Questa settimana la rubrica di consulenze legali si occuperà di case in affitto e della possibilità di disdire il contratto in presenza di infiltrazioni e muffe. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare.
La domanda
Buongiorno, questa primavera ho preso in affitto un appartamento; con l’arrivo dell’autunno, sono apparse delle chiazze di infiltrazioni sul soffitto, ci sono muffa e umidità ed è diventato invivibile. Ho avvisato il proprietario ma non ha mostrato alcuna intenzione di eseguire le riparazioni. Posso dare la disdetta e andare via anticipatamente?
Il parere
Il nostro lettore pone un quesito in ambito locatizio: la presenza di muffa può costituire motivo sufficiente per chiudere il contratto senza aspettarne la scadenza? Dipende dalla consistenza del problema.
Certamente, a norma dell’art. 1580 c.c., la rilevante presenza di umidità rientra tra i vizi della cosa locata in quanto costituisce pericolo per la salute del conduttore e dei suoi familiari: in questo caso, lo scioglimento del contratto di locazione da parte del conduttore è legittimo, anche qualora la problematica risultasse già nota all’inquilino ovvero a prescindere da qualsivoglia eventuale rinuncia sul punto.
Infatti, secondo il dato normativo: “se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia”;
Anche la recente giurisprudenza (Cass. 29329/19) ha confermato che i fenomeni di umidità rientrano tra i vizi della cosa locata legittimando il conduttore a esercitare il recesso anticipato ovvero senza preavviso in caso di gravi e comprovati problemi di umidità tali e tanti da compromettere la salute sua e/o della sua famiglia.
In conclusione, nel caso del nostro lettore, se la presenza di macchie di umidità e di muffa fosse tale da impedire il pacifico e salutare godimento dell’immobile, si potrà dare disdetta anticipata dal contratto di locazione, senza nessun termine di preavviso.
A cura dell’Avv. Ramadan Tahiri, in collaborazione con l’Avv. Sonia Fallico.