23 Dicembre 2024 17:58

23 Dicembre 2024 17:58

Imperia: itticoltura Galeazza, addio al progetto. Tar boccia ricorso della società Aqua. “Valutazione Commissione Paesaggio non sindacabile”

In breve: Il Tar Liguria ha messo la parole fine, almeno per il momento (salvo un ricorso al Consiglio di Stato), al progetto di realizzazione di un impianto di itticoltura nello specchio acqueo antistante la Galeazza, a Imperia.

Il Tar Liguria ha messo la parole fine, almeno per il momento (salvo un ricorso al Consiglio di Stato), al progetto di realizzazione di un impianto di itticoltura nello specchio acqueo antistante la Galeazza, a Imperia. Il Tribunale amministrativo regionale, infatti, ha respinto il ricorso della società Aqua contro il parere negativo della Commissione Paesaggio del Comune di Imperia (nell’ambito della Conferenza dei Servizi, la cui riconvocazione è stata ritenuta corretta) che aveva ritenuto il progetto di “rilevante impatto visivo”, tale da “pregiudicare un contesto di assoluto pregio ambientale“.

Imperia: itticoltura Galeazza stop definitivo al progetto, ecco la sentenza

La Commissione Paesaggio del Comune di Imperia,  chiamata in causa dalla Regione Liguria, aveva espresso parere negativo, dopo un soprallugo effettuato il 28 dicembre scorso, sulla fattibilità del progetto dell’impianto di itticoltura  nell’ambito della Conferenza dei Servizi.

La Commissione Paesaggio, lo ricordiamo, era stata chiamata in causa dalla Regione Liguria che aveva demandato all’organo comunale  il compito di esprimersi nell’ambito della Conferenza dei Servizi, riconvocata dopo una prima pronuncia del Tar Liguria che aveva accolto un primo ricorso della società Aqua contro l’atto di diniego da parte della stessa Conferenza  a seguito del parere negativo della Guardia Costiera.

La società Aqua, a seguito del parere negativo della Commissione, aveva presentato ricorso al Tar, sia contro il parere stesso che contro la decisione, da parte del Comune di Imperia, di riconvocare la Conferenza dei Servizi. Secondo il Tribunale tutte le procedure attuate dal Comune sono risultate corrette.

“Esprimo apprezzamento per la decisione del Tar, che ha confermato la legittimità dell’operato degli uffici e dell’amministrazione – commenta a ImperiaPost il Vice Sindaco e assessore all’Urbanistica Giuseppe Fossati –  Importante anche l’apprezzamento del Tar per il lavoro della Commissone Paesaggio, finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico e paesaggistico. Confido che questa sentenza ponga fine a questa vicenda”.

La riconvocazione della Conferenza dei Servizi

“Il precedente provvedimento comunale di diniego […] annullato dalla sentenza dei questo Tribunale era motivato unicamente con le problematiche inerenti la sicurezza della navigazione derivanti dall’interferenza dell’impianto con l’area destinata all’ammaraggio dei velivoli antincendio, motivazione che era stata ritenuta espressamente ‘assorbente’ rispetto agli ulteriori profili di interesse pubblico non ancora specificamente valutati in fase istruttoria, tra i quali quello di natura paesaggistica, che era stato già oggetto di una specifica richiesta di documentazione integrativa […] allora rimasta inevasa da parte della società.

Ne consegue, che, una volta superato l’ostacoloerroneamente ritenuto dirimente dall’amministrazione procedente – concernente la sicurezza della navigazione, il riavvio della procedura doveva riguardare tutti i profili di interesse pubblico non ancora valutati in quanto ritenuti ‘assorbiti’, ivi compresi quelli di natura paesaggistica.

[…] La richiesta documentale formulata dal Comune di Imperia […] non può certo dirsi ‘nuova’, e non comporta affatto una regressione procedimentale di un’istruttoria già completa, in quanto risale ad una fase del procedimento anteriore all’arresto procedimentale disposto per sole ragioni di sicurezza della navigazione, fase non conclusasi soltanto per l’inerzia della società (che non aveva ottemperato alla richiesta istruttoria formulata con la nota 15.4.2020 della Soprintendenza), e dalla quale – giustamente – il Comune ha inteso riprendere il procedimento interrotto.

Ogni profilo concernente la necessità o meno dell’autorizzazione paesaggistica o il suo diniego sarebbe infatti divenuto rilevante – come poi, in effetti, è avvenuto – soltanto all’esito del procedimento, all’atto dell’emanazione del provvedimento finale, ove negativo”.

Il parere della Commissione Paesaggio

“[…] Giova richiamare un recente precedente della sezione […] cui il collegio intende dare continuità – laddove afferma che la tesi secondo la quale gli impianti di maricoltura non necessiterebbero di autorizzazione paesaggistica deve ritenersi – nella sua assolutezza – infondata: vuoi perché la nozione di attività ‘agro-silvo-pastorale‘ non equivale ed è più ristretta rispetto a quella di attivitàagricola‘ ex art. 2135 c.c. […] vuoi, soprattutto, perché la nozione di opere civili è più ampia di quella di costruzione, e perché lo ‘stato dei luoghi’ è tutelato dalla legge come forma estetica dell’assetto territoriale, cioè quale ‘aspetto esteriore’ dei luoghi, sicché non vi è dubbio che l’installazione di gabbie affioranti comporti – diversamente, per esempio, dall’aratura di un terreno agricolo – un’alterazione permanente (cioè, stabile per tutta la durata della concessione, ancorché non perpetua) del paesaggio costiero e delle visuali tutelate dalle dichiarazioni di interesse pubblico, tale da rendere necessario il giudizio di compatibilità paesaggistica.

