24 Dicembre 2024 03:08

24 Dicembre 2024 03:08

Imperia: camper nei posteggi auto, 60enne vince ricorso. Multa annullata e Comune condannato/La storia

In breve: Per il giudice "non si può escludere da uno stallo l'autocaravan ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli".

Un 60enne camperista di Vigevano (Pavia) ha vinto la propria battaglia legale contro il Comune di Imperia per una multa comminatagli dalla Polizia Locale del capoluogo, nel dicembre del 2018, per aver parcheggiato il proprio autocaravan in via Aurelia, negli stalli di sosta delle auto.

Imperia: camper multato, 60enne vince ricorso in Tribunale

Difeso dall’avvocato Marcello Viganò, del foro di Firenze, il 60enne, dopo essersi visto respinto il ricorso dal Giudice di Pace, se lo è visto invece accogliere, in appello, dal Tribunale Civile.

Nel dettaglio, il 60enne, il 30 dicembre del 2018, trovando l’area camper di Borgo Prino chiusa con una catena (causa problemi di allagamento, come documentato dal nostro giornale) decise di parcheggiare il proprio autocaravan a pochi metri di distanza, nei parcheggi su strada, in via Littardi, trovando al suo ritorno una multa con la quale veniva accertata la violazione dell’art. 7 del codice della strada per “sosta in area riservata ad autovetture”.

Dopo aver chiesto al Comune l’archiviazione della sanzione in autotutela (istanza respinta), il 60enne, tramite il legale Marcello Viganò, ha presentato ricorso al giudice di pace di Imperia, respinto. Il 60enne non si è arreso e ha fatto appello al Tribunale Civile di Imperia. Il ricorso, questa volta, è stato accolto, con annullamento del verbale e condanna del Comune alle spese legali.

Il motivo? “ L’art. 185 del Codice della Strada – scrive il giudice, Pasquale Longarini – testualmente recita ‘[…] gli autocaravan ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli’, e prevede la stessa disciplina e le stesse norme per i conducenti di autovetture o caravan”.

“[…] nel verbale del 30.12.2018 […] l’ente ha solo indicato ‘sosta autorizzata a solo autovetturesenza addurre particolari e circostanze dalle quali desumere che il veicolo sanzionato avesse attuato modalità tali da trasformarlo in strumento di campeggio”.

In merito alla cartellonistica, decisiva secondo il giudice di Pace (“il pannello integrativo individua esclusivamente la categoria di cui all’art. 54 lett. a – autovetture – e non anche i caravan che hanno una raffigurazione nella cartellonistica stradale differente“), il giudice del Tribunale di Imperia scrive: “il pannello integrativo, ai sensi dell’art. 120 del regolamento, può indicare le categorie dei veicoli ammessi e non anche la singole tipologie all’interno di una categoria di veicoli. Le categorie sono previste dall’art. 47 CdS e l’autocaravan appartiene alla categoria M1 che comprende anche l’autovettura”.

“Per il principio di noncontraddizione – conclude il giudice – agli effetti delle limitazione previste dagli articoli 6 e 7 CdS, non si può escludere da uno stallo l’autocaravan ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Il provvedimento limitativo della sosta delle
sole autocaravan, emesso dall’ente proprietario attraverso gli organi competenti a norma degli
articoli 6 e 7 del CdS e reso noto al pubblico mediante i prescritti segnali, non aveva motivato  il menzionato divieto di sosta, non avendo l’ente proprietario indicato le specifiche ragioni di
pubblico interesse idonee a giustificare l’adozione del divieto di sosta”. 

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