26 Dicembre 2024 09:37

26 Dicembre 2024 09:37

San Bartolomeo al Mare: antenna 5g in via Ca de Mai, Iliad Italia vince ricorso al Tar contro il Comune

In breve: Iliad Italia Spa, operatore di telecomunicazioni italiano, parte del colosso francese Iliad, ha vinto il ricorso al Tar Liguria, contro il Comune di San Bartolomeo al Mare, per l'installazione di una stazione radio base in via Ca de Mai.

Iliad Italia Spa, operatore di telecomunicazioni italiano, parte del colosso francese Iliad, ha vinto il ricorso al Tar Liguria, contro il Comune di San Bartolomeo al Mare, per l’installazione di una stazione radio base in via Ca de Mai.

San Bartolomeo al Mare: antenna 5g, Tar accoglie ricorso Iliad Spa

Il Comune di san Bartolomeo al Mare, nel febbraio 2022, aveva respinto la domanda presentata per l’installazione di una stazione radio base per telecomunicazioni in via Ca de Mai da parte di Iliad Italia Spa. Il motivo? “L’intervento proposto ricade interamente in zona ZI-Zone interdette all’installazione di nuovi impianti, disciplinate dall’art. 18 delle NTA del piano comunale di adeguamento ed organizzazione degli impianti di radiocomunicazione”.

Le motivazioni del Tar

Le premesse

“Si è trattato – scrive il Tar – di attribuire i diversi poteri in materia, atteso che l’installazione sul territorio delle nuove antenne per la comunicazione cellulare ha posto questioni rilevanti dal punto di vista urbanistico, paesistico e di tutela della salute pubblica.

Al riguardo può farsi riferimento alla pronuncia 307/2003 della corte costituzionale, che ritenne legittima una legge regionale che aveva imposto il divieto di installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asilinido […]  Questa norma è stata recentemente modificata nel suo sesto comma […] che ha riconosciuto il potere comunale di adottare un regolamento ‘…per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilita’ di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici […]”.

L’accoglimento del ricorso

“Nel caso in questione risulta che l’amministrazione ha operato un mero riferimento alla disposizione introdotta […] e non ha allegato le ragioni per cui il sito in questione è stato ritenuto inidoneo ad accogliere lo strumento che l’interessata intenderebbe installare.

Al riguardo si osserva che l’introduzione all’articolato regolamentare precisa che le prescrizioni introdotte sono in larga parte derivate dalle ‘…caratteristiche tecniche degli impianti esistenti, desunte dalle relative perizie giurate e comunicazioni…‘ cosa che collide con l’applicabilità delle norme stesse a strumenti di nuova generazione o di un nuovo operatore legittimamente autorizzato dall’amministrazione statale.

Il semplice riferimento operato dal Comune alla norma impugnata configura la violazione di legge lamentata, in quanto l’amministrazione comunale non ha, a tenore della norma ricordata (art. 8 della legge 36/2001), il potere di inibire l’installazione delle antenne in intere zone del territorio, se non esaminando distintamente i singoli impianti e la loro distanza dai luoghi sensibili.

In tale attività l’amministrazione ha pertanto violato anche il precetto che impone di dar corso ad una esaustiva istruttoria, così da assicurare alla cittadinanza l’ampia tutela che la legge prevede, tenendo tuttavia conto della necessità che ogni singolo impianto, soprattutto se nuovo, va considerato in relazione al suo impatto dal punto di vista urbanistico e sanitario”.

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