Questa settimana la rubrica di consulenze legali si occuperà di eredità, nello specifico separazione dei beni tra fratello e sorella. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare.
La domanda
Insieme a mio fratello ho ereditato una casa dopo la morte di nostra madre; premetto che mio fratello ha sempre vissuto con lei. Adesso mio fratello continua ad abitare nell’immobile senza riconoscermi nulla, nonostante io sia la proprietaria della metà della casa. Posso chiedergli una parte di affitto per il godimento pieno dell’immobile?
Il Parere
La nostra lettrice ci pone un quesito in materia di mancato godimento del bene in comunione; secondo la lettera del Codice Civile, art. 1102, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
In tema di comunione la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo il quale: “il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti” da Cass. sez. II 20394 del 05/09/2013.
Pertanto, la risposta al quesito è affermativa: la nostra lettrice, in qualità di comproprietaria appare avere il diritto a un indennizzo per il mancato godimento dell’appartamento usato in modo esclusivo, in questo caso, dal fratello che, pertanto, parrebbe obbligato a corrispondere una indennità (nei limiti del valore delle rispettive quote).
Attenzione però. Il momento opportuno (e finale) per la monetizzazione del mancato godimento del bene in comunione potrebbe corrispondere all’atto di divisione dello stesso; sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la quantificazione del mancato godimento dell’immobile deve essere preferibilmente posta al momento della divisione, anche perché da lì parte il termine per la prescrizione quinquennale.