8 Novembre 2024 20:32

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8 Novembre 2024 20:32

Covid: Liguria in zona arancione. Firmato nuovo DPCM, ecco tutte le regole

In breve: Nel frattempo, nella giornata di oggi, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente tutte le disposizioni anti Covid che avranno validità dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.

La Liguria sarà in zona arancione, nell’ambito delle misure per il contrasto dell’emergenza Covid-19. Lo si evince dall‘ultimo monitoraggio della cabina di regia, che registra per la nostra regione un RT di 1,1 (si entra in zona arancione con valori superiori a 1). Le fasce saranno assegnate ufficialmente con l’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, che verrà firmata probabilmente entro domenica 17 gennaio 2021.

Nel frattempo, nella giornata di oggi, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente tutte le disposizioni anti Covid che avranno validità dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.

Tra le principali novità, il divieto di asporto per i bar dopo le ore 18, il divieto di spostamento tra regioni prolungato al 15 febbraio, così come la chiusura degli impianti sciistici. I musei potranno riaprire, ma solo in fascia gialla. Prolungata la chiusura di piscine, palestre e cinema fino al 5 marzo.

Covid: firmato nuovo DPCM 16 gennaio – 5 marzo 2021

Di seguito alcune delle misure che entrano in vigore a partire da domani, sabato 16 gennaio 2021 (documento integrale al fondo dell’articolo).

Confermato coprifuoco

Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Consentito spostamento verso un’altra abitazione privata una volta al giorno nella propria regione (limitati al comune in zona arancione o rossa)

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Vietato spostamento tra regioni fino al 15 febbraio 2021

Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Palestre, piscine e centri benessere rimangono chiusi fino al 5 marzo

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Riaprono i musei (solo in fascia gialla)

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte. Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste dalla presente lettera per musei e istituti e luoghi della cultura.

Scuole Superiori in presenza dal 50 al 75% dal 18 gennaio 2021 (in fascia gialla e arancione)

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

Apertura bar e ristoranti fino alle 18 (in fascia gialla)

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Asporto vietato per i bar dopo le 18

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Ecco i documenti integrali:

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