13 Novembre 2024 09:39

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13 Novembre 2024 09:39

Green Pass: in caso di dubbio ristoratore può chiedere documenti. Tutte le regole su multe e controlli /La circolare del Viminale

In breve: Ieri sera, il Viminale ha adottato una circolare in materia di verifica delle certificazioni verdi da Covid 19, chiarendo alcuni dubbi.

Dallo scorso 6 agosto il green pass è entrato in vigore in tutta Italia, disciplinato dal DPCM del 17 giugno 2021 e dal Decreto Legge del 23 luglio 2021.

Ieri sera, il Viminale ha adottato una circolare a firma del capo di gabinetto, prefetto Bruno Frattasi, che fornisce ai prefetti le indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi da Covid 19, chiarendo alcuni dubbi.

Green Pass: controlli e multe, le risposte ai dubbi

Chi può ottenere la Certificazione?

La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

  • aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  • aver completato il ciclo vaccinale;
  • essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
  • essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Dal 6 agosto è necessaria, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente
  • alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per
  • l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

I chiarimenti della Circolare del Viminale

Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, occorre innanzitutto precisare che le vigenti disposizioni individuano due diverse e successive fasi:

  1. la prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta. Tale verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dalla disposizione dell’art. 13 del DPCM come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati;
  2. la seconda fase, di cui si occupa il comma 4 dell’art. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento di identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di un’ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni.
    Diversamente dalla prima, tale verifica, che viene posta a carico dei medesimi soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 13, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione “a richiesta dei verificatori, contenuta nel comma 4.

Chi può controllare i documenti di identità

Trattandosi di un’attività che consiste nella richiesta di esibizione di documento di identità, la disposizione opportunamente indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo: i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni, notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge.

Inoltre, lo stesso art. 13 indica anche altre categorie di soggetti addetti a tale forma di verifica: il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

Con riferimento agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, possono ritenersi abilitati alle verifiche della medesima disposizione anche i cosidetti steward, ossia il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai questori.

Multe a titolare di esercizio pubblico:

Da una parte il titolare di esercizio pubblico che consente ai clienti di entrare senza green pass rischia una multa da 400 a 1000 euro. Dall’altra, se il cliente che si rifiuta di esibire il green pass o dovesse risultare contraffatto, l’esercente non ha responsabilità e potrà chiamare le forze dell’ordine.

Il titolare di un esercizio pubblico può chiedere anche il documento di identità al cliente?

Secondo il dpcm del 17 giugno e la circolare del Viminale, il gestore ha l’obbligo di chiedere il green pass all’ingresso e potrà anche chiedere di vedere il documento di identità qualora abbia dubbi sull’autenticità della certificazione verde (se appare palesemente falsa o intestata a un’altra persona). Se si accerta la non corrispondenza tra possessore della certificazione e intestatario della medesima, la sanzione si applicherà solo all’avventore.

Multe a cliente:

Se il cliente ha un pass irregolare rischia la sanzione da 400 a 1000 euro e una denuncia per falso.

Dal 1 settembre 2021:

Dal 1 settembre 2021, inoltre, il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19. Sempre a decorrere dal primo settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi
  • nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o
  • periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus
  • adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
  • L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

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