Sta facendo molto discutere, in città, la notizia, riportata dal nostro giornale, dell’accoglimento del ricorso di un motociclista, rappresentato dalla Globoconsumatori, contro la multa inflittagli con l’autovelox sito sulla via Aurelia, a Imperia, all’incrocio di Poggi. Il giudice di Pace del Tribunale di Imperia, Cristina Zeppa ha annullato la sanzione in quanto l’apparecchio non omologato. Nelle motivazioni della sentenza si fa riferimento a varie pronunce e “all’orientamento maggioritario della giurisprudenza”.
Imperia: autovelox Poggi non omologato, ecco le motivazioni della sentenza
A presentare ricorso un 52enne (138 euro e tre punti in meno sulla patente perché transitava a 63 km/h sulla via Aurelia). In udienza si è costituito il Comune di Imperia, chiedendo il rigetto del ricorso.
La sentenza
“Entrambi gli atti delle parti (ricorrente e resistente) – scrive il giudice – pongono l’attenzione sulla annessa questione dell’omologazione ed approvazione del dispositivo di Autovelox.
Nonostante le numerose pronunce sulla questione, non si è ancora giunti ad una interpretazione unanime […] in merito alle procedure di approvazione e omologazione dei dispositivi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
Malgrado il riconoscimento pressoché pacifico della differenza sostanziale tra le due procedure, ad animare il dibattito è la contrapposizione tra la tesi che, in ragione di tale differenza, ritiene necessarie entrambe al fine della validità dell’accertamento del superamento della velocità, e la tesi che, al contrario, nonostante la diversità, considera omologazione e approvazione alternative tra loro e, quindi, sufficiente una sola di esse.
La giurisprudenza […] evidenzia come il legislatore, nel prevedere le due distinte procedure, fa spesso un uso ambiguo dei termini omologazione e approvazione. Tuttavia, da una lettura attenta dell’art. 192 del Regolamento di attuazione del C.d.S. che al comma 2 richiama l’omologazione, e al comma 3 l’approvazione, è possibile ricavare come si tratti di una equivalenza solo apparente, essendo le due procedure considerevolmente diverse in special modo in relazione al tipo di provvedimento conclusivo a cui pervengono.
Si ritiene che il legislatore abbia voluto prevedere due procedimenti distinti di cui quello di approvazione richiede vincoli meno stringenti esigendo una minore precisione, mentre per l’omologazione si prescrivono dei requisiti più rigidi da rispettare anche ín ragione delle finalità in vista della quale è stabilita. Ne consegue che, nei casi in cui è stabilita l’omologazione, non è sufficiente che il dispositivo utilizzato sia esclusivamente approvato per poter contestare violazioni.
A riprova di questa interpretazione viene richiamata da un lato la norma dell’art. 142, comma 6, C.d.S. che prevede espressamente la necessità di apparecchiature debitamente omologate per la verifica del superamento dei limiti di velocità, dall’altro, l’art. 193, comma 4 ter, che, al contrario, prevede la possibilità di accertare la mancanza di copertura assicurativa con dispositivi ‘omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale’.
Tuttavia, a complicare il predetto quadro intervengono, come già accennato, oltre ad alcune pronunce contrarie nella stessa Giurisprudenza [Tribunale di Alessandria, sentenza del 9 ottobre 2020], la presa di posizione assunta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti [Direzione generale per la sicurezza stradale, circolare n. 372 dell’8 ottobre 2020]. Richiamando l’art. 192 del Regolamento di attuazione del C.d.S., il MIT ritiene che l’utilizzo dei due termini uniti dalla congiunzione ‘od’ stia a dimostrare la riconosciuta alternatività tra le due procedure, le quali consistono entrambe in una identica istruttoria tecnico-amministrativa […]
La differenza tra i due procedimenti risiederebbe unicamente nel fatto che per l’omologazione è necessario attenersi a determinate norme tecniche di riferimento italiane ed europee, mentre per l’approvazione non sono previste specifiche normative che stabiliscano i requisiti e le caratteristiche da rispettare. Viene sottolineato, inoltre, che anche per l’approvazione vengono in ogni caso seguite delle procedure standardizzate al fine di valutare il funzionamento e l’omogeneità delle caratteristiche dei dispositivi, confermando, pertanto, la piena conformità degli strumenti di misurazione approvati per l’accertamento delle violazioni in maniera equivalente a quelli omologati.
Questo indirizzo, tuttavia, risulta essere in aperto contrasto con l’orientamento maggioritario assunto dalla giurisprudenza. Al riguardo occorre ricordare che l’unico atto ministeriale e procedurale attraverso il quale il Ministero può consentire la riproduzione in serie del prototipo omologato di un prodotto testato in un laboratorio ministeriale è l’omologazione ministeriale in cui, ai sensi dell’art. 192, comma 7, Regolamento di attuazione del C.d.S., deve essere riportato il numero e la data del Decreto Ministeriale di omologazione o di approvazione. Un decreto, si sottolinea, che ad oggi non è mai stato pubblicato e non può essere in alcun modo sostituito con una Determina Dirigenziale.
Sul punto, si richiama, inoltre, la recente sentenza del Tribunale di Alessandria , n. 339/2022, la quale ha rigettato l’appello da parte della Prefettura avverso sentenza del Giudice di Pace […] e la sentenza n. 113 del 2015 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 45, c. 6 CdS […] La Corte di legittimità ( sul punto vedasi Cass Civ. 13630/21), in tema di sanzioni erogate a seguito di accertamento dei limiti di velocita mediante ‘autovelox’, ha espresso il principio secondo cui ‘…l’allegazione della omologazione e taratura del sistema di verifica ed accertamento della velocità costituisce indefettibile onere a carico della P.A.’, alla quale spetta la prova positiva dell’omologazione e della periodica taratura dello strumento ( Cass Civ 14597/2021). Reputa, pertanto, questo giudicante, la fondatezza del ricorso sul punto illegittimità dell’accertamento, stante la sola approvazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e la mancanza di omologazione del dispositivo utilizzato”.