Il Tribunale di Imperia ha ordinato al Comune di Imperia di iscrivere all’anagrafe e concedere la residenza a un richiedente asilo senegalese di 23 anni. La sentenza, pronunciata dal giudice Maria Teresa De Sanctis il 4 giugno scorso, di fatto boccia il Decreto Salvini in materia di immigrazione, secondo cui “per i cittadini in possesso di permesso o ricevuta rilasciata per ‘richiesta asilo ‘non è possibile richiedere la residenza”.
Nei mesi scorsi anche altri Tribunali, tra i quali quelli di Bologna e Firenze e Sanremo, avevano pronunciato la stessa sentenza, offrendo interpretazioni diverse del Decreto Salvini.
Imperia: 23enne senegalese vince causa contro il Comune
Nel dettaglio, il giovane, rappresentato dall’avvocato Ramadan Tahiri, del foro di Imperia, aveva presentato ricorso contro la decisione del Comune di respingere la richiesta di iscrizione anagrafica in quanto, in base al decreto legge 113/2019 (decreto Salvini) “per i cittadini in possesso di permesso o ricevuta rilasciata per ‘richiesta asilo’ non è possibile richiedere la residenza”.
Stabile dimora presso centro di accoglienza
Il 23enne, nel corso dell’istruttoria, ha dimostrato, con la collaborazione della Cooperativa Progest, di essere titolare di permesso di soggiorno provvisorio, di avere stabile dimora presso il comune di Imperia in un alloggio presso un centro di accoglienze, di partecipare alle attività di alfabetizzazione e di aiuto alla conoscenza della lingua italiana, nonché di aver studiato per ottenere il brevetto da mulettista.
L’interpretazione delle norme del Decreto Salvini
In merito al Decreto Salvini, il giudice ha precisato che l’art. 13 sancisce che i richiedenti asilo, al pari degli altri stranieri regolarmente soggiornanti e degli italiani, hanno diritto all’iscrizione anagrafica sulla base delle proprie dichiarazioni, soggette alle verifiche di rito, circa il luogo della dimora abituale e il regolare soggiorno sul territorio nazionale, da documentarsi “mediante l’attestazione della Questura che il richiedente asilo ha formalizzato l’istanza di protezione internazionale”.
“Questa ricostruzione ermeneutica – si legge in un passaggio della sentenza – si ritiene debba preferirsi anche in ragione della necessità di interpretare le norme di legge in conformità delle disposizioni della Costituzione […] che fissa il principio dell’inammissibilità di ogni discriminazione tra cittadini degli Stati membri e stranieri regolarmente soggiornanti -[…] e vieta trattamenti differenziati tra situazioni identiche.
Esporrebbe a dubbi di costituzionalità una interpretazione del decreto che discriminasse il richiedente asilo rispetto allo straniero con permesso di soggiorno di altro tipo, sebbene equiparati quanto a regolarità del soggiorno, anche tenuto conto che la valutazione di ragionevolezza di un trattamento differenziale non può prescindere dal rischio di esposizione a pregiudizio dei richiedenti aventi effettivo diritto alla protezione in caso di protrazione della pendenza della domanda di asilo ad essi non imputabile”.
Il grave danno
In conclusione, il giudice si sofferma sull’aspetto dei danni di una mancata iscrizione all’anagrafe. In particolare, la mancata iscrizione precluderebbe al 23enne senegalese la possibilità di esercitare una serie di diritti, quali, ad esempio, la possibilità di reperire un’occupazione mediante apertura di partita I.V.A. o di accedere ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro o ancora di frequentare un istituto scolastico.