28 Dicembre 2024 01:04

28 Dicembre 2024 01:04

IMPERIA – CASO RT. 38 MILIONI DI EURO DI DEBITI, TRA MUTUI E FORNITORI /I DETTAGLI E LE IPOTESI PER SALVARE LA SOCIETÀ

In breve: Nel caso in cui si dovesse, cosa molto probabile, richiedere il "concordato preventivo in continuità", la società sarà costretta ad approntare un piano di alienazione del suo patrimonio immobiliare.

Sede Riviera Trasporti

Imperia – Ammonta a 38 milioni di euro la situazione debitoria della Riviera Trasporti S.p.A., la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale in provincia. Nel corso degli anni, la società ha accumulato ben 20 milioni di euro di debito nei confronti della Banca Carige e altri 18 milioni nei confronti dei fornitori. Non c’è dunque speranza che la società si possa essere salvata a meno che, già dalla prossima assemblea dei soci, non venga deliberata la richiesta di accesso al concordato preventivo.  In caso contrario la società è destinata al fallimento.

Nel caso in cui si dovesse, cosa molto probabile, richiedere il “concordato preventivo in continuità”, la società sarà costretta ad approntare un piano di alienazione del suo patrimonio immobiliare. Il neo presidente Gianfranco Benzo, infatti, starebbe già lavorando ad un piano che possa scongiurare il fallimento grazie al reperimento di quelle risorse che soltanto una vendita di terreni e immobili potrebbero garantire.

Nel caso in cui si opterà di portare i libri in tribunale e non richiedere il concordato preventivo, anche per la mancanza di fondi di cui quest’ultimo necessiterebbe, la Provincia (proprietaria al 84% della società) ha già deliberato favorevolmente relativamente alla richiesta dei soci Comuni di Imperia, Sanremo, Taggia e Ventimiglia per lo svolgimento di “verifiche ed analisi approfondite in ordine alla gestione economica e finanziaria della Riviera Trasporti S.p.A. nel corso degli ultimi anni”. 

Un’azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori che ci sarà comunque, visto che anche nel caso in cui si dovesse accedere alla procedura concorsuale “l’azione di responsabilità verrà esperita d’ufficio dall’organo della procedura medesima (curatore, commissario, liquidatore e commissario straordinario) secondo quanto previsto dal successivo art. 2394 bis”. 

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