23 Dicembre 2024 15:45

23 Dicembre 2024 15:45

Imperia: “socialmente pericoloso”. Questura gli nega permesso di soggiorno, extracomunitario vince ricorso al Tar/La sentenza

In breve: L'uomo, difeso dall'avvocato Elisabetta Costa, del foro di Padova, ha presentato ricorso al Tar Liguria chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Imperia.

Il Questore gli nega il permesso di soggiorno per la pericolosità sociale, per la mancanza del reddito minimo previsto dalla legge e per l’insussistenza di una stabile convivenza con la compagna e il figlio di sei anni, ma il Tar annulla il provvedimento. Protagonista della vicenda un extracomunitario residente in provincia di Imperia.

Imperia: “socialmente pericoloso”. Extracomunitario vince ricorso al Tar contro diniego permesso di soggiorno

L’uomo, difeso dall’avvocato Elisabetta Costa, del foro di Padova, ha presentato ricorso al Tar Liguria chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Imperia.

Il Tribunale amministravo, in primo luogo, il 26 maggio scorso, ha sospeso il provvedimento, ordinando alla Questura di riesaminarlo in considerazione dell’evoluzione della situazione dei carichi pendenti, dell’opportunità di verificare la convivenza dello straniero con l’attuale compagna e dello stato di gravidanza di quest’ultima”.

Il 24 giugno la Questura ha riferito l’esito degli accertamenti eseguiti dal Commissariato di Ventimiglia, dando atto del fatto che, nel corso dei sopralluoghi effettuati, l’extracomunitario “è stato rintracciato, all’interno del piccolo alloggio occupato dallo stesso, dalla compagna, e dal loro figlio minore […] di anni sei. È inoltre emerso lo stato di gravidanza della compagna, la quale, anche durante gli accessi effettuati da personale di polizia, è apparsa estremamente preoccupata per le sorti del compagno”.

Lo stato di gravidanza della donna, in particolare, ha convinto la Questura, pur confermando l'”elevato grado di pericolosità sociale” dell’extracomunitario, a concedere un’ulteriore proroga del permesso di soggiorno per motivi familiari di durata biennale, chiedendo altresì la cessazione del procedimento in essere al Tar Liguria.

In particolare, secondo la Questura, “il rifiuto del permesso di soggiorno e il conseguente rientro in patria comporterebbe evidenti ripercussioni sul nucleo familiare, in particolare per la compagna, attualmente in stato di gravidanza”.

La sentenza del Tar Liguria

No alla cessazione del procedimento

Il Tar Liguria non ha accolto la richiesta di cessazione del procedimento in quanto la Questura “pur dando atto della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari al ricorrente, non ha però effettivamente emesso il titolo; anzi, dopo aver comunicato allo straniero, tramite il suo difensore, che ‘sussistono le condizioni di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di anni due’, chiedendo anche ‘di conoscere la disponibilità del suo cliente al rilascio di un tale titolo’ e fissando a tal fine un appuntamento, lo ha poi informato che non avrebbe preso alcun provvedimento prima di conoscere le determinazioni di questo TAR, annullando l’incont ro”.

Pericolosità sociale e legami familiari

Secondo la difesa la Questura “avrebbe errato nel valutare la pericolosità sociale dello straniero, in quanto le condanne riportate sarebbero risalenti nel tempo, e comunque non avrebbe tenuto conto dell’integrazione dello straniero, con particolare riferimento alla famiglia formata con l’attuale compagna (che lavora e si è detta disponibile a provvedere al suo mantenimento) e il figlio minore, nonché del fatto che la coppia aspetta un secondo figlio”.

Considerazioni fondate secondo il Tar Liguria.

“Non pare che sia stata adeguatamente considerata l’intensità dei legami familiari del ricorrente  – si legge nella sentenza – che ha dimostrato di convivere con la compagna, titolare di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo (doc. 17 della parte attrice): sul punto, non rilevano solo le dichiarazioni della donna e la comunicazione di ospitalità (doc. 20 e doc. 31 della parte attrice), ma anche lo stesso accertamento svolto dalla polizia presso l’abitazione della coppia in ottemperanza all’ordinanza n. 131 del 2021, e si deve tenere conto anche della condizione di gravidanza di quest’ultima, documentata dalla parte attrice e rilevata anche dalla stessa Amministrazione nella relazione del 24.06.2021″.

“Le condanne per cessione illecita di stupefacenti e sostituzione di persona, falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità, porto abusivo di armi, maltrattamenti in famiglia e violazione delle disposizioni contro l’immigrazione clandestina, sono risalenti a prima del 2012, dunque inidonee a dimostrare un’attuale pericolosità (come affermato anche dal Giudice di Pace di Imperia, che per questa ragione ha accolto il ricorso promosso avverso il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero: si v. l’ord. n. 22 del 2020, doc. 7 della parte attrice).

In secondo luogo, il ricorrente ha dimostrato che alcune delle condotte ascrittegli sono risultate prive di rilievo penale (il riferimento, in particolare, è alla sentenza del GUP di Imperia del 2019 di assoluzione rispetto ai reati di associazione per delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla sentenza della Corte d’appello del 2019 di non doversi procedere rispetto ai reati di oltraggio a pubblico ufficiale e di violenza o minaccia a pubblico ufficiale)”.

Conclusioni

“Sussiste il difetto di motivazionescrive il Tribunale – sui presupposti del provvedimento denunciato dal ricorrente in quanto l’Amministrazione, da un lato, ha sottostimato l’intensità del legame familiare e, dall’altro, ha preso in esame ai fini della valutazione della pericolosità anche fatti risalenti nel tempo o rivelatisi privi di rilievo penale.

La stessa Questura, del resto, nel riesaminare il provvedimento, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo (in particolare, per motivi familiari), senza però emetterlo.

Pertanto, in sede di riesercizio del potere, l’Amministrazione dovrà pronunciarsi nuovamente sull’istanza del ricorrente, rivalutandone la pericolosità alla luce del certificato del casellario e del certificato dei carichi pendenti aggiornato, nonché considerando la situazione familiare effettiva, quale emergente anche dalla relazione del 24.06.2021″.

Condividi questo articolo: