Via libera, a Diano Marina, al ripascimento stagionale delle spiagge. L’autorizzazione, che porta la firma del dirigente del settore, Riccardo Volpara, è datata 14 aprile.
Diano Marina: via al ripascimento delle spiagge. Ecco i tratti interessati
Nel dettaglio il ripascimento interesserà Borgo Paradiso, dal confine con San Bartolomeo al Mare fino alla sponda sinistra del Torrente San Pietro. Il progetto, redatto dall’ing. Luca Rossi, prevede l’utilizzo di circa 7 mila mc di cava di fiume della ditta Inertek Srl.
L’Arpal, come si legge nel provvedimento autorizzativo, ha dato parere favorevole al ripascimento.
I tratti di spiaggia libera interessati dal ripascimento sono:
- spiaggia libera compresa tra Hotel Eden Park e Villa Marina;
- spiaggia libera compresa tra Cassago Enzo (Bagni Paradiso) e Novaro Gloria (Bagni Silvano);
- spiaggia libera compresa tra Hotel Eden Park e Novaro Gloria (Bagni Silvano);
- spiaggia libera compresa tra Hotel Bellevue e Hotel Holidays.
Le prescrizioni da seguire
- a tutela degli Habitat Marini posti in prossimità dell’area di intervento, siano adottati gli accorgimenti già previsti e condivisi con il competente Settore della Regione Liguria nell’ambito del progetto di riqualificazione della costa e di ripascimento strutturale. In generale dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare o limitare il più possibile l’intorbidamento delle acque del tratto di mare prospiciente l’area di lavoro;
- l’intervento venga effettuato nel rispetto di quanto previsto all’art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.6/2002 del 23/10/2002, ossia nel periodo dell’anno compreso tra il 1 ottobre e il 31 marzo salvo le eccezioni contemplate dal medesimo articolo;
- venga eseguito il monitoraggio dell’intervento come previsto dalla deliberazione regionale n. 1209/2016 (esecuzione di fotografie del sito di intervento successivamente al ripascimento e prima della stagione balneare) ed il rilievo della spiaggia emersa;
- copia del provvedimento autorizzativo e le date di inizio e fine lavori siano trasmesse ad ARPAL, come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/2002 del 23/10/2002, con un anticipo di almeno 15 giorni per consentire la programmazione delle eventuali attività di controllo;
- durante le operazioni dell’intervento, come meglio descritte nella relazione tecnica e comunque a partire dall’installazione dell’area di cantiere e sino alla rimozione della stessa a conclusione di tutte le operazioni, i richiedenti dovranno delimitare adeguatamente il perimetro delle aree interessate a tutela della pubblica incolumità;
- sospendere le attività qualora non sussistano adeguate garanzie in materia di sicurezza, adeguate garanzie a tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale;
- sospendere le attività in caso di avverse condizioni meteomarine, per prioritarie esigenze di servizio della pubblica amministrazione e/o per grave inosservanza alle norme vigenti;
- effettuare i lavori esclusivamente in ore diurne, dall’alba al tramonto, ed in condizioni meteomarine favorevoli;
- comunicare con congruo anticipo all’Ufficio Locale Marittimo di Diano Marina ed alla Capitaneria di porto i giorni interessati dai lavori di ripascimento;
- evitare ogni scarico in mare ed a terra o inquinamento all’ambiente demaniale marittimo e portuale provvedendo, al termine, a sgomberare le aree interessate ed a ripristinarne il corretto stato d’uso e la pulizia;
- munirsi, nei casi previsti, di apposita polizza assicurativa, nonché impiegare sempre attrezzature, mezzi, strutture ed apparati meccanici (idraulici, elettrici/elettronici, etc.) idonei ed in possesso di tutte le certificazioni di collaudo e di sicurezza/tecniche previste, in corso di validità, dando inizio alle attività solo dopo aver acquisito eventuali ulteriori specifiche autorizzazioni all’uopo necessarie, il cui rilascio sia demandato ad altri Enti/Amministrazioni;
- segnalare senza indugio all’Autorità Marittima ogni evento capace di arrecare pregiudizio a sicurezza, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale;
- osservare e far osservare le applicabili norme in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, le vigenti Ordinanze ed ogni altra disposizione dell’Autorità Marittima, verificando che sia adottata ogni misura necessaria per evitare danni a persone, animali e cose, e che sia prestata la massima attenzione a persone e unità navali in prossimità;
- l’area di interesse sarà da ritenere area di cantiere in quanto oggetto di consegna alla ditta esecutrice delle lavorazioni che, in tal senso, sarà responsabile dell’interdizione delle aree e della corretta vigilanza sulle stesse;
- le aree oggetto delle lavorazioni dovranno essere delimitate da idonee recinzioni di cantiere, pienamente conformi ai dettami normativi vigenti ed in particolar modo a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., nonché secondo le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei cantieri, ed anche secondo le ulteriori eventuali disposizioni del Coordinatore della Sicurezza;
- il richiedente dovrà munirsi di tutte le altre autorizzazioni/concessioni previste per legge, incluse quelle di carattere ambientale;
- il richiedente dovrà effettuare le operazioni nel pieno ed assoluto rispetto di quanto previsto e disciplinato dalla vigente ordinanza balneare;
- dovranno essere rispettati i dispositivi legislativi in materia di tutela ambientale, in particolare evitando di porre in essere comportamenti tali da arrecare danno al pubblico demanio ed al mare territoriale, potenzialmente confliggenti con le attività balneari in ordine alle quali si richiamano, per quanto possa occorrere, le Ordinanze vigenti, garantendo altresì che le aree demaniali scoperte siano permeabili in modo profondo;
- il materiale dovrà essere depositato sulle spiagge che non potranno in nessun caso essere aperte al pubblico durante tutto il suddetto periodo;
- al termine delle operazioni il materiale dovrà essere spianato e la zona dovrà essere posta in pristino stato per evitare danni a persone e/o cose;
- I lavori dovranno concludersi entro il 30.04.2022, considerata la facoltà del Comune di concedere proroghe al termine del 31/03/2023 ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/2002 del 23/10/2002.