[…] L’autorizzazione paesaggistica […] è necessaria anche per gli interventi e i progetti di opere che debbano eseguirsi nella parte di mare antistante il territorio costiero vincolato come bellezza panoramica, in quanto anch’essi sono potenzialmente in grado di pregiudicare il mantenimento dei valori paesaggistici tutelati […]

Quanto poi alla competenza in merito al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, essa ricade come di regola sul Comune delegato […]”-

La variazione del progetto

“La prospettazione delle due parti diverge nel senso che, mentre la società ricorrente sostiene trattarsi di una mera variazione al contenuto della concessione originaria […] rilasciata alla società Aquarius […] il Comune e la Soprintendenza sostengono al contrario che si tratti di una modifica sostanziale della struttura e delle gabbie come originariamente previste nel progetto della società Aquarius.

In particolare, la società afferma che non è intervenuta alcuna alterazione degli elementi essenziali dell’impianto, né una traslazione od un diverso posizionamento, né la sottrazione di una diversa area demaniale rispetto a quella già oggetto di concessione, sicché non si renderebbe neppure necessaria l’istruttoria prevista per la concessione di una nuova c.d.m., comprensiva del nulla osta paesaggistico.

Giova innanzitutto richiamare il tenore dell’art. 24 del regolamento della navigazione marittima […] La norma – ferma la necessità, dopo l’espletamento dell’istruttoria, di una nuova licenza suppletiva per ‘qualsiasi variazione’ nell’estensione della zona concessa ‘o’ anche soltanto nelle opere ‘o’ nelle modalità di esercizio – prevede la possibilità di un procedimento semplificato per le variazioni non sostanziali al complesso della concessione, senza peraltro meglio specificare in cosa consistano le alterazioni sostanziali.

In ogni caso, la disposizione richiede il nulla osta dell’autorità che ha approvato l’atto di concessione (qui il Comune di Imperia) anche per il procedimento semplificato, al fine di consentire all’autorità stessa di valutare la consistenza effettiva – se effettivamente marginale – delle alterazioni proposte, valutazione che non può certo essere rimessa all’apprezzamento del richiedente.

Così ricostruito il quadro normativo, pare al collegio come nel caso di specie non vi sia dubbio che si tratti di un’alterazione sostanziale della concessione originaria: e ciò, non tanto per il numero, la struttura e la dimensione delle gabbie (ovvero delle ‘opere’) – elementi tutti obiettivamente diversi da quelli oggetto dell’autorizzazione […] quanto perché è pacifico che l’impianto oggetto della concessione demaniale marittima alla società Aquarius non è mai stato realizzato, e che, pertanto, quello ora proposto dalla odierna ricorrente si configuri come un vero e proprio ‘nuovo insediamento produttivo’, esattamente come riconosciuto anche dalla società nella propria relazione paesaggistica.

A ciò si aggiunga che, come fatto palese dalle premesse della concessione demaniale marittima (laddove sono richiamati tutti i pareri raccolti nel corso dell’istruttoria), ai tempi venne acquisito soltanto il parere della Soprintendenza per i beni archeologici, ma non il nulla osta paesaggistico, dunque con la pretermissione della (necessaria) valutazione di un interesse pubblico di rilievo costituzionale […] In sostanza, come correttamente evidenziato dalle amministrazioni resistenti, l’omessa richiesta del nulla osta paesaggistico al momento del rilascio della concessione non può certo precludere all’amministrazione, in sede di procedimento modificativo del titolo originario, di compiere una completa istruttoria, che contempli ogni interesse pubblico giuridicamente rilevante, ancorché inizialmente – ed ingiustificatamentepretermesso: e ciò, viepiù, laddove le opere autorizzate con il titolo originario non siano mai state realizzate.

Del resto, il rilascio della concessione demaniale ha natura ampiamente discrezionale, implicando una valutazione comparativa tra i diversi interessi in gioco, tesa ad accertare la compatibilità dell’uso particolare del bene richiesto in concessione con l’uso generale […] con il fine di stabilire quale dei possibili usi del bene demaniale sia più proficuo e conforme ai molteplici – e, talora, confliggenti – interessi pubblici, tra i quali quello paesaggistico”

Si tratta – come è noto – di un giudizio che non è sindacabile in sede giurisdizionale, se non in caso di scelta palesemente irrazionale o contraddittoria, o basata su erronei o travisati presupposti di fatto […] profili che però nel caso di specie non sussistono, in quanto l’argomento secondo il quale l’impatto visivo dell’impianto non sarebbe affatto rilevante né dalla costa né dalle alture costituisce nient’altro che il punto di vista soggettivo della società richiedente, non certo un oggettivo termine di paragone delle pertinenti valutazioni paesaggistiche”.

 

 

 

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