25 Dicembre 2024 06:34

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Tribunale di Imperia, fallimento n. 14/2014: affitto di beni strumentali

In breve: Procedura competitiva per l’affitto, per il periodo di un anno, del travel lift e del carrellone acquisiti all’attivo della Procedura e funzionali allo svolgimento delle attività di varo, alaggio e movimentazione d’imbarcazioni

TRIBUNALE DI IMPERIA – AFFITTO TRAVEL LIFT E CARRELLONE

Si rende noto che nel Fallimento n. 14/2014 sarà disposta procedura competitiva per l’affitto, per il periodo di un anno, del travel lift e del carrellone acquisiti all’attivo della Procedura e funzionali allo svolgimento delle attività di varo, alaggio e movimentazione d’imbarcazioni. La procedura competitiva sarà tenuta dal Notaio Pietro Boero in Torino, Via Gropello, n. 11, in data 26 febbraio 2021, alle ore 14,30. Termine per il deposito delle buste presso lo Studio del Notaio Pietro Boero in Torino, Via Gropello, n. 11, al 26 febbraio 2021, alle ore 12,00. Canone annuale base: euro 60.000,00, oltre Iva. Cauzione pari al 10% dell’importo offerto. Stipula dell’atto entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. I soggetti interessati per la consultazione della documentazione e per ogni altra informazione potranno comunque rivolgersi ai curatori Prof. Avv. Stefano Ambrosini (Tel. 011/56.19.126) e Dott. Filiberto Ferrari Loranzi (Tel. 011/447.38.42); PEC f14.2014imperia@pecfallimenti.it ).

Il bando e’ consultabile sui siti internet www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.imperiapost.it e sul P.V.P.

La presente comunicazione non costituisce un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né una sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 94 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Torino-Imperia, 5 febbraio 2021

I Curatori
Prof. Avv. Stefano Ambrosini
Dott. Filiberto Ferrari Loranzi

Fallimento : N. 14/2014 – Tribunale di Imperia
Giudice delegato : Dott.ssa Silvana Oronzo
Curatori : Prof. Avv. Stefano Ambrosini
Dott. Filiberto Ferrari Loranzi

………………………………………………………………………………

CONDIZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ AFFITTUARIO DI BENI STRUMENTALI DI PROPRIETA’ DEL FALLIMENTO

N. 14/2014 TRIBUNALE DI IMPERIA

I Curatori Prof. Avv. Stefano Ambrosini e Dott. Filiberto Ferrari Loranzi

CONSIDERATO CHE

– il Fallimento in epigrafe è proprietario di un travel lift e di un carrellone (di seguito, “i Beni”) originariamente facenti parte dell’azienda di proprietà della società fallita, avente ad oggetto
l’attività inerente la gestione del porto, concessa in affitto a terzi dai Curatori ai sensi dell’art. 104 bis L.F.;
– a seguito dell’ultima proroga del contratto di affitto dell’azienda, i suddetti Beni sono stati esclusi dal perimetro aziendale e, conseguentemente, riconsegnati dall’affittuario alla Curatela,
pur rimanendo collocati all’interno dell’area data in concessione all’affittuario dell’azienda;
– il Fallimento è stato reso destinatario di manifestazioni d’interesse all’affitto/acquisto dei Beni; – da un lato, al fine di non disperdere il valore dei Beni e di impedirne il deterioramento, dall’altro, di evitare ogni pregiudizio alla massa dei creditori, la procedura emarginata si è determinata a stipulare un contratto di affitto dei Beni in oggetto per un limitato periodo di tempo, stante la sospensione della liquidazione dell’attivo disposta dalla Corte di Appello di Genova con ordinanza del 26 luglio 2017 e la conseguente impossibilità, per la Procedura, di far luogo alla vendita dei cespiti;
– è opportuno che l’individuazione dell’affittuario avvenga all’esito di una procedura competitiva, con previsione della formulazione di offerte segrete in busta chiusa.

DISPONE CHE per la loro validità le offerte per l’affitto dei Beni debbano essere conformi alle seguenti

1. CONDIZIONI

1.1. Termini e modalità per la presentazione dell’offerta irrevocabile di affitto di beni strumentali (di seguito “L’Offerta”).

1.1.1. Il Fallimento offre in affitto i Beni a fronte di un corrispettivo minimo di euro 60.000,00 (di seguito, “il Prezzo Base”) oltre ad oneri di legge se dovuti (Iva) per l’intera durata dell’affitto, come indicata al successivo punto 4.1, suddiviso in canoni mensili anticipati di pari importo, oltre imposte di legge.

