23 Dicembre 2024 02:47

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Imperia: “Inerzia e silenzio su presunti abusi edilizi”. TAR respinge ricorso contro il Comune. “Nessun obbligo da parte dell’Ente” /Il caso

In breve: L’amministrazione ha resistito in giudizio, affidando l’incarico all’avvocato Riccardo Maoli del foro di Genova, ritenendo che gli uffici del settore urbanistica abbiano agito nel rispetto delle normative. 

“Inammissibile”. Così la Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria si è pronunciata sul ricorso presentato da un privato cittadino contro il Comune di Imperia (rappresentato dall’avvocato Riccardo Maoli del Foro di Genova) per contestare “l’illegittimità del silenzio/inerzia” da parte dell’amministrazione in ordine ad alcuni esposti relativi a presunti abusi edilizi al Parasio.

Il TAR ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per complessivamente 1.000 euro, oltre accessori come per legge.

Imperia: presunti abusi edilizi al Parasio, TAR respinge ricorso /Il caso

Nel dettaglio, il ricorso faceva riferimento a “’illegittimità del silenzio/inerzia” da parte dell’amministrazione in ordine “ad alcuni esposti trasmessi all’Ente in relazione a presunti abusi edilizi realizzati presso immobili confinanti con la proprietà della ricorrente”.

L’amministrazione ha resistito in giudizio, affidando l’incarico all’avvocato Riccardo Maoli del foro di Genova, ritenendo che gli uffici del settore urbanistica abbiano agito nel rispetto delle normative. 

Nella sentenza i giudici spiegano che, trattandosi di problemi strutturali “il Comune di Imperia non era obbligato ad adottare un provvedimento che imponesse l’adozione di particolari cautele nella fase esecutiva della demolizione”.

Inoltre “la pendenza del procedimento di compatibilità paesaggistica si frapponeva all’esecuzione del ripristino, rendendo inattuale la pretesa dell’esponente”.

“In secondo luogo – aggiungono – il ricorso avverso il silenzio non può rappresentare lo strumento rimediale nei confronti della determinazione amministrativa che ha escluso la sussistenza degli altri abusi edilizi segnalati dall’interessata la quale, a tal fine, avrebbe dovuto proporre la domanda impugnatoria nel termine decadenziale”.

Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato “inammissibile”.

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