23 Dicembre 2024 02:23

23 Dicembre 2024 02:23

Imperia: il Tar sospende l’appalto di 426 mila euro che la Regione aveva assegnato alla Edilcantieri per “difetto di istruttoria”

In breve: L'appalto riguarda i lavori di ristrutturazione dei locali del Centro per l’impiego di Sanremo

Il Tar della Liguria ha sospeso l’appalto da 426 mila euro che la Regione aveva assegnato alla Edilcantieriditta al centro di un’inchiesta per presunte tangenti che ha portato agli arresti, il 30 maggio scorso, dell’imprenditore Vincenzo Speranza e dell’ex Sindaco di Aurigo e e ex consigliere provinciale Luigino Dellerba.

L’appalto riguarda i lavori di ristrutturazione dei locali del Centro per l’impiego di Sanremo

L’appalto in questione riguarda i lavori di ristrutturazione e potenziamento dei locali del Centro per l’impiego di Sanremo, in via Martiri della Libertà

La gara d’appalto, con base d’asta pari a 426.256,11 euro, è stata indetta dalla Regione Liguria il 23 giugno, mentre le lettere di invito alle ditte, tra cui la Edilcantieri, sono state inviate il 4 luglio, con scadenza termine per la ricezione delle offerte fissata per il 27 luglio.

Trentasette, in totale le ditte invitateTre quelle che hanno presentato un’offerta, Edilfera Srl, Marco Zanotto Srl e Edilcantieri. Ad aggiudicarsi l’appalto la Edilcantieri, con un’offerta pari a 386.044,91 euro.

Una delle ditte escluse ha però presentato ricorso al Tar e i Giudici amministrativi hanno deciso di accogliere la richiesta di sospendere la procedura di assegnazione dei lavori.

Scrivono, fra l’altro, i Giudici nel provvedimento: Considerato che, relativamente ai motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una gara d’appalto, un’ordinanza di custodia cautelare disposta nei confronti del legale rappresentante e amministratore unico di un’impresa per i reati di corruzione e frode nelle pubbliche forniture costituisce oggetto degli obblighi dichiarativi gravanti sull’operatore, in quanto, ancorché inidonea a determinarne l’esclusione automatica, costituisce quantomeno – in astratto – elemento rilevante al fine di valutarne l’affidabilità per gravi illeciti professionali;

Considerato che la sussistenza di un siffatto obbligo dichiarativo è desumibile anche dal generale dovere di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto; Rilevato come, in considerazione della posizione di legale rappresentante e amministratore unico della società del soggetto attinto dalla misura cautelare, l’omissione dichiarativa da parte di un procuratore speciale appaia chiaramente intenzionale;

Considerato che, una volta che l’Amministrazione sia comunque venuta aliunde a conoscenza della pendenza di un procedimento penale per gravi fatti potenzialmente incidenti sulla affidabilità dell’operatore, il vaglio in concreto sulla rilevanza dei fatti sottesi alla vicenda penale ai fini dell’esclusione dell’operatore è possibile e addirittura doveroso “in qualunque momento della procedura” , previa acquisizione – con la collaborazione dell’interessato o, ex art. 116 c.p.p., mediante richiesta al pubblico ministero – dell’ordinanza di custodia cautelare e adeguato contraddittorio;

Contestati il “difetto di istruttoria e lo sviamento del giudizio di affidabilità dell’aggiudicatario

Considerato che, seppure ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, sembrerebbe sussistere – quantomeno – la violazione degli obblighi informativi gravanti sui partecipanti alle pubbliche gare, con conseguente difetto di istruttoria e sviamento del giudizio di affidabilità professionale dell’aggiudicatario;

Ritenuto opportuno, in presenza della domanda di risarcimento del danno in forma specifica, accogliere la domanda cautelare, onde pervenire alla udienza di discussione del ricorso re adhuc integra”. ;

Il Tar, oltre a sospendere la procedura di affidamento da parte della Regione alla Edilcantieri, ha anche condannato la Edilcantieri al pagamento delle spese pari a 2 mila euro, in quanto giudicata “responsabile dell’omissione dichiarativa”. 

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