E’ una sentenza destinata a far discutere quella messa nero su bianco dal Gip del Tribunale di Imperia Paolo Luppi nell’ambito del procedimento conclusosi con il patteggiamento a 1 anno di carcere da parte di un 79enne accusato di omicidio stradale per aver investito e ucciso una 70enne, Mirella Pizuorno, in Viale Matteotti, a Imperia, il 22 dicembre 2022. All’anziano non è stata ritirata la patente, ma solo sospesa, per due anni.
A riguardo il giudice Luppi ha criticato duramente l’operato della Polizia Locale di Imperia, colpevole di non aver eseguito alcun accertamento alcoolemico e chimico sul 70enne dopo l’incidente, ne tantomeno di aver eseguito alcun approfondimento sul cellulare. Di fatto, scrive il giudice nelle conclusioni “l’evento non può che attribuirsi a un momento di distrazione dell’imputato e a una sua guida del veicolo condotto scelleratamente ad una velocità assai superiore a quella consentita”.
Imperia: patteggia 1 anno per omicidio stradale, la sentenza del giudice critica la Polizia Locale
“Nel caso in esame – scrive Luppi – la gravità del fatto risulta adeguatamente sanzionata attraverso l’applicazione della sanzione principale e di quella accessoria della sospensione della patente di guida (entrambe applicate in misura assai superiore ai minimi edittali). Resta certamente il fatto che, detta valutazione avrebbe potuto e dovuto essere diversa laddove fosse stato accertato che al momento del sinistro il xxxx conduceva il veicolo in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente all’assunzione di stupefacenti.
Ma in assenza di accertamenti alcoolemici e chimici tale ipotesi non può che rimanere tale, atteso che gli operanti della Polizia Locale hanno inopinatamente omesso di effettuare i menzionati esami, basandosi, pur in presenza di un fatto di particolare gravità, su accertamenti di carattere empirico. Neppure sono stati compiuti accertamenti su apparecchi di telefonia mobile nella (eventuale) disponibilità dell’imputato, per verificare se, al momento del sinistro, egli stesse utilizzandoli e in tal modo non avesse potuto prestare la dovuta attenzione durante la guida.
Dunque in tale quadro l’evento non può che attribuirsi a un momento di distrazione dell’imputato e a una sua guida del veicolo condotto scelleratamente ad una velocità assai superiore a quella consentita. Tali elementi non paiono sufficienti, tenuto conto che l’imputato è incensurato e ha serbato condotte positive post crimen e processuali per addivenire ad una revoca della sua patente di guida”.