La Corte dei Conti, nella relazione inviata alla Provincia di Imperia (retta oggi dal neo presidente Claudio Scajola), contesta, oltre ai bilanci della società, anche la proroga del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale. Secondo l’Organo di Controllo sarebbe illegittima in quanto “non conforme rispetto alla disciplina normativa vigente in tema di affidamento dei servizi di TPL e di gestione dei contatti di servizio in essere”.
La Corte dei Conti, inoltre, contesta l’ultima proroga in ordine di tempo (1° marzo 2018-28 febbraio 2o22), in quanto “accordata nonostante non si sia evidentemente avverata una delle condizioni stabilite dalla deliberazione consiliare n. 60/2017, ovvero che Riviera Trasporti rinunciasse a qualsiasi richiesta compensatíva avente ad oggetto il contratto medesimo che non fosse condivisa dalla Provincia”.
Imperia: proroga contratto di servizio per il trasporto pubblico locale, ecco le contestazioni della Corte dei Conti
“La Provincia di Imperia – scrive la Corte dei Conti – ha in origine assegnato a Riviera Trasporti il servizio di trasporto pubblico locale per l’Ambito Territoriale Ottimale Imperiese a seguito di gara a evidenza pubblica per il periodo 1 ottobre 2002 – 31 dicembre 2007, stipulando quindi un contratto di servizio con efficacia iniziale di cinque anni e tre mesi.
Facendo richiamo alle facoltà derivanti, a seconda dei casi, dalle clausole del contratto di servizio o dalle disposizioni normative vigenti, l’efficacia del contratto medesimo è stata prorogata fino ai tempi correnti.
Tra le proroghe risalenti, in questa sede occorre rammentare quella stabilita con atto di modifica del contratto di servizio del 10 marzo 2010 con riferimento al periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011, posto che in quell’occasione si è già dato corso per una prima volta all’applicazione dell’articolo, 4 paragrafo 4, del regolamento n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007.
Con Determinazione dirigenziale n. 182 del 28 marzo 2018, assunta a seguito della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 19 dicembre 2017, la Provincia di Imperia ha disposto l’estensione temporale del contratto di servizio per il periodo 1 aprile 2018 – 31 marzo 2022 applicando nuovamente l’art. 4, paragr. 4), Reg. (CE) n. 1370/2007. La decisione presa con i citati provvedimenti è stata fondata sull’impegno assunto da Riviera Trasporti di mettere in opera determinate misure per l’efficientamento del servizio, oltre che di avviare dei piani di ammortamento degli investimenti in materiale rotabile e degli investimenti strutturali ed impiantistici, nonché interventi di manutenzione straordinaria sul parco rotabile.
La proroga si appalesa non conforme rispetto alla disciplina normativa vigente (allora come oggi) in tema di affidamento dei servizi di TPL e di gestione dei contatti di servizio in essere. Essa, invero aggiungendosi a quella già disposta a ridosso della originaria scadenza contrattuale rinnovata (31 dicembre 2010), ha stabilito la continuazione dell’efficacia del contratto di servizio vigente per un ulteriore periodo dì quattro anni, in ciò ponendosi in chiaro contrasto con l’art. 4, paragr. 4), Reg. (CE) n. 1370/2007 che la stessa Provincia riteneva di applicare, segnatamente eccedendo limite temporale massimo ivi previsto per il ricorso a tale forma di proroga e rappresentato dal 50 per cento della durata del contratto di servizio originario, la quale era di cinque anni e tre mesi”.
La Corte dei Conti, inoltre, contesta “l’assenza di giustificazione della proroga nella normativa regionale, che infatti non trova menzione negli indicati provvedimenti della Provincia. All’atto di tali determinazioni, infatti, era vigente l’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 18, così come sostituito dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29, il quale sanciva una proroga ex lege delle gestioni dei servizi di TPL in essere nel territorio regionale, solo per le ipotesi in cui, alla data del 31 dicembre 2017, fossero già state avviate delle nuove procedure per l’affidamento dei servizi a fronte di contratti in scadenza o già scaduti, evenienza questa che non si era verificata per la Provincia di Imperia.
Oltre al suddetto profilo di illegittimità, la considerata estensione della durata dell’originario contratto di servizio desta perplessità di essere stata accordata nonostante non si sia evidentemente avverata una delle condizioni stabilite dalla citata deliberazione consiliare n. 60/2017, ovvero che Riviera Trasporti rinunciasse a qualsiasi richiesta compensatíva avente ad oggetto il contatto medesimo che non fosse condivisa dalla Provincia. Risuta incontestabile, infatti, che l’azione legale per l’adeguamento ISTAT sul corrispettivo del contratto, all’epoca già promossa dalla società verso l’Ente controllante (la Provincia, ndr),non sia stata mai oggetto di rinuncia, tanto è vero che, come accennato, essa è recentemente giunta a definizione in primo grado (ed è peraltro tuttora pendente a seguito di proposizione di appello da parte della società medesima)”.
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