Il Decreto Covid di gennaio, che, fra le altre cose introduce l’obbligo di vaccinazione per tutti gli over 50, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è quindi già in vigore. Ecco cosa prevede.
Vaccinazione obbligatoria per gli over 50. Senza non si può andare a lavorare
Il nuovo Decreto introduce prima di tutto l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni e in modo particolare impone il possesso di Green pass rafforzato (ottenibile solo con vaccino o guarigione da Covid) per poter accedere ai posti di lavoro, a far data dal 15 febbraio. L’obbligo vaccinale vale per tutti i residenti in Italia, “anche cittadini europei e stranieri”, che abbiano compiuto il 50° anno di età. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”.
A partire dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati (compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati) che hanno compiuto 50 anni dovranno esibire il Super Green Pass per andare a lavoro. I lavoratori privi della certificazione saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e per i giorni di assenza non percepiranno alcuna retribuzione. La disposizione vale fino al 15 giugno.
Le sanzioni
Il Decreto Legge stabilisce sanzioni da 100 a 3.000 euro per chi, pur avendo l’obbligo, non si vaccina.
- 100 euro per coloro che non si sottopongono alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché di età uguale o superiore ai 50 anni). A irrogare la sanzione sarà l’Agenzia delle Entrate per conto del Ministero della Salute. Tale sanzione vale per chi alla data del 1° febbraio non abbia iniziato il ciclo vaccinale primario o non abbia effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute. Inoltre, la sanzione da 100 euro viene irrogata anche a coloro che a decorrere dal 1° febbraio non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro sei mesi;
- da 600 a 1500 euro, oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza Green pass rafforzato. In caso di reiterazione la sanzione è raddoppiata.
Queste sanzioni si aggiungono a quelle già previste dalle norme che hanno prescritto il Green pass rafforzato per accedere a determinati servizi e attività, quali ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi, ecc. In questi casi, la sanzione va da 400 a 1000 euro.
Personale universitario
L’obbligo vaccinale viene esteso a tutto il personale universitario , senza limiti di età. Stesso discorso anche per quello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per quello degli Istituti tecnici superiori.
Green pass base per entrare in uffici pubblici, banche, poste e attività commerciali
Fino al 31 marzo servirà il Green pass base (ottenibile anche con un tampone negativo) per poter accedere ai “servizi alla persona” (parrucchiere, estetisti, ecc, – in vigore dal 20 gennaio), per entrare nei “pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali” (in vigore dal 1 febbraio). Lo stesso per i colloqui con i detenuti nelle carceri. Nessun obbligo di Green pass invece per accedere alle attività necessarie per esigenze essenziali e primarie della persona, quali supermercati e farmacie.
L’elenco delle attività per cui è esteso l’obbligo di Green pass sarà indicato in un DPCM che dovrà essere emesso entro i prossimi 12 giorni.
Gestione casi positivi nelle scuole
Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività nelle scuole. Nelle scuole elementari “in presenza di un caso di positività nella classe”, si applica “la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e “da ripetersi dopo 5 giorni“. Mentre in presenza di almeno due casi di positività nella classe si applica la didattica digitale integrata (DAD) per la durata di dieci giorni.
Nelle scuole dell’infanzia e per i servizi educativi per l’infanzia con un caso di positività si applica al gruppo classe o alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.
Se si registra fino a un caso di positività nella stessa classe nelle scuole medie e superiori è prevista l’auto-sorveglianza e l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per 10 giorni.
Il Governo ha autorizzato la spesa di 92.505.000 euro per il 2022 a favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid 19. La spesa viene prevista per test rapidi gratis e per attività di screening e tracciamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.