Ospite di una Coop, gli vengono revocate, con provvedimento della Prefettura di Imperia, le misure di accoglienza, ma il Tar annulla il provvedimento. Protagonista un 24enne senegalese.
Imperia: 24enne senegalese vince ricorso al Tar contro revoca misure accoglienza
Nel dettaglio, al 24enne era stata contestata la violazione del regolamento interno alla struttura ospitante. Da qui la decisione della Prefettura, il 2 dicembre scorso (2021) di provvedere alla revoca delle misure di accoglienza.
Il Tar Liguria, però, ha accolto il ricorso del legale del 24enne, l’avvocato Sonia Fallico del foro di Imperia, annullando il provvedimento. Il motivo?
L’art 23 d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142/15, che regola la revoca delle condizioni di accoglienza, stabilisce che il Prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture può disporre, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di “violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti”.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, però, con sentenza del 12 novembre 2019 (C 233-18) ha stabilito un principio chiave che, nel caso in esame, rende inefficace di fatto il provvedimento della Prefettura.
“Uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza […] relative all’alloggio, al vitto o al vestiario, dato che avrebbe l’effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari”.
Da qui la decisione del Tar di accogliere il ricorso contro la revoca delle misure di accoglienza.
“Alla luce della pronuncia della Corte – si legge – questo giudice deve disapplicare la disposizione italiana di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) d.lgs. 142/15 nella parte in cui prevede la possibilità di revocare la misura di accoglienza in caso di gravi violazioni o comportamenti gravemente violenti.
Nella specie, il ricorrente si era reso responsabile dei comportamenti previsti dalla norma da ultimo citata come descritti nel provvedimentoimpugnato. E, tuttavia, la normativa europea ostava alla adozione di un provvedimento di revoca di talchè, previa disapplicazione della norma italiana contrastante, il provvedimento deve essere annullato”.