“È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? Si, solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune“ – Lo si legge nelle FAQ del Governo per fare chiarezza alle domande, forse troppe, di appassionati sportivi che si trovano in zona arancione.
Dallo scorso 17 gennaio la Liguria, come moltissime altre regioni d’Italia si trova in zona arancione, dove sono vietati gli spostamenti fra comuni, salvo alcune eccezioni.
Covid: via libera a spostamenti fuori comune per chi pratica l’attività sportiva
Sul sito del Governo, nella sezione FAQ per quel che concerne la zona arancione, si legge:
“È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma.
Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.
Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone”.