23 Novembre 2024 20:42

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23 Novembre 2024 20:42

Fallimento Porto Imperia Spa: ecco la pesante sentenza della Corte di Appello. “Stato di insolvenza quantomeno dal 2012”

In breve: Quando scattarono gli arresti, la Porto Spa era già carica di debiti. Smentito dunque il legame fra l'inchiesta e il fallimento della società

In 12 pagine di sentenza, firmata dai giudici della Corte di Appello di Genova, Leila Maria Sanna (Presidente), Rosella Silvestri (Relatrice) e Riccardo Baudinelli, emerge con chiarezza come la Porto di Imperia Spa fosse in “stato di insolvenza quantomeno dal 2012“. E nel 2012, anno degli arresti legati all’inchiesta della procura di Imperia sul porto turistico, dopo appena sei anni dalla posa della prima pietra del nuovo porto, avesse già accumulato “crediti verso i terzi ammontanti quantomeno ad oltre 13 milioni di euro”.

Quando scattarono gli arresti, la Porto Spa era già carica di debiti. Smentito dunque il legame fra l’inchiesta e il fallimento della società

Una sentenza pesante, che, di fatto, smentisce una volta per tutte il ritornello secondo il quale a far fallire il porto sarebbe stata proprio l’inchiesta giudiziaria, conclusasi poi con l’assoluzione di tutti gli imputati. Gli arresti infatti scattarono il 5 marzo del 2012 e in quello stesso anno la Porto di Imperia Spa era già carica di debiti e mostrava un utile di appena 500 mila euro l’anno, nonostante il porto fosse ben distante dall’essere completato. E nonostante la stessa Spa abbia incassato 140 milioni di prestiti dalle banche per realizzare l’opera e altro denaro dagli acquirenti dei posti barca.

Una gestione insomma fallimentare, che vede al centro anche il Comune, nella sua doppia veste di controllore, attraverso l’Ufficio Demanio e di socio della Spa al 33%, insieme all’Acquamare Srl (anche lei fallita) del Gruppo Acquamarcia, all’epoca in mano a Francesco Bellavista Caltagirone e alla Imperia Sviluppo Srl, che fa capo all’imprenditore imperiese Gianfranco Carli.

Scrivono i giudici: “E’ evidente che il pagamento del canone concessorio dell’area demaniale portuale è essenziale per la continuità di una impresa che ha come oggetto sociale la gestione delle attività del porto turistico ( posti barca, etc). Il mancato pagamento dello stesso è quindi palese segnale delle gravi difficoltà finanziarie in cui versava la società ancor prima dell’ammissione al concordato preventivo (agosto 2013). Le adombrate difese circa la sopravvenuta eccesiva onerosità del canone sono irrilevanti, in mancanza di una espressa relativa domanda, ma significative delle difficoltà finanziarie in cui versava la società che non era più in grado di far fronte ad obbligazioni liberamente assunte (e valutate) ed essenziali per la sua attività”.

E ancora: Tale incapacità è indice dello stato di insolvenza in cui questa versava quantomeno dal 2012, come peraltro evidenziato dalla risultanze del bilancio e dalla relazione dei commissari, con evidente impossibilità di far fronte al pagamento dei crediti verso i terzi ammontanti quantomeno ad oltre 13 milioni di euro (secondo la prospettazione della medesima parte, con esclusione dei debiti erariali e di quelli nei confronti di Acquamare) atteso l’azzeramento del valore delle attività della società causata dalla revoca della concessione demaniale“.

Un passivo come minimo di 13 milioni e 250 mila euro

Concludono i giudici della Corte di Appello: “Ciò premesso in considerazione dei predetti principi deve essere confermato il giudizio espresso dal Tribunale avuto riguardo all’entità complessiva del passivo che la società si trovava a fronteggiare (minimo 13.250.000 di euro) e l’insufficienza dei mezzi a disposizione per estinguere con regolarità e in modo normale le obbligazioni così accumulate (cassa a 6 milioni di euro con un utile annuo di 500.000,00 fino al 2014 e poi zero a causa della revoca della concessione) e pertanto, insolvente“. 

La parte reclamante sostiene che “Risulta evidente come la società Porto di Imperia non si trovasse né si trovi oggi in stato di insolvenza e come, al contrario, fosse e sia oggi perfettamente in grado di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie contenute obbligazioni, naturalmente quelle riconoscibili con plausibile certezza e entità secondo un giudizio prospettivo improntato a ragionevolezza” (comparsa di costituzione in riassunzione). La tesi è infondata e deve essere respinta alla luce delle osservazioni sopra esposte e dei dati del bilancio. La società fin dal 2012 non è stata neppure in grado di pagare il canone della concessione demaniale, strumento indispensabile all’esercizio della sua attività di impresa”.

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