22 Novembre 2024 12:00

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22 Novembre 2024 12:00

Imperia: quattro insufficienze, studentessa non ammessa a esame terza media. Genitori ricorrono al Tar/Il caso

In breve: La ragazza non era stata ammessa all'esame di Terza Media per aver conseguito quattro insufficienze.

Il Tar Liguria ha bocciato i ricorsi presentati dai genitori di una studentessa non ammessa all’esame di Terza Media in una scuola del comprensorio imperiese.

Imperia: non ammessa a esame terza media, genitori presentano ricorso al Tar. Respinto

La ragazza non era stata ammessa all’esame di Terza Media per aver conseguito quattro insufficienze, in inglese, matematica, scienze e storia e, secondo quanto deliberato dal consiglio di classe, per via di una preparazione molto lacunosa e di una maturità non ancora adeguata per affrontare la scuola secondaria di secondo grado“.

I genitori, rivolgendosi ad altrettanti legali, hanno presentato ricorso al Tar, sostenendo “che la non ammissione all’esame di terza media sarebbe stata ricondotta in via esclusiva alle insufficienze riportate, senza una specifica motivazione” e “la disparità di trattamento rispetto ad altri alunni che avevano conseguito insufficienze in alcune materie, e che, ciononostante, sono stati ammessi all’esame di Stato”.

I giudici del Tar Liguria, come detto, hanno respinto i ricorsi.

La non ammissione

L’alunna – scrive il Tar – ha conseguito quattro insufficienze nelle materie di inglese, matematica, scienze e storia, e non è stata ammessa all’esame di Stato con una motivazione che, ancorché in forma sintetica, fa riferimento non soltanto all’ampia lacunosità della preparazione, ma anche ad una maturità non ancora adeguata per affrontare la scuola secondaria di secondo grado. Dunque, il giudizio di non ammissione risponde pienamente al sopra citato canone normativo”.

“Secondo una costante giurisprudenza – aggiunge il Tribunale – le valutazioni del consiglio di classe in sede di scrutinio finale relativamente alla promozione di un alunno, e gli apprezzamenti sul grado di insufficienza della preparazione raggiunta nelle diverse materie, nonché la compatibilità di questa con le possibilità di recupero dell’alunno, costituiscono espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica che spetta al solo consiglio di classe, e non è censurabile in sede di legittimità dal giudice amministrativo, se non nei ristretti limiti del difetto di motivazione, della carenza d’istruttoria e dell’illogicità manifesta, profili che non sono dedotti nel caso di specie”.

La disparità di trattamento.

“Affinché possa sussistere la disparità di trattamento, quale figura sintomatica del vizio dell’eccesso di potere – conclude il Tar – è necessaria una piena ed assoluta identità delle fattispecie considerate, mentre, nel caso di specie, un solo alunno è stato ammesso all’esame di Stato con una sola valutazione insufficiente, a fronte delle quattro insufficienze della figlia dei ricorrenti”.

 

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