22 Novembre 2024 23:43

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22 Novembre 2024 23:43

Diano Marina: “aree private nei condomini per contenitori raccolta rifiuti”. Sindaco Za Garibaldi firma ordinanza. “Per i trasgressori multe o mastelli”

In breve: Entro il 31 maggio 2022. In caso di violazione l'amministrazione comunale avrà la facoltà di eliminare la dotazione di contenitori domestici condominiali consegnando a ogni singola utenza i mastelli.

“Entro il 31 maggio 2022 tutti gli Amministratori di Condominio dovranno provvedere a definire un’area privata all’interno del condominio dove collocare i contenitori e dove depositare i sacchi/mastelli previsti per il conferimento rifiuti”. Lo provede un’ordinanza firmata dal Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi.

Diano Marina: raccolta rifiuti, ecco l’ordinanza del Sindaco Za Garibaldi

“Ove non sia possibile, per accertata e verificata carenza di spazi” l’ordinanza impone agli amministratori di “individuare un’area condominiale privata confinata/delimitata rispetto alla pubblica via” o valutare “l’individuazione di un’area su pubblica via, anche in comune con altri condomini, da sottoporre ad autorizzazione degli uffici comunali e della Polizia Locale, avvertendo fin d’ora che in caso di conferimenti incontrollati o non conformi, le dotazioni condominiali verranno sostituite con i kit del porta-a-porta (mastelli) per ciascun utente”.

L’ordinanza prevede che i contenitori condominiali collocati in aree private comuni a più stabili dovranno essere “identificati con l’indicazione del civico del condominio di asservimento e, laddove sia stato nominato, con il relativo nominativo dell’Amministratore, in qualità di Legale Rappresentante del condominio, peraltro responsabile del corretto mantenimento e utilizzo dei contenitori” e che “in caso di mancata identificazione delle attrezzature, ne risponderanno in solido, indistintamente tutti i condomini, ovvero gli Amministratori, in qualità di Legali Rappresentanti dei condomini”.

Le sanzioni

“Le violazioni – si legge nell’ordinanza  – in attuazione della legge 20 maggio 2003, n.116, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2003, n° 50l, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o altre normative specifiche in materia in conformità all’art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro. E’ ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, ss.mm.e ii.”.

“Le violazioni – si precisa – contestate a utenze domestiche condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità del singolo/i trasgressore/i, comportano l’applicazione delle sanzioni nei confronti del responsabile condominiale o Amministratore condominiale (se nominato), quale rappresentante dell’intero condominio […] in caso di violazioni alla presente Ordinanza l’Amministrazione Comunale ha facoltà di eliminare la dotazione di contenitori domestici condominiali consegnando a ogni singola utenza il kit domiciliare”.

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