Una pronuncia del Tar Liguria potrebbe rappresentare una svolta nella complessa vicenda relativa al proliferare di antenne in località Pini del Rosso, nel comune di Diano Marina, al confine con Imperia, oggetto, in queste settimane, di un vivace dibattito politico.
Il Tribunale, infatti, ha respinto il ricorso presentato dalla società Radio Studio 105 Spa contro l’ordinanza di demolizione, emessa dal Comune di Diano Marina, di una postazione di radiocomunicazioni costituita da un “palo con parabola ed antenne, box e battuto di cemento“.
Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, il Comune dianese ha sospeso i lavori di costruzione di una nuova antenna.
Diano Marina: caso antenne Pini del Rosso, Tar Liguria conferma demolizione impianti abusivi
L‘ordinanza di demolizione, datata febbraio 2019, è stata emessa dal Comune di Diano Marina in quanto la postazione “realizzata in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica”.
Le contestazioni della società Radio Studio 105 Spa
La società ricorrente ha presentato ricorso in quanto “i manufatti abusivi edificati negli anni ’80 da RadioPonente S.r.l., la quale ne ha successivamente ceduto la proprietà” e in quanto “l’ordine di demolizione in contrasto con l’ordinanza sindacale n. 6 del 22 gennaio 2016 che aveva consentito di mantenere la postazione”.
Secondo la società ricorrente, inoltre, “dopo aver inviato la comunicazione di avvio del procedimento volto all’adozione dell’ordinanza di demolizione, il Comune non avrebbe considerato l’apporto partecipativo del privato: l’atto impugnato, pertanto, sarebbe viziato per violazione delle garanzie partecipative e degli obblighi motivazionali previsti dalla legge nonché per contraddittorietà” e ancora “l’amministrazione avrebbe omesso di considerare che gli impianti di radiocomunicazione sono opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche: ciò avrebbe imposto, anche tendo conto della risalente installazione dell’impianto e dell’affidamento ingeneratosi in capo al privato, di graduare gli interventi repressivi e ricercare soluzioni alternative alla demolizione”.
La sentenza del Tar
Atto viziato
“Per pacifico orientamento giurisprudenziale l’ordinanza di demolizione di opere abusive non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario; per lo stesso motivo, l’atto deve ritenersi sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività delle opere da rimuovere”.
Demolizione in contrasto con ordinanza sindacale del 22 gennaio 2016
“Con l’ordinanza n. 6 del 2016, il Sindaco si era limitato ad ingiungere la realizzazione di interventi urgenti per rinforzare il traliccio, a scanso di pericoli per la pubblica incolumità, ovvero, in alternativa, la rimozione anche parziale dello stesso. Non essendo stata presa in considerazione la regolarità dei manufatti sotto il profilo edilizio e paesaggistico, è impossibile desumere da tale atto una sorta di autorizzazione implicita al mantenimento della postazione in loco né può ritenersi che sia maturato in tal senso alcun legittimo affidamento meritevole di tutela”.
Antenne opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità
“L’accennata natura degli impianti di radiocomunicazione non esclude la doverosa demolizione di quelli abusivi e il ripristino dello stato dei luoghi, senza che sussistano margini per valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione”.