22 Novembre 2024 23:57

Cerca
Close this search box.

22 Novembre 2024 23:57

Imperia: yacht Predator nel mirino della Finanza. Contestata maxi evasione fiscale da 13 milioni di euro/L’inchiesta

In breve: Secondo l'accusa lo yacht ormeggia a Imperia stabilmente dal 2010, lasciando l'Unione Europea solo per brevi crociere con l'obiettivo di eludere il pagamento dell'Iva. Ipotesi di reato contestata dalla difesa.

Lo yacht Predator, una delle imbarcazioni più importanti al mondo, da anni ormeggiato a Imperia (sia a Oneglia che a Porto), è oggetto di una maxi inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Imperia, e successivamente passata sulle scrivanie della Procura Europea (sede di Torino). Nel mirino una presunta evasione fiscale da oltre 13 milioni di euro per il mancato pagamento dell’Iva.

E’ la prima volta, in Italia, che viene contestata una simile ipotesi di reato. Si tratta, per questo motivo, di una vicenda che potrebbe avere ripercussioni su tutto il mondo della nautica.

Secondo l’accusa lo yacht, battente bandiera delle Isole Cayman, sarebbe entrato nel porto turistico di Imperia il 3 maggio 2010. Nell’arco di tempo dal 3 maggio 2010 al settembre 2021 l’imbarcazione avrebbe lasciato l’Europa, principalmente recandosi a Montenegro, a cadenza di 12-16 mesi, per un totale di 112 giorni, eludendo in tal modo il pagamento dell’Iva e, in particolare, il “termine di permanenza massimo nelle acque dell’Unione Europea, oltre il quale è previsto dalla normativa vigente il pagamento dell’iva per l’importazione sulle imbarcazioni non ammesse in libera pratica, qual era, appunto, il ‘Predator'”. Un’ipotesi di reato che la difesa respinge con fermezza.

Imperia: inchiesta della Finanza sullo yacht Predator. Nel mirino presunta evasione dell’Iva

Il reato è contestato al comandante dell’imbarcazione, G.G.D., accusato diaver sottratto al pagamento dell’iva dovuta per l’importazione dello yacht da diporto ‘Predator’ una somma complessiva di almeno 13.387.500 euro, pari al 21% sul prezzo di acquisto, ammontante ad almeno 63.750.000 euro”.

Nel dettaglio, secondo l’accusa, il comandante “nel maggio 2010 conduceva lo yacht ‘Predator’ nel porto di Imperia e ivi lo tratteneva in apposito posto di ormeggio, tranne alcune brevi crociere con approdo in un Paese extracomunitario (Montenegro) a cadenza di circa 12-16 mesi, per alcuni giorni, ciò al fine di far risultare a ogni ritorno a Imperia che l’imbarcazione fosse in porto da meno di 18 mesi, superando così il predetto limite fissato quale ‘termine di appuramento’ dal Regolamento CEE 2454/1993 e poi dal Regolamento UE 2446/2015, ovvero il termine di permanenza massimo nelle acque dell’Unione Europea, oltre il quale è previsto dalla normativa vigente il pagamento dell’iva per l’importazione sulle imbarcazioni non ammesse in libera pratica, qual era il ‘Predator’, fatti che si assumono commessi in Imperia a far data dal 3 maggio 2010 in permanenza”.

Nell’inchiesta è coinvolta anche la società armatoriale Cadort Ventures LTD, con sede alle Isole Vergini Britanniche, cui è contestato un illecito amministrativo, diretta conseguenza del reato contestato al comandante, da cui deriva “un indebito risparmio di imposta Iva, pari ad almeno 13.387.500 euro”.

L’inchiesta, sino ad oggi coperta da riserbo, è stata “rivelata” da una sentenza della Cassazione sul ricorso (discusso il 22 febbraio scorso) presentato dal Procuratore Europeo Delegato contro il mancato sequestro preventivo d’urgenza del Predator. La Procura della Repubblica di Imperia, infatti, aveva chiesto il sequestro dell’imbarcazione, ma prima il Gip del Tribunale del capoluogo, il 29 luglio 2021, e successivamente il Riesame, il 21 settembre 2021, avevano rigettato la richiesta. 

Ed è proprio contro il decreto del Riesame che il Procuratore Europeo Delegato ha presentato ricorso, ritenuto inammissibile dalla Cassazione in quanto depositato presso il Tribunale di Torino e non presso quello di Imperia. 

Dalle carte della Cassazione si evince inoltre che il comandante del Predator è indagato in concorso con ignoti in quanto “sono in corso mirati accertamenti per verificare chi siano gli effettivi proprietari dell’imbarcazione e quindi coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta dovuta”.

La tesi accusatoria della Procura Europa, ora titolare della indagini

“Alla luce dei criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità […] ricorre […] la fattispecie, di rilievo penale, di evasione dell’iva all’importazione, essendosi in presenza di una vera e propria attività fraudolenta posta in essere dai proprietari in concorso con il comandante del natante, che ha interrotto in diverse occasioni il periodo dei 18 mesi di ‘appuramento’ effettuando brevissimi viaggi in Montenegro privi di qualsivoglia giustificazione, se non quella di beneficiare del regime di importazione temporanea, con ciò costituendo una simulazione di realtà volta a trarre in inganno gli organi accertatori circa l’esistenza del beneficio goduto.

