti, una circolare con la quale elenca e chiarisce i punti cardine del nuovo decreto del Governo che di fatto allenta, per la prima volta da due mesi a questa parte, il cosiddetto lockdown.

Coronavirus, fase 2: la circolare del Ministero ai Prefetti

Spostamenti

  • Consentiti in ambito regionale gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. In tale ambito il provvedimento innova la precedente normativa prevedendo espressamente che si considerano necessari, e come tali giustificati, gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Con riguardo al termine ‘congiunti’, si evidenzia che l’ambito cui si riferisce tale espressione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale. Alla luce di tali riferimenti, deve ritenersi che la definizione ricomprenda i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate “da duratura e significativa comunanza di vita e di affitti”‘ .
  • divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, una  volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati.
  • per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, “contattando il proprio medico curante”.
  • nuovamente possibile l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, condizionandolo tuttavia al rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini continuano a rimanere  chiuse.

    Attività motoria e sportiva

  • Confermato divieto di attività ludica o ricreativa all’aperto e consentito lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosufficienti), purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
    Consentite le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Paralimpico italiano e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento.
    Consentita anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento.

Cerimonie funebri

  • Consentito lo svolgimento delle cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro.

Attività commerciali

  • Confermata sospensione delle attività commerciali al dettaglio, escluse le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
    Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Obbligo di garantire, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
    Nel novero delle attività consentite è stato inserito il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Servizi di ristorazione

  • Confermata la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
    Restano consentite la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché – ed è questa la novità introdotta – la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, evitando, in ogni caso, assembramenti.

Autocertificazione

  • Le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Controlli e sanzioni

  • Determinante sarà l’attivazione di un adeguato sistema di controlli, teso a verificare la puntuale osservanza delle prescrizioni e ad applicare le eventuali, relative sanzioni. D’altro canto, per quanto riguarda le prescrizioni sulla possibilità di spostamento delle persone, ferma restando l’assoluta necessità di far leva sul senso di responsabilità dei singoli cittadini, il quadro complessivo delle misure adottate impone di trovare un punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, da perseguire essenzialmente con il divieto di assembramento e, più in generale, con il distanziamento interpersonale e ogni altra forma di protezione individuale, e l’esigenza di contenere l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. In questo ambito, la valutazione dei casi concreti dovrà essere affidata ad un prudente ed equilibrato apprezzamento che, nella prioritaria considerazione delle specifiche finalità sanitarie sottese alle predette, essenziali misure, conduca ad una applicazione coerente delle disposizioni contenute nel d.P.C.M. in parola.

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