22 Novembre 2024 11:05

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22 Novembre 2024 11:05

Imperia: “Il regolamento edilizio del Comune è illegittimo”. Decoro stabili privati, sentenza del Tar gela l’amministrazione Scajola

In breve: Per il Tar il Comune non può costringere i privati a "ricondurre il bene a situazioni esteticamente accettabili".

“Il regolamento edilizio del Comune di Imperia è illegittimo per la violazione dell’articolo 23 della Costituzione”. Lo ha stabilito il Tar Liguria, accogliendo il ricorso della società Artù srl, con cui la società, con sede a Savona, si è opposta all’ordinanza con cui l’amministrazione comunale aveva ordinato a tutti i proprietari di effettuare lavori di ripristino del bene risultato ammalorato (sito in via San Giovanni, ndr)“.

L’art. 23 della Costituzione recita: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

Imperia: regolamento edilizio del Comune illegittimo, la sentenza del Tar

Dalla sentenza del Tar emerge inoltre che il Comune di Imperia era a conoscenza dell’illegittimità del proprio regolamento dal 2014, quanto lo stesso Tar aveva accolto, per un’ordinanza analoga (allora il Sindaco era Carlo Capacci) il ricorso della società Giro dei Galli, proprietaria dell’omonimo stabile a Castelvecchio. 

“Il collegio –  si legge nella sentenza – nota di essersi pronunciato in altra occasione sulla questione (sent. 2014/801) con cui proprio il regolamento edilizio di Imperia venne dichiarato illegittimo per la violazione della previsione dell’art. 23 Cost.: anche in quel caso si trattava di una vicenda relativa al rilievo estetico di un immobile ubicato in area centrale, e in quella sede venne ritenuto che nessuna norma abilitasse un comune a costituire un’obbligazione in capo ai proprietari, al fine di costringerli a ricondurre il bene a situazioni esteticamente accettabili”.

Diversa – aggiunge il Tar – sarebbe stata probabilmente la soluzione ove si fosse trattato di idoneità igienica o di sicurezza socio-ambientale e cioè di agibilità, posto che ricorrendo tali situazioni le norme denunciate avrebbero potuto essere ricollegate ad altre disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza pubblica, con che l’amministrazione avrebbe potuto agire in tali modi per ottenere il risultato ritenuto necessario […] La determinazione impugnata opera invece il riferimento alla sola situazione di ammaloramento delle strutture, ma nessun accenno vien fatto nel provvedimento in ordine alla ricorrenza di altro se non del profilo estetico, sì che la violazione dell’art. 23 Cost. appare confermata.

Va infatti notato – conclude il Tar – che le norme del testo unico per l’edilizia hanno genericamente abilitato i comuni ad introdurre il regolamento edilizio, a renderlo possibilmente analogo per tutto il territorio nazionale, ma nelle norme di legge allegate non si rinviene alcun riferimento alla possibile attribuzione del potere di costituire un’obbligazione di fare a favore del comune in capo ai privati e in modo unilaterale”.

Una sentenza, quella del Tar Liguria, che potrebbe avere ripercussioni sull’operato dell’amministrazione che, negli ultimi anni, ha più volte utilizzato lo strumento dell’ordinanza per obbligare i privati a ripristinare le condizioni di decoro dei proprio stabili. 

 

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