Tale comportamento fraudolento sarebbe stato replicato nel corso del decennio, consentendo di fatto all’imbarcazione di restare sul territorio dell’Unione Europea per un lunghissimo arco temporale, in totale spregio della normativa doganale. Si osserva al riguardo che i beni merce introdotti nell’Unione Europea possono essere esonerati, totalmente o parzialmente, dal pagamento dei dazi doganali e dell’iva, qualora l’esportazione si avvalga del regime di ‘ammissione temporanea’, che è un regime doganale speciale, a carattere provvisorio, che consente di introdurre un bene nel territorio UE in esenzione dei diritti doganali per essere ivi parzialmente utilizzato e successivamente essere riesportato senza subire alcuna trasformazione, con la precisazione che, nel caso di imbarcazioni non commerciali, come il ‘Predator‘, il mezzo non deve permanere entro le acque territoriali dell’Unione per un tempo superiore a 18 mesi (termine di appuramento) dalla data di ingresso, dovendo essere entro tale termine riesportato, ovvero trasferito al di fuori dell’Unione.

Nel caso di specie, lo yacht ‘Predator’, battente bandiera delle Isole Cayman, è entrato nel porto turistico di Imperia il 3 maggio 2010 e fino al settembre 2021 è stata in territorio extra UE, principalmente nel Montenegro, soltanto per 112 giorni complessivi in 13 anni. La condotta fraudolenta si sarebbe dunque concretizzata all’atto della dichiarazione effettuata dal Comandante che il natante poteva godere del regime di ammissione temporanea, avendo cioè l’indagato omesso di riferire alla Capitaneria di Porto le vere circostanze che avrebbero impedito l’applicazione del beneficio e comportato il pagamento dell’Iva dovuta, atteso che, mediante le uscite dello yacht e i successivi rientri, il regime da temporaneo si è trasformato in definitivo, essendo stato interrotto solo formalmente il termine di permanenza provvisoria di 18 mesi.

Ulteriore elemento indiziario […]  quello relativo al posto barca occupato dall’imbarcazione presso il porto di Imperia, posto che è stato locato per 50 anni dalla società cipriota Sharise Trading Ltd, per essere utilizzato solo dallo yachtPredator’, senza essere usato da altri natanti, nemmeno nei periodi di assenza della barca.

“La Guardia di Finanza – si legge ancora – non è riuscita a recuperare alcuna documentazione attestante con esattezza chi fosse la persona fisica realmente proprietaria del ‘Predator’, ossia l’effettivo dominus della Cadort Ventures Ltd, essendovi peraltro una serie di indizi concreti idonei a far ritenere che l’indagato, comandante dell’imbarcazione, potesse qualificarsi come ‘titolare del regime doganale’, ossia come colui che effettua l’operazione di importazione e come tale sia destinatario degli obblighi doganali.

È stato infatti accertato che egli […] è stabilmente dimorante e di fatto residente a Imperia sin dal 2010, essendo locatario di un immobile in tale città, dove ha anche indicato il suo domicilio fiscale, per cui, a prescindere dall’avvenuto superamento del periodo dei 18 mesi, il regime dell’ammissione temporanea doveva essere escluso, essendosi il Comandante stabilito all’interno del territorio doganale”.

La difesa: “Non risulta comprovato alcun profilo di illegittimità”

Il comandante dell’imbarcazione è difeso dai legali Alessia Allegretti e Valeria Valentini (dello studio BSF Italy)  che hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto “nel caso di specie non risulta comprovato alcun profilo di illegittimità, essendo consentita la possibilità di fruire di plurimi termini di appuramento, tanto è vero che la stessa Commissione europea nelle sue FAQ ha chiarito che è possibile condurre il proprio yacht fuori dalle acque dell’Unione Europea e farvi ritorno in un momento successivo, a partire dal quale inizia a decorrere un nuovo periodo di ammissione temporanea di 18 mesi, non essendo richiesto di giustificare i motivi in base ai quali avviene la fuoriuscita dell’imbarcazione dai confini dell’Unione Europea.

Alcun comportamento fraudolento sarebbe in ogni caso ascrivibile al comandante […] essendo indimostrata la sua residenza di fatto in Italia, fermo restando che tutte le rotte del ‘Predator’ sono state negli anni monitorate e controllate, senza che siano mai emersi profili di illegittimità.

Il comandante, in ogni caso, non può essere qualificato ‘titolare del regime’, essendo egli sottoposto alle direttive dell’armatore, concernendo la nozione di rappresentante dell’armatore, di cui all’art. 295 comma 2 del Codice della Navigazione, la gestione della nave e le necessità delle spedizioni, ma non anche l’esercizio dell’impresa, aspetto cui non attengono i poteri del comandante. Di qui l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 250 del Regolamento (UE) n. 952/2013, applicandosi ai mezzi di trasporto l’art. 212 comma 3 del Regolamento (UE) n. 9446/2015, che non fa riferimento al “titolare del regime”.

La società armatoriale Cadort Ventures LTD, proprietaria del Predator, è invece rappresentata dall’avvocato Alessandro Ragano. Nelle memorie chiede il rigetto del ricorso “osservando che il reato contestato non è compreso nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti”.

 

 

Condividi questo articolo: