21 Novembre 2024 10:02

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21 Novembre 2024 10:02

L’avvocato risponde… Separazione con figlio minorenne, posso continuare a vivere nella casa dei suoceri? /Il parere

In breve: Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare.

Questa settimana la rubrica di consulenze legali si occuperà di separazione. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare.

La domanda

“Buongiorno, sto per avviare la separazione da mio marito, fin dalla nascita di nostro figlio abbiamo sempre vissuto presso la casa di proprietà dei suoceri, volevo chiederle se dopo la separazione spetta sempre a me e a mio figlio vivere nella casa familiare?”

Il parere

Accade spesso che la casa coniugale non sia di proprietà dei coniugi ma dei suoceri, i quali lasciano al figlio/a in comodato l’immobile di loro proprietà per la conduzione della vita familiare.

Gli effetti del comodato sono quelli di un prestito a titolo gratuito. Se si tratta di un comodato con un fine (che non sia per esigenze familiari del figlio) e una scadenza specificata nel contratto scritto, allora al sopraggiungere di questo termine l’abitazione va restituita.

Se, invece, si tratta di comodato precario, ovvero quello verbale, il diritto resta in essere fin tanto che sussistono le condizioni che lo hanno giustificato ovvero per le esigenze abitative della famiglia.

A tal proposito la giurisprudenza ha stabilito il principio secondo il quale: “quando un terzo abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o conviventi con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull’immobile” (Cass. civile, sez. I, n. 16769 del 2 ottobre 2012).

Nel caso di specie la nostra lettrice non ci indica se nel contratto di comodato era fissato un termine di scadenza oppure no, in quest’ultimo caso qualora il Tribunale deciderà di collocare il figlio presso di lei nell’abitazione familiare – di proprietà dei suoceri – il contratto di comodato non verrà meno per effetto della sentenza di separazione e la madre potrà quindi ottenere l’assegnazione dell’immobile di proprietà dei suoceri.

In conclusione il coniuge cui sia stata assegnata l’abitazione familiare, pertanto, potrà restare a vivere nell’immobile anche contro la volontà dei suoceri, sempre che i figli vivano con il genitore affidatario e non abbiano raggiunto l’indipendenza economica, mentre i suoceri potranno chiedere la restituzione dell’immobile qualora sopravvenga un bisogno urgente e imprevisto, da dimostrare però in sede processuale.


A cura dell’Avv. Ramadan Tahiri

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