L’Isola Gallinara è pubblica. Il Tar Liguria ha respinto i ricorsi presentati dai privati contro il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo recante l’acquisizione a titolo di prelazione di una parte dell’isola, dove insiste un compendio immobiliare costituito da una villa padronale su due livelli più un corpo in aderenza ad un solo piano, denominata “Villa Diana”.
Il Ministero era intervenuto dopo che i soci privati, confluiti nella società Gallinara Srl, avevano ceduto le proprie quote e, separatamente, la villa padronale e gli adiacenti appartamenti alla società monegasca “Galinette”. In particolare il Ministero aveva esercitato il diritto di prelazione su “Villa Diana” per il suo valore storico, di fatto rendendo impossibile la conclusione della trattativa tra i privati e la società monegasca.
Isola Gallinara: Tar boccia ricorsi soggetti privati
Nel dettaglio, il Tribunale regionale ha respinto (accorpandone tre diversi) i ricorsi dei ricorrenti, nove in tutto, confermando il valore storico, archeologico della porzione di Isola per la quale il Ministero ha esercitato il diritto di prelazione.
I vincoli
“Dai documenti versati in atti – si legge nella sentenza – risulta che la parte sommitale dell’isola, dove sono stati eretti la villa padronale ed il fabbricato con i sei appartamenti, è tutelata da un vincolo culturale monumentale, perché vi sono i resti di un antico convento dei Benedettini, fondato nell’anno 1104 e dedicato a san Martino di Tours (il quale, secondo la tradizione, trascorse sull’isola un periodo di eremitaggio). Inoltre, l’intera area della Gallinara […] è sottoposta a vincolo culturale archeologico
In entrambi i casi si tratta di vincoli di tutela diretta, come si evince inequivocabilmente dalle espressioni utilizzate nei D.M. vincolistici, contenenti la dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi delle leggi all’epoca vigenti”.
“In particolare – si legge ancora – il D.M. del 2 novembre 1968 ha imposto un vincolo archeologico diretto su tutta l’isola Gallinara, istituendo un parco o complesso archeologico, perché i ritrovamenti già avvenuti sono stati ritenuti indicativi dell’esistenza di una vasta zona ricca di reperti e, quindi, della verosimile presenza nel sottosuolo di manufatti aventi valore culturale. Segnatamente, il vincolo è stato apposto a tutela della ‘zona archeologica compresa nel perimetro dell’Isola Gallinaria’ e ‘confinante da ogni parte il mare’, perché ‘contiene i resti di una abbazia di età tardo-romana e bizantina, la grotta di San Martino e, nel sottosuolo, resti romani e paleocristiani, come risulta dalle scoperte già avvenute in passato’.
“Il vincolo archeologico diretto consente – scrivono i giudici – per sua natura, la prelazione sul fondo alienato e, quindi, non solo sui terreni, ma anche, inevitabilmente, sugli eventuali fabbricati (siano essi antichi o moderni), essendo oltretutto ininfluente che i materiali oggetto di tutela siano stati portati alla luce o siano ancora interrati”.
Prelazione legittima
In merito alla contestazione dei privati secondo cui la prelazione sarebbe illegittima in quanto avente ad oggetto il solo immobile e non l’intera isola Gallinara, che costituirebbe un bene culturale unitario e non divisibile, il Tar Liguria precisa che “secondo l’esegesi dottrinale e giurisprudenziale, la possibilità di prelazione parziale non è circoscritta ai beni costituenti una universitas, come sostengono i ricorrenti, ma comprende tutti i casi in cui l’Amministrazione reputi conforme all’interesse pubblico la rilevazione di una parte della più estesa entità storico-artistica”.
“Il bene oggetto di prelazione – conclude il Tar – è strutturalmente e funzionalmente distinto ed autonomo rispetto agli altri, di indubbio interesse culturale per le vestigia archeologiche racchiuse nel sottosuolo, nonché idoneo all’intervento di promozione descritto nel provvedimento ministeriale e nella prodromica proposta soprintendentizia. Inoltre, le scelte utilitaristiche dei privati in merito ad una gestione unitaria dell’isola, in parte direttamente e in parte per il tramite di una società, non possono certamente costituire un ostacolo all’esercizio di un potere dell’Amministrazione funzionale alla realizzazione di rilevanti interessi pubblici, di livello costituzionale, se, come nella specie, la tutela migliore di tali interessi passa per l’esercizio della potestà ablatoria soltanto su uno dei beni trasferiti”.
Il progetto di promozione della villa
Nel decreto ministeriale, specifica il Tar, è contenuto il progetto di allestimento, all’interno di Villa Diana di:
- un centro di documentazione degli Istituti Liguri ministeriali aperto al pubblico, con supporti didattici e materiali multimediali, per rendere conoscibili a tutti i cittadini le vestigia archeologiche e storico-artistiche presenti sull’isola e nei suoi fondali (ove sono stati rinvenuti relitti navali e reperti antichi), consentendo contemporaneamente alla collettività di godere delle bellezze naturalistiche del luogo;
- un centro di ricerca e di incontro tra studiosi e ricercatori, nonché base logistica per campagne di indagini archeologiche, da effettuare sull’isola e nelle acque circostanti;
- la sede di un parco archeologico-naturalistico subacqueo di Albenga e dell’isola Gallinara.
Il Tar, oltre ad aver bocciato i ricorsi, ha respinto contestualmente le richieste di risarcimento danni avanzate dai privati che, ora, avranno comunque ancora la possibilità di presentare ricorso al Consiglio di Stato.