Il 7 di luglio il Tar, Tribunale amministrativo della Liguria, dovrà affrontare il ricorso avanzato da circa 400 persone fra medici, infermieri e operatori sanitari contro le rispettive Asl di appartenenza, volto ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti legati all’obbligo della vaccinazione contro il Covid.
Nell’imperiese i ricorrenti sono un centinaio e a guidare il personale sanitario nella battaglia contro la vaccinazione obbligatoria, in Liguria come nel resto d’Italia, è l’avvocato Daniele Granara, con studio a Roma e a Genova.
Nell’imperiese i ricorsi contro la vaccinazione obbligatoria del personale sanitario sono un centinaio. Chiesti anche i danni alle Asl
Il ricorso contesta il provvedimento on il quale è stato disposto che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati” nel settore sanitario. E la contestazione si basa sulla presunta violazione di articoli della Costituzione e leggi nazionali e internazionali.
L’avvocato Granara evidenzia intanto come “l’Italia è l’unico Paese dell’Unione Europea (e non solo) a prevedere l’obbligatorietà per determinate categorie di soggetti della vaccinazione per la prevenzione della Sars-CoV-2” e cita più volte, anche per ogni singola tipologia di vaccino, i riferimenti di Aifa ed Ema che mettono in luce come si tratta di sperimentazioni che proseguiranno fino al prossimo anno, soggette a controlli e valutazioni periodiche per il rinnovo dell’autorizzazione.
“Illegittimità costituzionale: non sono note l’efficacia dei vaccini e le conseguenze, soprattutto a lungo termine”
Scrive inoltre l’avvocato Daniele Granara: “Non sono ancora note le potenzialità dei vaccini sotto il profilo della loro capacità di impedire la trasmissione del virus, la capacità di impedire la contrazione della malattia e la durata temporale dell’efficacia preventiva” e “non sono ancora note le conseguenze, soprattutto a lungo termine, derivanti dalla somministrazione dei vaccini“. Da qui, la “illegittimità costituzionale, sotto plurimi profili, di diritto interno e diritto europeo, di un obbligo riferito ad un vaccino di cui non è garantita né la sicurezza né l’efficacia, essendo la comunità scientifica unanime nel ritenere insufficiente, sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista temporale, la sperimentazione eseguita”.
Altro punto dirimente del ricorso, la “illegittima pretesa di condizionare la somministrazione del vaccino obbligatorio al rilascio di una totale esenzione da responsabilità per danni che dovessero derivare da tale vaccino non adeguatamente sperimentato e la conseguente mancata previsione di un indennizzo, ritenuto invece dalla giurisprudenza costituzionale condizione essenziale ed imprescindibile per l’imposizione di un obbligo vaccinale e, in generale, di un trattamento sanitario obbligatorio”. In quanto “l’imposizione di un determinato trattamento sanitario obbligatorio non può prescindere dalla garanzia delle condizioni di sicurezza ed efficacia del trattamento medesimo, che costituiscono condicio sine qua non per un’imposizione che, per definizione, non incontra il consenso del destinatario. L’imposizione di un trattamento, che non sia garantito nella sua sicurezza e/o nella sua efficacia o in relazione al quale residuino dubbi da parte della comunità scientifica di riferimento, si scontra irrimediabilmente con la tutela della salute garantita dall’art. 32 Costituzione“.
Chiesto l’annullamento dei provvedimenti di obbligo vaccinale
Si legge ancora nel ricorso: “La libertà di autodeterminazione può, invece, essere sacrificata solo in nome di esigenze di interesse pubblico, che, nel caso in esame, stante la mancanza di garanzie in ordine all’efficacia ed alla sicurezza dei vaccini in questione, oltreché l’inidoneità dei vaccini ad evitare la trasmissione del virus, evidentemente non sono configurabili”.
La richiesta rivolta al Tar riguarda, in via principale, l’annullamento dei provvedimenti che sanciscono l’obbligatorietà del vaccino anti Covid 19 per le categorie di lavoratori legate al mondo della Sanità pubblica e privata e in subordine “la sospensione immediata dei provvedimenti”. In ogni caso viene chiesto al Tar di condannare le Asl e le Amministrazioni pubbliche e private al risarcimento danni nei confronti dei lavoratori che hanno rifiutato il vaccino e stanno per questo subendo conseguenze sul lavoro e/o sopportando spese legali.