“La pendenza di un procedimento penale per gravi fatti potenzialmente incidenti sulla affidabilità dell’operatore è stata intenzionalmente celata dal procuratore speciale alla stazione appaltante”. Cosi si è pronunciato nel merito il Tar Liguria sul ricorso presentato dalla società Edilfera Srl contro Regione Liguria e Edilcantieri a seguito dell’affidamento dell’appalto, da 426 mila euro, per i lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo e potenziamento dei locali del centro per l’impiego di via Martirti della Libertà, a Sanremo.
Imperia: Edilcantieri, Tar conferma revoca appalto Regione Liguria
Il Tar, che nell’ottobre scorso aveva già accolto la domanda incidentale di sospensionedell’esecuzione dell’appalto, si è pronunciato nel merito nonostante la Regione Liguria avesse già revocato l’appalto alla Edilcantieri per “aver violato il generale dovere di buona fede“, dichiarando il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere e condannando l’impresa edile imperiese, al centro di un’inchiesta per presunte tangenti che ha portato agli arresti, il 30 maggio scorso, dell’imprenditore Vincenzo Speranza e dell’ex Sindaco di Aurigo e e ex consigliere provinciale Luigino Dellerba, al pagamento di 4 mila euro di spese legali.
La vicenda
La Edilfera, rappresentata dagli avvocati Alessandro Gallese e Simone Massacano, aveva contestato, nel ricorso al Tar, il fatto che Vincenzo Speranza, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, fosse ancora in carica al momento della partecipazione alla gara d’appalto (luglio 2022), e nei documenti di gara, presentati da Luca Speranza, figlio di Vincenzo, nelle vesti di Procuratore Speciale, l’impresa avrebbe omesso di indicarlo.
“La società Edilfera – si legge nel dispositivo – espone di avere appreso che Vincenzo Speranza, legale rappresentante e amministratore unico della società aggiudicataria, è stato arrestato in flagranza di reato in data 30 maggio 2022 […] per corruzione e frode in pubbliche forniture, e che lo stesso, dopo un periodo di custodia cautelare in carcere, si troverebbe attualmente agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, circostanza astrattamente suscettibile di integrare un grave illecito professionale tale da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell’operatore, che, pertanto, costituiva oggetto di un preciso obbligo dichiarativo, eluso nel caso di specie”.
Le difese
Regione Liguria
“La Regione Liguria sostiene di avere acquisito d’ufficio, dopo essersi avveduta della circostanza che le dichiarazioni prescritte dal DGUE (un’autodichiarazione dell’impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico, ndr) erano state rese soltanto per il procuratore speciale, il certificato del casellario generale […] dal quale risultava la dicitura ‘Nulla’”.
Edilcantieri
“La società Edilcantieri sostiene invece che la mera pendenza dell’indagine penale non potrebbe, di per sé sola, giustificare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto”.
La sentenza
I giudici del Tar, nelle motivazioni, scrivono che “la circostanza che il signor Vincenzo Speranza, amministratore unico e legale rappresentante di Edilcantieri sia stato destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere sia obiettivamente vera“ e che “altrettanto incontestabile è che il procuratore speciale abbia dichiarato l’assenza di gravi illeciti professionali in capo all’operatore”.
“Orbene – aggiunge il Tar – relativamente ai motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una gara d’appalto, un’ordinanza di custodia cautelare per i reati di corruzione e frode nelle pubbliche forniture costituisce oggetto degli obblighi dichiarativi gravanti sull’operatore, in quanto, ancorché inidonea a determinarne l’esclusione automatica, costituisce senz’altro – in astratto – elemento rilevante al fine di valutarne l’affidabilità per gravi illeciti professionali […] Si tratta di un obbligo dichiarativo desumibile anche dal generale dovere di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 cod. civ.). A ciò si aggiunga che, come già rilevato nell’ordinanza cautelare, la posizione di legale rappresentante e amministratore unico della società Edilcantieri del soggetto attinto dalla misura cautelare depongono per la natura chiaramente intenzionale dell’omissione informativa addebitabile al procuratore speciale”.
“Dunque – conclude il Tar – l’ammissione di Edilcantieri alla procedura e, addirittura, l’aggiudicazione disposta in suo favore erano – quantomeno – affette da difetto di istruttoria circa il ricorrere delle cause di esclusione […] posto che, per un verso, la pendenza di un procedimento penale per gravi fatti potenzialmente incidenti sulla affidabilità dell’operatore è stata intenzionalmente celata dal procuratore speciale alla stazione appaltante; per altro verso, una volta che l’amministrazione sia comunque venuta aliunde a conoscenza della pendenza del procedimento penale, il vaglio in concreto sulla rilevanza dei fatti sottesi alla vicenda ai fini dell’esclusione dell’operatore è possibile e addirittura doveroso ‘in qualunque momento della procedura’”.
Per il Tar, fine, non rileverebbe l’intervenuta donazione di tutte le quote sociali da Vincenzo Speranza al figlio Luca. “Per costante giurisprudenza, in ordine all’effetto escludente dalle procedure di gara per gli operatori economici che versano nelle cause di esclusione […] le misure c.d. di self cleaning hanno effetto soltanto pro futuro, ossia per la partecipazione a gare successive rispetto all’adozione delle misure stesse”.