25 Novembre 2024 19:59

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25 Novembre 2024 19:59

Imperia, ex Colonie Biellesi: Tar accoglie ricorso condomini contro pagamento degli oneri al Comune. Ma il debito resta/Il caso

In breve: Il Tar riconosce il debito da parte dei condomini, ma invita il Comune a dividerlo in base ai millesimi dei singoli immobili

Il Tar della Liguria ha accolto il ricorso dei condomini del complesso delle ex Colonie Biellesi contro il provvedimento del Comune di Imperia volto al recupero del saldo degli oneri derivanti dalla mancata realizzazione della strada di collegamento tra le ex Colonie Biellesi e il Monte Calvario, parte integrante delle opere a scomputo previste dalla convenzione sottoscritta tra Comune e privati (società Marechiaro Srl).

Il Tar riconosce il debito da parte dei condomini, ma invita il Comune a dividerlo in base ai millesimi dei singoli immobili

Lo stesso Tar nell’aprile scorso aveva sospeso il provvedimento con il quale il Comune aveva chiesto circa 3 mila euro di pagamento per ogni condomino, per un totale di circa 400 mila euro. Ora i Giudici amministrativi regionali sono entrati nel merito della vicenda, dando ragione ai ricorrenti, rappresentati  dall’avvocato Elena Iacopino e torto al Comune di Imperia, difeso dall’avvocato Franco Solerio. 

Ora i giudici amministrativi hanno sentenziato, di fatto, che il Comune non può suddividere la parte mancata degli oneri su tutti i condomini in egual misura, ma, semmai, il calcolo deve avvenire “in modo analitico”, con una suddivisione in base ai millesimi degli immobili acquistati”.

La vicenda

Il progetto del complesso immobiliare delle ex Colonie Biellesi, prevedeva, originariamente, per effetto di una convenzione tra Comune e privati (società Marechiaro Srl), la realizzazione di varie opere pubbliche a scomputo. La maggior parte delle opere, parcheggi, marciapiede, aiuole, è stata completata, mentre è rimasta incompiuta la strada di collegamento tra le ex Colonie Biellesi e il Monte Calvario.

L’opera, per essere realizzata, necessitava dell’intervento del Comune di Imperia che avrebbe dovuto acquisire vari terreni, da soggetti privati, per poi metterli a disposizione dell’impresa, la Marechiaro Srl. Un passaggio, quest’ultimo, che non si è però mai concretizzato. Si è così  “attivata” una clausola prevista dalla convenzione, ovvero l’obbligo, per l’impresa, di versare nelle casse del Comune di Imperia circa 500 mila euro di oneri di urbanizzazione, pari, all’incirca, al valore della strada mai realizzata. Ed è qui che si inserisce il contenzioso. L’impresa, la Marechiaro Srl,  in un primo momento ha sottoscritto un accordo con il Comune per il pagamento, a rate, dei 500 mila euro. Dopo la prima rata, regolarmente versata (circa 130 mila euro), la società è fallita. Il Comune si è così rivolto all’assicurazione, la Atradius per ottenere il pagamento dei restanti oneri (poco meno di 400 mila euro), cercando di escutere le fidejussioni a garanzia della realizzazione delle opere a scomputo. Ma si è aperto un contenzioso sfociato in una causa civile. Il Comune, dopo essere stato condannato in primo grado, ha presentato ricorso in Appello. La causa è ancora in essere.

Viste le difficoltà, il Comune di Imperia si è rivolto ai proprietari degli appartamenti del complesso residenziale per ottenere il pagamento degli oneri (circa 3 mila euro a testa). Si è aperto un precontenzioso, con l’obiettivo di risolvere bonariamente la vicenda. Una parte dei proprietari (oltre un centinaio) rappresentata dall’avvocato Elena Iacopino, ha, però, fatto ricorso al Tar. Che ora ha accolto lo stesso ricorso, confermando, però, di fatto, il debito da parte dei condomini.

La sentenza del Tar

Il Tar, nell’accogliere il ricorso dei condomini del complesso ex Colonie Biellesi, ha respinto le eccezioni sollevate dal Comune di Imperia, relative al “difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo”, alla “carenza dei requisiti soggettivi dei ricorrenti” e alla “tardività dell’impugnazione“.

Secondo  il Tar, però, non è possibile definire prescritta l’azione, come richiesto dai ricorrenti. Inoltre i giudici amministrativi evidenziano  “che le convenzioni urbanistiche vennero menzionate nei singoli rogiti, sì che ogni acquirente e odierno ricorrente accettò di soggiacere alle possibili pretese derivanti dalle eventuali inadempienze” della Marechiaro Srl. Per il Tar, quindi, “consegue da ciò che negli atti della pubblica amministrazione sono stati correttamente individuati i debitori del comune di Imperia, salve ulteriori circostanze che gli atti non hanno rappresentato”.

Il Tar ha inoltre respinto la tesi dei ricorrenti circa la nullità del procedimento, basata sul fatto che il Comune non potesse scegliere il pagamento di una somma di denaro al posto di opere pubbliche da eseguire, rilevando inoltre che “almeno per un certo numero di opere, venne regolarmente certificata l’avvenuta esecuzione e la regolarità dell’opera”. I giudici hanno però accolto anche la censura dei ricorrenti circa il fatto chel’amministrazione civica avrebbe dovuto dar conto analitico della quantificazione operata in tutti i passaggi che la costituiscono“.  

Si legge infine nella sentenza del Tar: “Va ora esaminata l’ultima eccezione, con cui i ricorrenti contestano la solidarietà dell’obbligazione con cui è stato chiesto loro il pagamento della somma di denaro: essi risultano aver acquistato degli immobili di diverso valore e dimensione, come dalle note di trascrizione prodotte, dal che l’impossibilità di applicare a tale rapporto il criterio solidaristico, dovendosi invece ripartire l’importo che risulterà eventualmente dovuto dai ricorrenti in ragione dei millesimi degli immobili acquistati.

L’atto impugnato va pertanto annullato, demandandosi al comune di Imperia di rideterminare eventualmente le somme dovute in modo analitico, tenendo conto degli apporti che le controparti potranno allegare in sede procedimentale, e ripartendolo nel senso indicato.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla l’atto impugnato nei limiti di cui alla motivazione, compensando le spese tra tutte le parti.

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