23 Dicembre 2024 12:09

23 Dicembre 2024 12:09

Imperia: autopsie fantasma, il licenziamento di Simona Del Vecchio fu legittimo. Lo ha stabilito la Cassazione

In breve: Lo ha stabilito la Cassazione, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva a sua volta riformato la pronuncia del Tribunale di Imperia.

Il licenziamento della dott.ssa Simona Del Vecchio, ex dirigente della struttura complessa di medicina legale dell’Asl 1 imperiese, fu legittimo. Lo ha stabilito la Cassazione, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Genova che aveva a sua volta riformato la pronuncia del Tribunale di Imperia. La vicenda, ormai nota, è quella delle cosiddette autopsie fantasma, inchiesta a seguito della quale la dott.ssa Del Vecchio è stata condannata in primo grado6 anni e 6 mesi di reclusione, sentenza poi ridotta in  Appello, nel febbraio del 2020, a 2 anni e 11 mesi e confermata dalla Cassazione. 

Imperia: autopsie fantasma, per la Cassazione il licenziamento della Del Vecchio fu legittimo

La ricostruzione della vicenda

  • L’Asl aveva formulato nei confronti della Del Vecchio una prima contestazione disciplinare, nel luglio del 2015, richiamando il decreto di perquisizione emesso il 10 giugno del 2015 dalla Procura della Repubblica di Imperia per i reati di peculato, truffa e falso;
  • L’Asl aveva quindi sospeso il procedimento disciplinare;
  • In data 29 gennaio 2016 l’Asl aveva comunicato l’apertura di un nuovo procedimento disciplinare sulla base dei fatti emersi nell’ordinanza del GIP di Imperia notificatale il 22 dicembre 2015, emessa nell’ambito del medesimo procedimento disciplinare di cui al decreto di perquisizione;
  • L’Asl aveva poi adottato il licenziamento disciplinare in data 14 aprile 2016;
  • Il Tribunale di Imperia aveva ritenuto che il nuovo procedimento disciplinare attivato dall’Asl fosse tardivo rispetto ai fatti contestati, già conosciuti nel giugno del 2015 e di conseguenza che il licenziamento intimato a seguito di contestazione tardiva fosse illegittimo;
  • La Corte d’Appello di Genova, decidendo in sede di reclamo proposto dall’Azienda Sociosanitaria n. 1 Regione Liguria (già ASL n. 1 Imperiese), riformava la decisione gravata;
  • La Corte d’Appello di Genova riteneva che, stante la genericità del decreto di perquisizione e, dunque, l’assenza di un carattere necessariamente circostanziato della notizia dell’illecito, la relativa notifica, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale facente leva sul concetto di “notizia di infrazione“, non era idonea ad integrare il dies a quo per la decorrenza dei termini […] evidenziava che la data reale di acquisizione della “notizia” […] dovesse considerarsi il 22 dicembre 2015, giorno in cui l’ASL aveva ricevuto la comunicazione dell’ordinanza del GIP del Tribunale di Imperia contenente, oltre ai capi d’imputazione, la descrizione dettagliata dei singoli fatti oggetto di addebbito e le relative fonti di prova;
  • La Corte d’Appello di Genova rilevava, da una parte, che l’Amministrazione ha la facoltà, attribuitale dalla legge, di sospendere il procedimento disciplinare e di riattivarlo anche prima della conclusione del processo penale, in forza del principio di tendenziale autonomia fra i due procedimenti […] evidenziava, dall’altra parte, che tale riattivazione del procedimento disciplinare, può avvenire mediante la rinnovazione della contestazione o, allo stesso modo, attraverso la
    formulazione di una nuova contestazione purché, in questo secondo caso, vengano
    rispettati i termini perentori di decadenza […] in ogni caso, il giudice di secondo grado, riconosceva una sostanziale identità strutturale tra il primo ed il secondo procedimento disciplinare, tanto da poterlo considerare, al di là della sua qualificazione formale di “nuova contestazione”, come una
    rinnovazione del primo procedimento, aperto nel luglio del 2015 a seguito della notifica del decreto di perquisizione del 12 giugno 2015, sulla base degli elementi di conoscenza emersi successivamente;

La Cassazione

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha presentato ricorso la dott.ssa Simona Del Vecchio, con due motivi, entrambi indirizzati alla richiesta di una declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare. In particolare “per essere la Corte territoriale incorsa nell’errata individuazione del dies a quo dal quale far decorrere i termini per l’apertura del procedimento disciplinare e “ per non avere ritenuto la Corte d’appello che in capo all’ASL Imperiese gravasse l’obbligo normativo di riattivare il procedimento disciplinare e non, come invece avvenuto nel caso concreto, di procedere con una nuova contestazione”.

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, confermando la sentenza della Corte d’Appello e condannando la Del Vecchio al pagamento, in favore della controricorrente, l’Asl 1 Imperiese, delle spese del giudizio di legittimità che ha liquidato in euro 200 per esborsi ed euro 4 mila per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

 

 

Condividi questo articolo: