“In assenza della prescritta certificazione verde Covid-19 il lavoratore non può in alcun modo accedere ai luoghi di lavoro. Il possesso della Certificazione verde Covid-19 non è autocertificabile”. Lo scrive l’Asl 1 Imperiese nella circolare diramata per illustrare le direttive in vista dell’entrata in vigore, dal 15 ottobre, dell’obbligo di green pass per tutti i dipendenti, amministrativi e operatori sanitari.
Imperia: dal 15 ottobre obbligo green pass, le linee guida dell’Asl
Nella circolare si legge ancora che “tutti i dipendenti devono collaborare nelle operazioni di eventuale identificazione richiesta dai soggetti che svolgono i compiti di Acbcertatore” e che “nel caso in cui il dipendente comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid 19 o qualora il predetto risulti privo della suddetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, lo stesso non potrà accedervi ed è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza”.
In merita alle assenze ingiustificate, l’Asl precisa che “non comportano conseguenze disciplinari e non incide sulla conservazione del rapporto di lavoro“, ma che “non sono tuttavia dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”. Inoltre “i dipendenti che saranno assenti dal servizio a causa del mancato possesso del Green Pass dovranno essere segnalati all’Ufficio Rilevazione Presenze aziendale con codice di assenza DL127″.
“Ben più grave – aggiunge l’azienda – è invece la situazione in cui il dipendente, omettendo di osservare l’obbligo, viene sorpreso sul posto di lavoro in assenza di valido Green Pass”.
Al lavoro senza green pass – le sanzioni
L’accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere e mostrare il Green Pass in corso di validità è punito:
- con una specifica sanzione amministrativa applicata dal Prefetto: il D.L. 127/2021 ha fissato in misura variabile tra i 600 euro e 1.500 euro tale sanzione;
- con una possibile sanzione disciplinare correlata al mancato ottemperamento alle disposizioni normative e disposizioni interne;
- sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.
Nella circolare l’Asl ricorda nuovamente che, per quel che riguarda il personale sanitario “è soggetto in primis alla normativa introdotta dal D.L. n. 44 del 01.4.2021, conv. con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021 n. 76”, ovvero all’obbligo vaccinale e che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.
Imperia: dal 15 ottobre obbligo green pass, i controlli
Una seconda circolare diramata dall’Asl riguarda invece i controlli per la verifica del possesso del green pass. A chi spettano? Ai direttori e ai responsabili delle strutture, complesse e dipartimentali, in primis, i quali però possono delegare l’incarico.
“Ciascun Direttore di Struttura Complessa e Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale – precisa l’Azienda – viene delegato allo svolgimento dei compiti correlati a porre in essere i controlli e le verifiche di cui al D.L. 127/2021, e quindi assumono i compiti dell’Accertatore ai sensi della presente disposizione organizzativa […] nell’ambito delle facoltà […] nonché dell’autonomia organizzativa che fa capo a ciascun Direttore di Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale, le predette funzioni possono essere delegate, al pari di quanto previsto ai fini della sicurezza sul lavoro dal richiamato decreto legislativo”.
In particolare, in caso di delega dovranno “entro il giorno 14.10.2021 individuare con Ordine di Servizio predisposto su apposita modulistica aziendale, nell’ambito della Struttura di appartenenza, tra il personale assegnato, un minimo di n. 2 Accertatori […]”. “E’ preferibile – si legge ancora -che dette figure siano individuate nell’ambito di un profilo professionale afferente alla categoria funzionale “BS”, “C” o “D” (es.: Assistente amministrativo/Assistente tecnico/Collaboratore Amministrativo-Tecnico professionale /Collaboratore Professionale Sanitario/ecc.), ovvero alla Dirigenza”.
La gestione dei controlli
Dal 15 ottobre 2021, giorno in cui entrerà in vigore l’obbligo di green pass, direttori e responsabili delle strutture, complesse e dipartimentali, dovranno “vigilare sotto la propria responsabilità sull’esecuzione dei controlli, organizzando l’attività degli Accertatori individuati in modo tale da garantire il controllo giornaliero sui dipendenti afferenti alla Struttura e nei confronti dei dipendenti di ditte appaltatrici esterne, e/o dei collaboratori e/o volontari che a vario titolo hanno accesso alle Strutture aziendali” e “invitare le Ditte esterne il cui personale ha accesso agli ambienti lavorativi aziendali a procedere in modo puntuale al controllo del possesso della certificazione verde Covid-19, fermo restando che detto personale e collaboratori potranno essere oggetto di controllo a campione anche da parte dell’ASL”.
L’effettuazione dei controlli
“I controlli all’interno delle singole Strutture – si legge nella circolare – potranno essere effettuati anche solo su alcuni soggetti, procedendo a verifiche giornaliere su un campione […]. In parallelo ai suddetti controlli a campione, presso le Sedi aziendali con un maggior numero di dipendenti, potranno essere organizzati controlli ai varchi di accesso, nelle ore di maggior affluenza. Inoltre verranno programmati accessi di verifica, a campione sulle Strutture, da parte del Servizio Ispettivo“.
Gli accertatori dovranno, si legge nella circolare, “verificare il possesso e la validità del Green Pass nei confronti dei colleghi, dei collaboratori esterni, nonché dei soggetti esterni che svolgono attività lavorativa o formativa, o di volontariato presso la Struttura. Tale verifica potrà essere fatta mediante due modalità: tramite l’App di lettura del QR Code appositamente predisposto dal Governo […] visivamente, verificando il nominativo presente sulla certificazione mostrata dai soggetti verificati […] in ogni caso gli Accertatori potranno richiedere, se ritenuto necessario, l’esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità in caso di eventuali dubbi sull’identità dcl soggetto”.
La mancata esibizione del green pass
“In caso di mancata esibizione del Green Pass, o esibizione di Green Pass non in corso di validità – conclude l’azienda, nella circolare – l’Accertatore dovrà invitare l’interessato a non accedere alla Struttura e ad allontanarsi dalla sede di lavoro. In caso di presa di servizio già avvenuta, dovrà identificare il soggetto che ha violato l’obbligo previsto dal D.L. 127/2021 di non accedere ai luoghi di lavoro in assenza di valida certificazione verde, e segnalare il fatto con rapporto scritto predisposto su modulistica aziendale […] L’Azienda provvederà ad individuare formalmente i soggetti che avranno accesso a tali comunicazioni al fine dell’inoltro al Prefetto. Tali dipendenti avranno quindi il ruolo di Responsabili della Segnalazione (ai fini dell’inoltro al Prefetto). Si ricorda che, stante la normativa vigente, il possesso del Green Pass non può essere autocertificato; conseguentemente chi non ha tale documento con sé o non è in grado di esibirlo va considerato inadempiente”.