1.1.2. L’Offerta per l’affitto dei Beni dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 26 febbraio 2021 presso lo studio del Notaio Pietro Boero in Torino, via Giambattista Gropello 11, e
dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso e sigillato, con timbro dell’Offerente e firma dell’Offerente sui lembi di chiusura. Tale plico dovrà recare, all’esterno, oltre alla ragione
sociale dell’Offerente, la seguente dicitura: “Offerta di affitto travel lift e carrellone – Fallimento n. 14/2014 Tribunale di Imperia”.

1.1.3. All’offerta dovrà essere allegato (inserito nella busta) l’assegno circolare non trasferibile intestato al Fallimento n. 14/2014 Tribunale di Imperia per una somma pari al 10% del corrispettivo offerto, a titolo di cauzione.

1.1.4. Le offerte dovranno contenere il riferimento alle presenti modalità e condizioni di affitto, riferimento che implicherà l’accettazione di tutte le clausole, modalità e condizioni di cui al presente elaborato con espresso esonero e manleva del fallimento da qualunque responsabilità per vizi, difetti ed inidoneità dei Beni.

1.2. Individuazione del contraente fra gli offerenti.

1.2.1. Le Buste pervenute saranno aperte, avanti al Notaio Pietro Boero presso il suo studio in Torino, via Giambattista Gropello 11, ad uno dei Curatori, alla presenza degli offerenti (ovvero, in caso di società, dei loro legali rappresentanti muniti di poteri di firma) personalmente o tramite persona delegata con idonei poteri per procura notarile ed eventualmente del legale del Fallimento, il giorno 26 febbraio 2021 alle ore 14,30.

1.2.2. In ipotesi di pluralità di offerte verrà disposta una gara con rilanci minimi di euro 2.000,00 per l’individuazione dell’affittuario sulla base del canone annuale offerto.

1.2.3. Al termine della gara, le cauzioni versate dagli offerenti non prescelti verranno restituite, senza che gli offerenti abbiano diritto a vedersi riconosciuti eventuali interessi, mentre la
cauzione prestata dall’Offerente prescelto verrà trattenuta dal Fallimento e sarà imputata in conto canoni in caso di definitiva stipulazione dell’atto di affitto.

1.2.4 Le presenti condizioni non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 Codice Civile, nè, tanto meno, sollecitazione del pubblico risparmio. Ciascun interessato ha l’onere
di prendere visione dei beni oggetto di affitto nonché della documentazione ad essi relativa, e in particolare del libretto delle verifiche periodiche di funi e catene e del verbale di verifica annuale di collaudo, che sono a disposizione previo accordo con i Curatori.

1.2.5 Le presenti condizioni ed i relativi Allegati sono a disposizione degli offerenti presso gli studi dei Curatori Dott. Filiberto Ferrari Loranzi (sito in Torino, Via G. Casalis n. 49) e Prof. Avv. Stefano Ambrosini (sito in Torino, Corso Montevecchio, n. 50) e saranno inviati a mezzo di posta elettronica certificata a quanti ne faranno richiesta scritta, indicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Gli interessati sono invitati a contattare i Curatori, per ogni informazione e per sopralluoghi, ai nn. 011/447.37.90 e 011 56.19.126.

1.2.6 L’atto notarile o la scrittura privata autenticata di affitto dei Beni dovranno essere stipulati entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva avanti al Notaio Dott. Pietro Boero di Torino; i relativi costi (comprensivi dell’imposta di registro e del compenso del notaio) saranno tutti, nessuno escluso, a carico dell’affittuario. In tale occasione l’Affittuario dovrà corrispondere al Fallimento il primo canone d’affitto ed un deposito cauzionale pari a 3 mensilità.

1.2.7 I canoni (dedotta la cauzione già prestata), oltre ad oneri accessori di legge se dovuti (IVA) dovranno essere versati a favore del Fallimento secondo le condizioni contenute nell’offerta che risulterà aggiudicataria e, comunque, con cadenza anticipata. L’immissione nel possesso dei Beni avverrà contestualmente alla sottoscrizione del contratto di affitto.

1.2.8 La mancata stipulazione del contratto di affitto, nei termini indicati, comporterà la decadenza dall’individuazione del contraente e l’acquisizione definitiva a titolo di penale, da parte del Fallimento, della cauzione versata, fatto espressamente salvo ogni maggior danno, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1382 ss. c.c. Si applicherà alla procedura l’art. 587 c.p.c.

