25 Dicembre 2024 18:31

25 Dicembre 2024 18:31

Imperia: condannata in Tribunale a sua insaputa, 56enne vince ricorso in Cassazione. “Pena annullata, processo da rifare”/La storia

In breve: Condannata a due anni e due mesi di carcere, in Tribunale a Imperia, vince il ricorso in Cassazione perché non era a conoscenza del processo. Protagonista della vicenda una 56enne.

Condannata a due anni e due mesi di carcere, in Tribunale a Imperia, vince il ricorso in Cassazione perché non era a conoscenza del processo. Protagonista della vicenda una 56enne.

Imperia: processata a sua insaputa, vince ricorso in Cassazione

La vicenda ha origine nel 2016, quando alla donna viene notificata un’elezione di domicilio per una denuncia querela. La 56enne comunica un domicilio, ma dopo poco tempo, nel gennaio 2017, cambia casa, dimenticandosi di comunicare il nuovo indirizzo.

Da quel momento tutti gli atti dell’indagine, chiusasi con il rinvio a giudizio, e del successivo processo, conclusosi con la condanna per truffa e ricettazione, vengono notificati presso l’avvocato d’ufficio e presso il vecchio domicilio della donna che, di fatto, viene processata e condannata a sua insaputa. 

La 56enne viene a conoscenza della condanna a due anni e due mesi di carcere, nel frattempo passata in giudicato per l’assenza del ricorso in Appello, solo quando le forze dell’ordine si presentano a casa sua (nel nuovo domicilio) comunicandole che se entro 30 giorni non presenterà instanza per una misura alternativa alla detenzione verrà tradotta in carcere. 

La donna si affida così all’avvocato Bruno Di Giovanni che, dopo aver chiesto, come misura alternativa al carcere, l’affidamento ai servizi sociali, presenta un primo ricorso in Appello, respinto, chiedendo l’annullamento della condanna (istanza di rescissione del giudicato) in quanto la propria assistita inconsapevole del processo.

In particolare, l’avvocato Bruno Di Giovanni “lamentava violazione di legge processale e difetto di motivazione posto che il processo si era svolto benchè la […] ne fosse incolpevolmente priva di conoscenza alcuna a seguito del mutamento del domicilio eletto in data 26-1-2017 dinanzi la Polizia di Stato di Sanremo e della avvenuta effettuazione di tutte le notificazioni presso il difensore di ufficio nominato, peraltro, successivamente la elezione di domicilio stessa”.

L’avvocato Di Giovanni ha così presentato un secondo ricorso, in Cassazione, questa volta accolto, con l’annullamento della condanna. 

Le motivazioni della Cassazione

“In tema di rescissione del giudicato si legge nel dispositivol’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di ‘vocatio in iudicium’, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell’atto introduttivo del giudizio in dettoluogo, ancorchè a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l’atto […] Nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della ‘vocatio in iudicium’, effettuata ai sensi dell’art.161, comma 4, cod.proc.pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell’imputato.

L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta che la Corte di Appello di Genova non poteva respingere l’istanza di rescissione fondandosi soltanto sul trasferimento volontario del domicilio precedentemente dichiarato da parte dell’imputata, dovendo invece valutare, quale elemento decisivo, se sussistessero atti positivi dai quali inferire la effettiva conoscenza della vocatio in ius e la volontaria sottrazione al processo, altrimenti imponendosi l’accoglimento della istanza. Difatti, come già risultante dagli orientamenti di questa Corte di Cassazione […] la ritualità della notifica effettuata al difensore ai sensi dell’art. 161 quarto comma cod.proc.pen. non è elemento da solo idoneo e sufficiente ad escludere che il processo si sia svolto nei confronti di assente inconsapevole.

In assenza di qualsiasi elemento positivo attestante tale conoscenza o volontaria sottrazione, l’avvenuto svolgimento del processo nei confronti di un soggetto dichiarato assente, assistito dal difensore di ufficio presso il quale siano state effettuate le notifiche anche degli atti introduttivi, a seguito di un mutamento di domicilio non comunicato, integra i presupposti per dichiarare la rescissione del giudicato.

In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi fondata e l’impugnata ordinanza annullata senza rinvio; ne consegue la revoca della sentenza datata 18 giugno 2021 del Tribunale di Imperia e pronunciata nei confronti dell’imputata nei cui confronti dovrà svolgersi nuovo giudizio ai sensi dell’art. 629 bis comma terzo cod.proc.pen.”.

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