23 Dicembre 2024 21:03

23 Dicembre 2024 21:03

Imperia: sanitari no vax, Tar dichiara “inammissibile” ricorso contro obbligo vaccinale

In breve: Il Tar Liguria ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da alcuni sanitari contro i provvedimenti di sospensione adottati dall'Asl 1 Imperiese per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale.

Il Tar Liguria ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da alcuni sanitari contro i provvedimenti di sospensione adottati dall’Asl 1 Imperiese per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale.

Imperia: sanitari no vax, Tar accoglie eccezione su difetto di giurisdizione

I ricorrenti, rappresentati dall’avvocato Daniele Granara del foro di Genova, avevano impugnato tutti gli atti, loro diretti, con cui le ASL competenti avevano accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, chiedendone l’annullamento.

Il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile accogliendo l’eccezione presentata dalle Asl e relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

“Come questo Tribunale ha già affermato – si legge nella sentenza – dal testo dell’art. 4, co. 1, del d.l. n. 44 del 2021, il quale stabilisce che i sanitari ‘sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2’,  si evince che l’obbligo vaccinale contestato dai ricorrenti ‘è previsto immediatamente dalla legge senza alcuna intermediazione del potere amministrativo‘ e il procedimento delineato dai commi successivi non è invero finalizzato a rendere effettivo l’obbligo quanto piuttosto a far emergere l’inosservanza del sanitario”.

“Quanto alle conseguenze dell’inottemperanza – si legge ancora – esse ‘non discendono dall’atto di accertamento ma dai successivi provvedimenti del datore di lavoro e del Consiglio dell’ordine‘, rispetto ai quali è competente il giudice ordinario (per i lavoratori dipendenti pubblici e privati), ovvero la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che è organo giurisdizionale speciale (per i liberi professionisti)”.

“Sotto altro profilo – conclude la sentenza – laddove ancora non sia stata adottata alcuna misura che incida sul rapporto di lavoro o sulla possibilità di esercitare la professione, la controversia comunque rientra nella giurisdizione del giudice ordinario – invece che del giudice amministrativo – in quanto i ricorrenti, nel rivendicare il rifiuto di sottoporsi alla somministrazione di un preparato che ritengono sperimentale, agiscono ‘per la tutela di un loro diritto fondamentale quale quello alla salute che, nella sua componente oppositiva, che rileva nella specie, non può essere compresso e come tale degradato da provvedimenti amministrativi’.

A conferma di quanto affermato, vi è la considerazione che ‘nel sistema delineato dalla norma la funzione dell’ASL è solo quella di accertamento inequivocabile della inosservanza dell’obbligo vaccinale. Accertamento assistito da una serie di garanzie contenute nella norma stessa. E tuttavia tale accertamento non può incidere sul diritto alla salute dei ricorrenti, che, configurandosi come diritto fondamentale pieno e inviolabile, deve trovare la sua tutela davanti al suo giudice naturale: il giudice ordinario prima ed eventualmente la Corte costituzionale poi'”.

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