23 Novembre 2024 05:06

Cerca
Close this search box.

23 Novembre 2024 05:06

Appalto rifiuti: Comune San Bartolomeo al Mare nei guai. Perde ricorso al Tar e rischia di dover pagare 250 mila euro alla Ecoseib

In breve: Nel dettaglio si parla di 144.645,30 euro per gli adeguamenti ISTAT e 106.080,19 euro per i maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e del legno.

Comune di San Bartolomeo al Mare nei guai. Il Tar, infatti, ha accolto il ricorso presentato dalla società Ecoseib, che ha gestito il servizio di raccolta rifuti dal 2015 al 2020 (oggi è in capo alla “Egea Ambiente” di Alba), per l’applicazione della revisione prezzi e il pagamento degli adeguamenti Istat e dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e del legno. In totale si tratta di una cifra che si aggira intorno ai 250 mila euro.

Nel dettaglio,  144.645,30 euro per gli adeguamenti ISTAT e 106.080,19 euro per i maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e del legno.

Il Comune è stato condannato al pagamento della spese di lite (3 mila euro) e al pagamento, alla ditta, dei corrispettivi contrattuali dovuti.

San Bartolomeo al Mare: appalto rifiuti, Comune perde ricorso al Tar

“Ecoseib Srl – si legge nella sentenza – si ritiene lesa dagli atti e dalla condotta dell’amministrazione civica resistente nella parte in cui quest’ultima non ha riconosciuto gli adeguamenti ISTAT sugli importi fissati per lo svolgimento dell’attività di smaltimento dei rifiuti. La domanda prevede anche il pagamento di quanto dovuto per i maggiori oneri sopravvenuti per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e del legno.

Le richieste della Ecoseib

  • annullamento della determinazione con cui il Comune di San Bartolomeo al Mare ha definitivamente disatteso l’istanza della controparte per il riconoscimento all’appaltatore della revisione prezzi prevista dall’art. 115 del d.lvo 163/2006
  • la condanna dell’amministrazione comunale al pagamento delle somme di denaro che risulterebbero dovute a seguito dell’applicazione degli adeguamenti ISTAT, nonché per la richiesta rivolta all’impresa di occuparsi anche dello smaltimento dei materiali ingombranti e del legname.

Revisione dei prezzi Istat

“L’esame delle questioni così poste riguarda il rapporto tra la ricorrente e l’amministrazione resistente: esso data dalla deliberazione con cui la giunta (atto 62/2015) decise di risolvere il contratto in essere con una precedente impresa che, come la ricorrente (Ecoseib, ndr), si era obbligata all’efficiente ed economica raccolta dei rifiuti urbani, ma che aveva palesato inadempienze non tollerate dalla pubblica amministrazione, sì che era stato deciso di individuare un nuovo soggetto meglio abilitato a risolvere i problemi della sanità del comune.

Era stato per ciò dato corso al procedimento […] che prevedeva la possibilità per le stazioni appaltanti di disporre una procedura negoziata omettendo la fase della pubblicazione del bando: la società interessata aveva per ciò iniziato a dar corso alle attività necessarie per la raccolta dei rifiuti, benché la posizione di primazia raggiunta nella selezione indetta […] fosse stata subordinata dalla pubblica amministrazione alla verifica dell’assenza dell’anomalia nell’offerta.

L’amministrazione comunale si fonda su tale mancata conclusione del procedimento di aggiudicazione della selezione attuata con procedura d’urgenza, e osserva che tale carenza esclude la possibilità di riferire al 2015 l’inizio del rapporto intercorso tra appaltatore e pubblico committente, ovvero quando era ancora in vigore l’abrogato codice dei contratti pubblici. La distinzione a tale riguardo è dirimente, atteso che l’abrogato art. 115 del d.lvo 2006/163 prevedeva l’inclusione della clausola di adeguamento come rilevante ai fini della legittimità del rapporto tra appaltatore e contraente pubblico; al contrario gli artt. 217 e 220 del d.lvo 50/2016 hanno mutato orientamento e non contemplano più come fondamentale la previsione citata.

Da ciò l’interesse della parte pubblica a far rientrare l’origine del rapporto tra le parti in causa nel tempo successivo all’entrata in vigore del d.lvo 50/2016, a fronte dell’opposta opinione della ricorrente.

Il collegio nota che, effettivamente, l’atto comunale 19.8.2015, n. 815 non è stato seguito dalla formale conclusione del procedimento apertosi, ma che neppure in corso di causa l’amministrazione comunale ha dato conto della sussistenza dell’ipotizzata anomalia dell’offerta, che era la sola circostanza a cui la pubblica amministrazione si era autovincolata ad appellarsi per non aggiudicare in modo definitivo il contratto alla ricorrente.

[…] la relazione negoziale tra le parti in causa iniziò nel 2015 e si protrasse sulla base di nove ordinanze contingibili, e superò anche la parziale novazione conseguita all’estensione dell’oggetto del contratto che si rese necessaria dopo l’aggiunta dello smaltimento dei materiali ingombranti e del legname.

La lettura degli atti convince che il fondamento di tutte le determinazioni adottate dal comune – soprattutto le nove ordinanze sindacali susseguitesi – va rinvenuto nell’iniziale atto di assegnazione del rapporto […] il provvedimento comunale più volte citato, dal quale risultano derivati i successivi atti di gestione, fa sì che l’intero articolato procedimento si sia protratto dal 2015 al 2020, e alla lettura odierna tutte le sue articolazioni risultino rispondenti alla necessità del Comune di disporre comunque di un gestore della raccolta dei rifiuti […] evitando la soluzione della continuità nel servizio che avrebbe costituito una pericolosa cesura nella cura dell’igiene dell’abitato.

Va notato […] che il servizio in questione venne svolto dalla ricorrente sulla base delle ordinanze assunte sulla base dell’art. 191 del d.lvo 152/2006 che hanno coperto il citato lasso di tempo dal settembre 2015 al 2020.

In conclusione sul punto non è possibile convenire con la tesi comunale secondo cui la fase delle assegnazioni del servizio sulla base delle ordinanze ex art. 191 d.lvo 152/2006 non deriva dalla deliberazione giuntale 62/2015 e dal conseguente atto dirigenziale 2015/815; al rapporto va pertanto applicata la disciplina sulla revisione dei prezzi per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture (art. 115 del d.lvo 163/2006)”.

Pagamento maggiori oneri

“La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 del d.lvo 2006/163 nella parte in cui la Pubblica Amministrazione non ha riconosciuto adeguamento alcuno alla modificazione del contenuto del contratto che si era avuto dopo l’assegnazione da parte del Comune committente dello spazio di via Faraldi. Assume l’interessata, senza contestazione in fatto da parte della pubblica amministrazione, che l’aumento comprovato di materiale e legname conferito che derivò dalla ricordata modifica del luogo di smaltimento dei rifiuti apportò un maggior onere alle strutture aziendali che la pubblica amministrazione si è rifiutata di remunerare, limitandosi a rilevare che la controparte avrebbe potuto risolvere il contratto per l’eccessiva onerosità sopravvenuta.

Quest’ultimo spunto contiene in primo luogo un’ammissione in fatto della circostanza dedotta a proprio favore dalla parte ricorrente (Ecoseib, ndr) […]  Sempre in diritto appare poi contraddittorio prefigurare la possibilità di risoluzione o recesso unilaterale da un contratto a favore di chi si trovava soggetto all’adozione di plurime ordinanze contingibili emesse a presidio della continuativa esecuzione di un servizio di interesse pubblico”.

 

 

 

 

Condividi questo articolo: