24 Dicembre 2024 13:14

24 Dicembre 2024 13:14

Liguria: obbligo green pass per avvocati, Tar accoglie ricorso. “Ordine non può introdurre nuove ipotesi utilizzo”/La sentenza

In breve: Accolto il ricorso presentato da alcuni avvocati del foro di Genova contro l'obbligo di green pass disposto dall'Ordine per l'accesso dei professionisti a Uffici interni, Sale convegni, Sale mediazioni, Biblioteca e Bar interno del Tribunale.

“Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, come del pari qualsiasi altro ente pubblico, non può introdurre nuove ipotesi di utilizzo della certificazione verde Covid 19 diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. L’ente pubblico può regolamentare, negli ambiti non coperti dalla legge, le modalità di controllo delle certificazioni, ma l’ambito di applicazione delle stesse è rimesso alla previsione legislativa”. Lo ha stabilito il Tar Liguria, accogliendo il ricorso presentato da alcuni avvocati del foro di Genova contro l’obbligo di green pass disposto dall’Ordine per l’accesso dei professionisti a Uffici interni, Sale convegni, Sale mediazioni, Biblioteca e Bar interno del Tribunale.

Una sentenza che non avrà riflessi sul Tribunale di Imperia, in quanto l’Ordine si era già adeguato alle normative nazionali, senza imporre ulteriori restrizioni. 

Liguria: obbligo green pass avvocati, la sentenza del Tar

“L’ordine degli avvocati – scrivono i giudici – costituisce ente pubblico non economico a carattere associativo, ai sensi dell’art. 24, comma 3.l. 247/12, ai locali dello stesso si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 quinquies d.l. 52/21 che contempla l’utilizzo del green pass nell’ambito del settore pubblico.

Orbene il green pass è esigibile esclusivamente dai dipendenti e dalle cariche istituzionali e di vertice dell’ente, ai sensi dei commi 1 e 11 dell’articolo citato.

Poiché, peraltro, gli avvocati iscritti all’ordine che non ricoprono cariche istituzionali in seno all’Ordine, non rientrano in nessuna delle citate categorie non può essere loro imposta l’esibizione della certificazione per accedere a tutti i locali del Consiglio dell’ordine. La distinzione tra uffici di front office e di back office, infatti, non ha cittadinanza nella disciplina legislativa e si scontra con ineludibili esigenze logiche non potendo affermarsi che tutti i servizi resi dal Consiglio dell’ordine ai propri iscritti siano espletabili esclusivamente mediante il cd front office.

In sostanza gli avvocati che accedono ai locali del Consiglio dell’ordine assumono la qualità di utenti dei servizi resi dallo stesso e come tali hanno libero accesso senza obbligo di esibizione del green pass”.

“Sul punto – precisa il Tar – non deve essere fatta confusione tra utenti e visitatori. L’erogazione del servizio può ben richiedere contatti, incontri e riunioni tra l’amministrazione e i cittadini utenti. Orbene quando tutte queste attività sono finalizzate alla resa del servizio i cittadini che si recano all’interno degli uffici rivestono la qualità di utenti e non già di semplici visitatori. Pertanto a costoro non può essere imposta l’esibizione del green pass”.

Il Tar si sofferma poi sui singoli casi.

Le assemblee del consiglio dell’ordine

“Le assemblee del Consiglio dell’ordine di cui all’art. 27 l. 247/12, potranno essere celebrate, previa adozione degli appositi atti di regolamentazione, con modalità da remoto oppure in presenza; tuttavia, nel caso in cui le stesse dovessero essere celebrate in presenza, agli avvocati non potrà essere richiesta esibizione del cd green pass”.

Le sale mediazioni

“Per quanto riguarda le sale mediazioni vale quanto detto precedentemente in ragion della natura pubblica dell’ente. Poiché gli avvocati e parti sono utenti del servizio essi fuoriescono dalla previsione dell’art. 9 quinquies d.l. 52/21.

Da altro punto di vista la partecipazione all’attività di mediazione gode della espressa previsione di deroga contenuta nell’art. 9 sexies, comma 8, d. l. 52/21 che, nell’imporre l’obbligo di certificazione verde ai magistrati che accedono agli uffici giudiziari, esenta espressamente tutti i soggetti diversi tra cui i le parti e gli avvocati.

A tal riguardo, poiché l’attività di mediazione è obbligatoria, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, a questa deve essere applicata la disposizione di cui all’art. 9 – sexies d.l. 52/21, essendo attività prodromica e assimilabile a quella giudiziaria. Non avrebbe senso, infatti, imporre l’obbligo del green pass per accedere all’attività di mediazione quando per accedere alla ben più importante attività giudiziaria tale obbligo non è imposto”.

Consiglio di disciplina

“Il Collegio giudicante è soggetto all’obbligo del green pass non così le parti e i difensori nel procedimento disciplinare. Invero quale che sia la natura giurisdizionale o amministrativa, come per lo più ritenuto, dell’esercizio della funzione disciplinare in primo grado, l’esenzione dell’obbligo del green pass per l’incolpato e il suo difensore deriva dalla previsione degli art. 9 – quinquies e 9 – sexies d.l. 52/21, come si è avuto modo di esplicitare in precedenza”.

Biblioteca Tribunale

“Legittimo appare, invece, il provvedimento laddove impone la certificazione per accedere alla biblioteca essendo contemplata l’ipotesi dall’art. 5 – bis d.l. 52/21 che rinvia, a sua volta, all’art. 101 d.lgs. 42/04 che include le biblioteche”.

Bar Tribunale

“Relativamente al bar occorre rilevare come la legittimità del provvedimento debba essere valutata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua adozione. Di talchè, alla stregua delle disposizioni vigenti anteriormente all’emanazione del d.l. 172/21 il provvedimento è in parte legittimo laddove vieta l’accesso al bar interno. Tuttavia, nella parte in cui non contempla la possibilità di accedere al bancone senza green pass, esso si appalesa illegittimo”.

Le conclusioni

“In conclusione il Collegio ritiene che la deliberazione 13 ottobre 2021 impugnata sia illegittima nella parte in cui preclude agli avvocati l’accesso ai locali interni delle sedi dell’ordine degli avvocati di Genova, alle sale convegni (salvo che nei casi in cui un convegno o congresso sia effettivamente svolto), alle sale mediazioni.

Ritiene legittimo il provvedimento laddove inibisce l’uso della biblioteca e del bar relativamente alle consumazioni al tavolo”.

 

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