È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge emanato ieri sera dal Governo Conte che stabilisce le nuove misure restrittive anti Covid per il periodo natalizio.
In sintesi, il provvedimento riguarda il periodo tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, e prevede misure differenti per i giorni festivi/prefestivi e i giorni feriali.
Per i primi (24, 24, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio) entreranno in vigore le misure previste all’interno della zona rossa stabilita nel DPCM precedente, per i secondi (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) invece saranno valide le misure della zona arancione, con alcune particolarità precisate di seguito.
Covid, Decreto Legge Natale: il documento integrale
Misure urgenti per le festivita’ natalizie e di inizio anno nuovo
- Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (cosiddette “Zone Rosse”);
- nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (cosiddette “Zone arancioni”), ma sono altresi’ consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
- Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e’ altresi’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta’ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
- La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Contributo a fondo perduto da destinare all’attivita’ dei servizi di ristorazione
- Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19», e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
- Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo.
- L’ammontare del contributo e’ pari al contributo gia’ erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non puo’ essere superiore a euro 150.000,00.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
- Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, puo’ disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e’ effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
CODICE ATECO (56 – ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE):
| 561011 – Ristorazione con somministrazione |
| 561012 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende |
| agricole |
| 561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di|
| cibi da asporto |
| 561030 – Gelaterie e pasticcerie |
| 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
| 561042 – Ristorazione ambulante |
| 561050 – Ristorazione su treni e navi |
| 562100 – Catering per eventi, banqueting |
| 562910 – Mense |
| 562920 – Catering continuativo su base contrattuale |
| 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
Per scaricare il Decreto Legge integrale:
Per scaricare l’autocertificazione: