“Il ricorso si appalesa del tutto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato”. Lo scrive l’avvocato Pietro Piciocchi, vice Sindaco di Genova, legale del Sindaco Claudio Scajola e del Comune di Imperia, nelle controdeduzioni al ricorso presentato dai consiglieri di minoranza Ivan Bracco, Lucio Sardi e Luciano Zarbano (rappresentati dall’avvocato Piera Sommovigo). Secondo quanto contestato dai consiglieri, Scajola, che ha vinto le elezioni amministrative lo scorso 16 maggio, sarebbe ineleggibile in quanto l’incarico di Commissario ad Acta (per l’Ato idrico), ricoperto dall’ex Ministro, su nomina della Regione Liguria, dal gennaio 2023, sarebbe inconferibile e incompatibile con il ruolo di Sindaco. La trattazione del ricorso è fissata per il prossimo 3 ottobre in Tribunale a Imperia.
Imperia: ineleggibilità Sindaco Scajola, le controdeduzioni della difesa
Le controdeduzioni nel merito
“Nessuna delle prospettazioni è fondata – si legge nelle controdeduzioni – posto che – come si vedrà meglio infra in diritto – l’ente di governo dell’ATO idrico (per l’esercizio delle cui funzioni il Dott. Scajola è stato, come detto, recentemente nominato commissario ad acta) non controlla il Comune, né è controllato dal Comune, ma esercita competenze diverse da quelle del Comune, tanto è vero che gli stessi ricorrenti […] osservano che agli ATO ‘è trasferito l’esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione delle risorse idriche’. Ebbene, il trasferimento di competenze, determinando una ripartizione della sfera di operatività delle Amministrazioni interessate, esclude, già di per sé, la configurabilità di un rapporto di controllo o dipendenza tra le stesse.
“Al contempo – si legge ancora – non sfuggirà l’intrinseca contraddittorietà della tesi avversaria che formula due contestazioni radicalmente incompatibili: l’ente di governo dell’ATO idrico eserciterebbe poteri di controllo istituzionale sul Comune […] e l’ente di governo dell’ATO idrico sarebbe dipendente dal Comune. [….] Come queste due affermazioni possano ‘stare insieme’ controparte non lo spiega e si ritiene che tale contraddittorietà debba riflettersi anche sull’ammissibilità – e, in ogni caso, sulla fondatezza – dell’azione avversaria”.
Le controdeduzioni – l’inammissibilità del ricorso
- Difetto di giurisdizione
Il giudice competente, secondo la difesa, sarebbe quello amministrativo (il Tar, come accaduto per il Sindaco di Genova, Marco Bucci) e non quello ordinario, ovvero il Tribunale di Imperia.
- Difetto di legittimazione passiva in capo al Comune di Imperia
I ricorrenti hanno dichiaratamente agito non già nei confronti del Dott. Claudio Scajola personalmente, bensì nei
confronti del Dott. Claudio Scajola in qualità di Sindaco del Comune di Imperia, con vocazione in giudizio, dunque, della sola Amministrazione in persona del legale rappresentante pro tempore. In particolare, si evince dalla relativa epigrafe che il ricorso avversario è stato instaurato contro ‘il Dott. Claudio Scajola … in qualità di Sindaco eletto dal
Comune di Imperia’ e notificato alla PEC istituzionale dell’Amministrazione. Donde la manifesta inammissibilità del ricorso in oggetto, in quanto instaurato (esclusivamente) nei confronti di un soggetto (il Comune di Imperia) privo della necessaria legittimazione processuale.
- mancata impugnazione della delibera di convalida degli eletti
Il ricorso avversario si appalesa inammissibile, anzitutto, a fronte della mancata impugnazione ex adverso della delibera di convalida degli eletti portante la data del 31 maggio 2023. In base all’art. 22, D.Lgs. n. 150/2011, infatti, i ricorsi in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali vanno promossi “avverso le
deliberazioni adottate in materia di eleggibilità”.
- ricorso proposto prima della pubblicazione della delibera di convalida degli eletti
La circostanza che la delibera di convalida degli eletti – come controparte riconosce – al momento dell’instaurazione del presente giudizio fosse stata adottata ma non ancora pubblicata rende il ricorso avversario manifestamente inammissibile.