8 Novembre 2024 08:25

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8 Novembre 2024 08:25

Imperia: Inps, Carabiniere vince ricorso alla Corte dei Conti. “Pensione da rideterminare”/La sentenza

In breve: Il legale del militare, Enrico Panero, contestava all'Inps la determinazione del trattamento pensionistico per mezzo dell'applicazione delle aliquote del personale civile (35%) e non del personale militare (44%).

Un Carabiniere imperiese, in pensione, rappresentato dall’avvocato Enrico Panero, del foro di Imperia, ha vinto il ricorso presentato alla Corte dei Conti contro l’Inps per la rideterminazione del trattamento pensionistico.

Imperia: Inps, Carabiniere vince ricorso alla Corte dei Conti

Oggetto del ricorso la mancata ottemperanza dell’Inps alla diffida inviata dal legale del militare, l’avvocato Enrico Panero, che contestava all’Istituto Previdenziale la determinazione del trattamento pensionistico per mezzo dell’applicazione delle aliquote del personale civile (35%) e non del personale militare (44%).

Nel merito, il ricorso fa riferimento all’art. 54 del T.U. 1092/1973 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) il quale stabilisce, al comma 1, che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile”.

Per il militare, in servizio dal 27 aprile 1986 al 31 luglio 2018, avrebbe dovuto trovare applicazione, secondo il legale, l’aliquota al 44% per il calcolo del trattamento pensionistico. Una tesi condivisa dalla Corte dei Conti (che sulla questione si era già espressa a Sezione Riunite nel dicembre 2021) la quale, accogliendo il ricorso, ha stabilito di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione/riquidalizione del trattamento pensionistico con l’attribuzione dell’aliquota pensionabile nella percentuale del 44% per le anzianità retributive maturate al 31/12/1995“.

Contestualmente, la Corte dei Conti ha condannato l’Inpsalla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate”.

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