2. REQUISITI DELL’OFFERTA

2.1 L’Offerta:
a) non potrà pervenire da soggetti che siano sottoposti a procedure di liquidazione o concorsuali o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura che denoti stato di crisi e/o di insolvenza;
b) non potrà pervenire da soggetti che, per legge, statuto, contratti, atti, accordi, documenti, o altri patti, nonché provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, non siano legittimati/autorizzati a partecipare a procedure del tipo di quelle oggetto del presente bando;
c) non potrà essere proposta per persona da nominare, a meno che essa non sia soggetto, comprovatamente solvibile, facente parte del gruppo dell’Offerente;
d) dovrà avere indicati denominazione, indirizzo, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata tanto del soggetto interessato quanto della persona fisica delegata e
autorizzata a corrispondere con il Curatore;
e) dovrà essere redatta, come i suoi allegati, in lingua italiana.

2.2 L’Offerta dovrà essere formulata (pena la sua inammissibilità) rispettando i seguenti requisiti e contenere le seguenti dichiarazioni e/o documenti:
(i) espressa dichiarazione di impegno irrevocabile all’affitto del travel lift e del carrellone di proprietà della società fallita;
(ii) l’indicazione del corrispettivo offerto per l’affitto, che non potrà essere inferiore al Prezzo Base di cui al precedente punto 1.1.1, delle modalità di corresponsione del canone e delle garanzie prestate;
(iii) in allegato, la cauzione di cui al punto 1.1.3;
(iv) l’indicazione che la cauzione viene rilasciata a garanzia di tutti gli obblighi assunti con l’Offerta e che essa potrà essere trattenuta definitivamente dal Fallimento, a titolo risarcitorio e fatti salvi i maggiori danni, nel caso in cui l’Offerente non dovesse adempiere anche solo ad uno degli obblighi assunti con l’Offerta con espressa accettazione delle condizioni previste al punto 1.2.8 che precede;
(v) la sigla dell’Offerente in ogni sua parte (compresi gli allegati) e la sottoscrizione in calce per esteso dell’Offerente stesso, da soggetto dotato di potere di firma, idoneo ad impegnare legalmente l’Offerente;
(vi) in allegato, visura camerale aggiornata attestante i poteri di firma di chi sottoscrive l’Offerta;
(vii) in allegato, le condizioni, sottoscritte in ogni pagina ed in calce in segno di integrale loro accettazione.
(viii) la dichiarazione di essere in possesso delle necessarie qualifiche ed autorizzazioni di legge per l’utilizzo dei beni affittati;
(ix) la dichiarazione di conoscenza del fatto che il deposito dell’offerta comporta il riconoscimento e l’accettazione delle presenti condizioni e di tutti i documenti ad esse allegati.
(x) l’espresso consenso a che, per la durata del Contratto, il Fallimento abbia libero accesso ai Beni per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla loro liquidazione.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1. Il contratto di affitto ha ad oggetto esclusivamente il diritto di godimento del travel lift e del carrellone di proprietà del Fallimento, identificati rispettivamente con il numero 30 e con il numero 31 nell’inventario allegato sub 1).

3.2. I Beni saranno concessi in affitto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di stipulazione del Contratto, senza alcuna garanzia da parte del Fallimento per quanto concerne tra l’altro (in via meramente esemplificativa) eventuali vizi, difetti o difformità dei Beni stessi, il loro funzionamento e la loro manutenzione. Al riguardo, il Fallimento dichiara che il carrellone presenta una candela idraulica danneggiata e alcuni tubi idraulici usurati e che è in corso il relativo intervento di riparazione, la cui conclusione è prevista per la settimana n. 8 (senza che il Fallimento sia assuma alcuna garanzia in ordine alle tempistiche e al risultato di detto intervento).

3.3. I Beni dovranno essere accettati nello stato di fatto di diritto in cui si trovano e, pertanto, l’Affittuario dovrà dichiarare di nulla aver da eccepire in ordine all’identità, condizione giuridica e qualità di detti Beni con esonero del Fallimento dalla garanzia per vizi e per mancanza di qualità degli stessi, anche in relazione agli interventi di cui al numero 3.2., intendendosi il Fallimento liberato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

3.4. I Beni saranno accettati con l’assunzione di ogni rischio in ordine all’effettivo regolare funzionamento degli stessi.

3.5. L’Affittuario pertanto rinuncerà espressamente a far valere ogni eventuale diritto alla riduzione del corrispettivo di affitto, e/o al risarcimento dei danni e/o alla risoluzione del contratto nei
confronti del Fallimento, nel caso in cui i Beni oggetto del contratto dovessero risultare viziati o carenti di qualità e/o di proprietà di terzi e/o gravati, in tutto o in parte, da diritti reali di garanzia o di godimento di terzi.

3.6. Il Fallimento non assume alcuna responsabilità in ordine all’accesso, da parte dell’Affittuario, all’area in cui i Beni sono collocati, attualmente oggetto di concessione a favore di terzi, e all’utilizzo della medesima. Resta espressamente esclusa, in particolare, qualsiasi garanzia del Fallimento in relazione all’eventualità che l’accesso alla predetta area e l’utilizzo della stessa possano essere oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di limitazioni, restrizioni o dinieghi o all’imposizione di oneri da parte del concessionario. A tale proposito, l’Affittuario dichiara  espressamente di essere edotto, da un lato, della necessità, a partire dalla sottoscrizione del contratto di affitto, di collocare i Beni in altra area rispetto a quella in cui si trovano attualmente, dandone tempestiva comunicazione al Fallimento (all. 2), dall’altro, delle modalità di utilizzo dell’area alaggio/varo e vasca imposte dall’attuale concessionario e delle tariffe da questo applicate per l’utilizzo dell’area medesima (all. 3), esonerando espressamente il Fallimento da ogni responsabilità a riguardo, anche in relazione ad eventuali future modifiche e/o integrazioni delle predette modalità e tariffe da parte del concessionario.

3.7. L’affitto dei Beni comporterà l’obbligo a provvedere, ove necessario, ad ogni adeguamento di legge anche in ragione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 (e successive modificazioni) e della normativa nazionale e comunitaria ad essi applicabile e/o a non metterli in uso sino alla avvenuta loro regolarizzazione.

3.8. Il godimento dei Beni sarà attribuito all’Affittuario con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto.

3.9. A far tempo dalla stipulazione del contratto l’Affittuario sarà legittimato a richiedere – con il consenso e la collaborazione del Fallimento, ove richiesta – tutte le eventuali volture di e/o annotazioni su licenze, concessioni, autorizzazioni e rapporti afferenti ai Beni che siano eventualmente necessari all’utilizzo degli stessi da parte dell’Affittuario. Questi, a sua volta, si impegnerà a non frapporre alcun ostacolo e a collaborare attivamente per quanto di ragione alle trascrizioni, ai trasferimenti, alle intestazioni, alle retrovolture e/o alle cancellazioni di annotazioni da  effettuarsi al momento della cessazione del Contratto ovvero, in ogni caso, a seguito dell’alienazione dei Beni a terzi diversi dall’Affittuario.

3.10. L’Affittuario si obbliga a manlevare il Fallimento da qualsivoglia pregiudizio che possa ad esso derivare da domande da chiunque formulate nei suoi confronti in relazione all’utilizzo dei Beni
successivo alla stipulazione del contratto di affitto.

3.11. L’Affittuario dovrà assumere a proprio carico, dalla data della stipulazione del contratto di affitto, tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei Beni, nonché ogni
ulteriore onere connesso al loro utilizzo.

4. DURATA DEL CONTRATTO – PROCEDURA COMPETITIVA VENDITA BENI

4.1. Il contratto di affitto verrà stipulato per la durata di 1 (un) anno, a far data dalla sottoscrizione del contratto, con espressa esclusione del tacito rinnovo alla scadenza.

4.2. Sarà riconosciuta al Fallimento la facoltà di indire le procedure competitive e di disporre la vendita dei Beni anche anteriormente alla scadenza contrattuale. Sarà, in particolare, in facoltà della curatela:

a) disporre la vendita dei Beni in qualsiasi momento, anche in pendenza del contratto d’affitto;
b) comunicare il recesso con effetto immediato, in ipotesi di aggiudicazione dei Beni a terzi in
pendenza del contratto di affitto.

4.3. In caso di successiva aggiudicazione dei Beni all’affittuario, resta espressamente esclusa l’imputazione in conto prezzo dei canoni di affitto versati.

