“La sala scommesse si può autorizzare“. È questa la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria accogliendo il ricorso presentato dalla Società “Riviera Games Service”, difesa dall’avvocato Paola Unia e dall’avvocato Cinzia Cagnacci, contro il Ministero dell’Interno.
In particolare, la società chiedeva l’annullamento del decreto del Questore di Imperia dello scorso novembre 2019, con il quale veniva negato il rilascio dell’autorizzazione di avviare l’attività di sala scommesse all’interno di un negozio di cartoleria di Taggia in via Lungo Argentina, per via della vicinanza con le scuole.
Sala scommesse a Taggia: Tar Liguria accoglie ricorso contro negata autorizzazione
I fatti risalgono al giugno 2019, quando la “Riviera Games Service” S.r.l. aveva presentato alla Questura di Imperia l’istanza per l’autorizzazione alla raccolta delle scommesse, per conto della Società Eurobet Italia S.r.l., all’interno dell’attività di cartoleria in via Lungo Argentina, a Taggia.
Autorizzazione che, però, è stata negata, per via della segnalazione da parte del Comune di Taggia, nell’ambito degli adempimenti di propria competenza, della vicinanza del locale alle scuole elementari (205 metri), alle scuole medie (234 metri) e a un parco giochi per bambini (184 metri),
La Questura, infatti, ha preso la decisione in base alla disciplina sulle distanze minime (300 metri) dai “luoghi sensibili” prevista dalla l. r. n. 17 del 2012, per contrastare il vizio del gioco.
Il Tar, però, accogliendo il ricorso, ha precisato che tale regolamento riguarda esclusivamente “l’esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico” e non delle attività di raccolta delle scommesse.
In particolare, il Tribunale sottolinea “la differenza tra le sale giochi dotate di strumenti elettronici (VLT) e i punti di mera raccolta delle scommesse. Tale differenza consiste nella strumentazione offerta alla clientela. Mentre gli spazi VLT prevedono la presenza di apparecchiature elettroniche capaci di monopolizzare l’attenzione del giocatore seriale, le sale scommesse offrono soltanto un luogo per la raccolta, appunto, delle scommesse.
Tale distinzione non abilita l’amministrazione ad applicare anche alle sale scommesse i limiti distanziometrici che devono invece essere osservati dalle sale giochi.
Infatti, la diversità tra le due categorie di esercizi giustifica l’applicazione delle distanze minime dai luoghi sensibili esclusivamente alle sale giochi, le quali comportano maggiori rischi per la ludopatia, senza che sia possibile estendere in via analogica la suddetta normativa regionale alle agenzie di scommesse”.
A tal proposito il Tribunale cita l’osservazione del Tar Lombardia su slot machine e videolottery in cui si afferma che “paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica“.
“Alla luce di quanto sinora esposto – conclude il Tar – il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento di diniego emesso dalla Questura datato 23/11/2019″.