Nuova bufera sulla sanità ligure. Il Tar Liguria, infatti, ha annullato il maxi concorso, per titoli ed esami, indetto da Alisa, per la copertura di 274 posti a tempo indeterminato di operatore sociosanitario (cat. b livello economico senior). Il motivo? I fogli sui quali i candidati hanno sostenuto la prova scritta d’esame non erano stati validati dalla Commissione.
Una doccia fredda per Alisa e per il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti. Al concorso hanno preso parte migliaia di candidati in tutta la regione, centinaia nell’imperiese.
Liguria: fogli d’esame non validati, Tar annulla maxi concorso per operatori socio sanitari
A presentare ricorso, assistiti dagli avvocati Daniele Granara e Luca Costanzo, alcuni partecipanti al concorso che a seguito del mancato superamento della prova pratica (condizionato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in punti 21/30) si sono ritrovati esclusi dalla successiva prova orale.
Il Tar, nella sentenza, fa riferimento all’art. 13 comma 2 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, secondo cui “gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza” e all’art. 12 comma 4 del D.P.R. 27.3.2001, n. 220, contenente specificamente il regolamento per la disciplina dei concorsi del personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale, secondo cui “a tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell’unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L’uso di carta diversa comporta la nullità della prova”.
Le motivazioni
“Si tratta di un adempimento formale – scrivono i giudici – a fronte di un minimo onere organizzativo, consistente nella previa apposizione del timbro dell’ente e della sigla di un membro della commissione sul foglio risposte in un momento anteriore alla sua distribuzione ai candidati, presidia però un interesse pubblico sostanziale rilevante, qual è quello di garantire la genuinità del prodotto intellettuale del concorrente, evitando il rischio che questi possa introdurre in sede di concorso, e consegnare come originali, fogli già predisposti in tutto o in parte”.
Che trattasi di un elemento essenziale ai fini della regolarità della prova, a tutela dell’interesse pubblico fondamentale al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione, è del resto confermato – al di là di ogni dubbio – dalla natura della sanzione prevista dall’ordinamento per la sua violazione, che è quella massima della nullità. Né rileva che si trattasse di una prova pratica, anziché di una prova scritta propriamente detta.
E’ evidente infatti che, laddove il bando rinvia espressamente, per quanto non esplicitamente contemplato, al D.P.R. n. 487/1994 e al D.P.R. n. 220/2201, e prevede che la prova pratica potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla, cioè in una prova scritta, la prova in questione resta disciplinata dalle pertinenti disposizioni: diversamente opinando, per eludere la normativa di ordine pubblico (in quanto posta a salvaguardia dei valori fondamentali di imparzialità e buon andamento della P.A., ed espressamente sanzionata di nullità) sarebbe sufficiente cambiare la mera intitolazione formale della prova di concorso.
La censurata omissione – inequivocabilmente attestata dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. doc. 6 delle produzioni 17.6.2021 della resistente Alisa), in mancanza di contestazioni da parte di Alisa, che si è limitata ad affermare che le diciture stampate sui fogli consegnati consentivano l’individuazione e la riferibilità degli stessi allo specifico concorso in contestazione – vizia ab origine le operazioni di svolgimento della prova pratica, ed i suoi esiti, che devono pertanto essere annullati, con l’obbligo per l’amministrazione, ferme restando le precedenti fasi della procedura, di ripetere la relativa prova”.
I restanti vizi contestati
I ricorrenti hanno contestato sei aspetti della prova, ritenuti controversi, ma il Tar si è espresso solo su uno di questi, ovvero la mancata validazione degli elaborati.
“La natura assorbente del vizio – scrive il Tar – in quanto inerente la fase iniziale della prova ed i suoi profili di carattere formale e procedimentale, esonera questo giudice dal pronunciarsi sugli altri motivi e, specificamente, sulla dedotta ambiguità ed erroneità (di alcune delle domande) del questionario somministrato ai candidati, in violazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa circa la necessità che ogni quiz a risposta multipla debba prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta, incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, principi che, comunque, dovranno essere obbligatoriamente tenuti presente nella formulazione dei quesiti”.
Ecco le sei contestazioni
- la valutazione negativa sarebbe immotivata in quanto non riportante il voto, pur se insufficiente, conseguito dai ricorrenti;
- i quesiti sarebbero stati formulati in maniera erronea e ambigua con una pluralità di risposte indicate come esatte ed in realtà errate e viceversa con una serie di risposte indicate come errate che in realtà erano corrette;
- sarebbe stata violata la regola dell’anonimato essendo stato consentito ai candidati la ripresa fotografica dei quesiti;
- la prova pratica non avrebbe riguardato le materie previste dalla lex specialis, ma una sola di esse, ovverosia quella attinente alle procedure assistenziali;
- che i fogli su cui sono stati svolti gli elaborati non sarebbero stati preventivamente validati dalla Commissione;
- che un membro della Commissione e precisamente il Presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche di Genova verterebbe in ragione di tale sua qualità in condizioni di incompatibilità.