5. OBBLIGHI DELL’AFFITTUARIO

5.1. Ogni eventuale responsabilità comunque derivante dall’utilizzo dei Beni da parte dell’Affittuario, anche per danni arrecati a terzi e/o a lavoratori dipendenti, resterà a suo esclusivo ed integrale carico.

5.2. Nel corso dell’affitto, l’Affittuario:
a) dovrà assicurare, in ogni occasione, che vengano riconosciuti e rispettati i diritti del Fallimento sui Beni informando immediatamente i Curatori in caso di controversia, sequestro, pignoramento, ecc. ed esercitando quindi ogni possibile azione difensiva urgente;
b) non potrà subaffittare – anche solo parzialmente – i Beni né potrà cedere il contratto d’affitto o far beneficiare terzi, sotto qualsiasi forma contrattuale, dei Beni concessi in affitto;
c) dovrà consentire alla Curatela di procedere all’ispezione dei Beni.

5.3. L’Affittuario dovrà consegnare contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l’originale del contratto di assicurazione All Risks stipulato con primaria compagnia di assicurazioni, avente
ad oggetto:

5.4.1. la copertura assicurativa di furto, danni, incendio, atti vandalici, ripristino dei Beni e/o in ogni caso la massima copertura assicurativa rilasciabile da primaria Compagnia assicurativa il tutto
con:
(i) beneficiario il Fallimento;
(ii) decorrenza dalla data di stipula del Contratto;
(iii) per un massimale adeguato.

5.4.2. la copertura per la responsabilità civile verso terzi (ivi compresi i dipendenti addetti all’utilizzo dei Beni);

5.4.3. le polizze dovranno avere una durata di oltre due mesi rispetto alla scadenza del contratto di affitto ed essere vincolate a favore del Fallimento, il quale avrà diritto, in via esclusiva, alla liquidazione dei danni;

5.4.4. l’Affittuario dovrà manlevare il Fallimento in caso di rivalsa da parte della società assicuratrice nei confronti della società fallita.

6. CLAUSOLE GENERALI

6.1. La pubblicazione del presente Bando e la ricezione delle Offerte non comportano per il Fallimento e/o per i Curatori alcun obbligo o impegno a dare corso all’affitto nei confronti degli Offerenti.

6.2. I Curatori si riservano il diritto di sospendere, interrompere, modificare i termini e le condizioni del presente Bando o di impegnarsi nei confronti di altri soggetti. Anche in tali ipotesi, gli
Offerenti non potranno avanzare, nei confronti della procedura, alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo né ad alcun altro titolo.

6.3. I curatori avranno facoltà di:

(i) respingere pregiudizialmente le offerte prive di uno o più elementi di cui ai punti precedenti;

(ii) non procedere all’aggiudicazione (neppure provvisoria) qualora ritengano insufficienti le offerte pervenute;

(iii) risolvere seduta stante eventuali questioni che dovessero insorgere durante la gara tra il Fallimento ed uno o più offerenti o tra gli stessi offerenti avente ad oggetto la gara e le sue modalità e condizioni.

6.4. Ciascun Offerente sosterrà i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato all’analisi
dell’operazione.

6.5. La presente procedura competitiva e la stipulazione del contratto di affitto non sono assoggettate alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, non essendo il Fallimento n. 14/2014 tra i soggetti
tenuti all’applicazione delle relative previsioni.

6.6. Per ogni controversia relativa al presente Bando, alla procedura competitiva, alle Offerte e al 10 Contratto di Affitto di aziende, alla loro interpretazione, validità ed efficacia sarà competente in
via esclusiva il Tribunale di Imperia.

ALLEGATI:
1. inventario beni aziendali;
2. disponibilità area;
3. modalità di utilizzo area alaggio/varo e vasca.

Torino-Imperia, 05.02.2021
I Curatori
Prof. Avv. Stefano Ambrosini Dott. Filiberto Ferrari Loranzi

 

Il sottoscritto……………………………………………………………doc. id. n……………… nato a………………………………., il………………………..,in proprio / non in proprio bensì quale legale rappresentante della……………………………………………………… con sede in ………………………………………………………………………………. Partita Iva n……………………………….dichiara di aver preso visione delle condizioni sovrariportate e dichiara che la presentazione di offerta da parte Sua ne costituirà accettazione. Dichiara di esser stato informato ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/03 (T.U. Privacy) sulle finalità e
modalità di trattamento dei dati personali. Autorizza il trattamento dei propri dati ai fini dello svolgimento della gara.

Sig………………………………………

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