21 Dicembre 2024 13:39

21 Dicembre 2024 13:39

Imperia: evasione fiscale, Riesame respinge richiesta sequestro yacht Predator. Ecco le motivazioni

In breve: Il Riesame ha respinto la richiesta di sequestro dello yacht Predator avanzata dal Procuratore Europeo Adriano Scudieri nell'ambito di un'inchiesta per una presunta maxi evasione fiscale. 

Il Tribunale del Riesame di Imperia, in composizione collegiale (Antonio Romano, Francesca Minieri e Francesca Di Naro) ha respinto la richiesta di sequestro dello yacht Predator avanzata dal Procuratore Europeo Adriano Scudieri nell’ambito di un’inchiesta per una presunta maxi evasione fiscale. 

Il Tribunale ha accolto le tesi degli avvocati della difesa, Alessia Allegretti, Valeria Valentini e Alessandro Bracano, secondo cui le condotte contestate al comandante dell’imbarcazione e alla società Cadort Ventures LTD non sarebbero penalmenti rilevanti. 

La Procura della Repubblica di Imperia aveva già chiesto il sequestro del Predator, ma prima il Gip del Tribunale del capoluogo, il 29 luglio 2021, e successivamente il Riesame, il 21 settembre 2021, avevano rigettato la richiesta. Contro il decreto del Riesame aveva presentato ricorso in Cassazione i l Procuratore Europeo. La Suprema Corte lo aveva accolto, annullando i provvedimenti di diniego del sequestro e rimandando gli atti al Tribunale di Imperia, dove venerdì scorso si è tenuta la nuova udienza davanti al Tribunale del Riesame alla presenza del Procuratore Europeo. 

Imperia: Yacht Predator, no alla richiesta di sequestro

Secondo l’accusa lo yacht, battente bandiera delle Isole Cayman, sarebbe entrato nel porto turistico di Imperia il 3 maggio 2010. Nell’arco di tempo dal 3 maggio 2010 al settembre 2021 l’imbarcazione avrebbe lasciato l’Europa, principalmente recandosi a Montenegro, a cadenza di 12-16 mesi, per un totale di 112 giorni, eludendo in tal modo il pagamento dell’Iva e, in particolare, il “termine di permanenza   nelle acque dell’Unione Europea, oltre il quale è previsto dalla normativa vigente il pagamento dell’iva per l’importazione sulle imbarcazioni non ammesse in libera pratica, qual era, appunto, il ‘Predator’”.

Le motivazioni del Riesame

“Ad avviso del Collegio – si legge – la possibilità di configurare il fumus commissi delicti incontra numerosi ostacoli di fatti e di diritto, primo ed insormontabile dei quali appare la mancanza di esatta individuazione dei soggetti coinvolti […] Gli elementi individuati nel corso delle indagini come ‘indicativi’ della titolarietà del regime in capo all’indagato non appaiono infatti sufficientemente pregnanti.

E’ emerso come […] sia cittadino statunitense, residente in Florida, a Baca Raton, ove da sempre ha stabilito il centro dei propri interessi ed affetti famigliari ed amicali e ove trascorre il tempo in cui non è impegnato nella navigazione ed ivi sia proprietario di un’abitazione così come di altri beni mobili in loco, compresa un’autovettura . La circostanza che quando lo yacht è ancorato ad Imperia il Comandante in servizio possa fruire di un appartamento preso in locazione in Imperia anziché della consueta cabina, non rappresenta , a parere del Collegio, indice univoco del fatto che il Comandante abbia stabilito la sede dei propri affari o interessi in Italia e del pari la circostanza che sia dotato di un‘utenza telefonica italiana, è elemento del tutto coerente con la sua periodica presenza in Italia in qualità di soggetto imbarcato sullo yacht ed assolutamente neutro rispetto a/l’obiettivo di dimostrare un presunto domicilio italiano. Né soccorrono altri elementi suscettibili di condurre ad ipotizzare che l’indagato allorquando negli anni eseguiva crociere da Imperia a Tivat (Montenegro), fosse consapevole di concorrere con ignoti nel reato di evasione IVA.

Appare invece fatto indiscusso che dal 2008 al 2021 l’imbarcazione Predator sia stata ormeggiata nel Porto di Tivat per soli 82 giorni. mentre per tutto il resto dell’arco temporale indicato, rimaneva in territorio italiano e precisamente nel porto di Imperia , ove aveva a disposizione un diritto di ormeggio al molo San Lazzaro – ormeggio mai utilizzato da alcuna altra imbarcazione. Appare inoltre fatto altrettanto indiscusso che tale posto barca risulti di proprietà della Sharise Trading Limited che lo locava per 50 anni e che sia stato occupato dallo yacht in questione di proprietà della Cadort Ventures LTD. La proprietà , diversa dalla persona dell’indagato, appare quindi ad oggi il solo soggetto suscettibile di avvantaggiarsi nella realizzazione del delitto ipotizzato, conseguendo il vantaggio economico relativo al non pagamento dell’IVA all’importazione.

Né sotto altro profilo può configurarsi fumus commissi delicti in capo all’odierno indagato, ossia sotto quello dell’abuso del diritto unionale in materia fiscale, in assenza di indizi suscettibili di assurgere a prova di un meccanismo fraudolento volto a conseguire indebiti vantaggi fiscali, né di alcuna diretta ed immediata violazione di norme tributarie attraverso la rappresentazione esterna di una situazione di fatto non corrispondente alla realtà .

Del resto ove le condotte contestate al […] avessero raggiunto ed oltrepassato la soglia della rilevanza penale, non si comprende perché mai tutti i precedenti e documentati controlli a cui lo yacht è andato incontro non abbiano portato alle medesime contestazioni attualmente mosse, essendo sin da allora presenti gli elementi valorizzati dall’accusa ai fini delle proprie contestazioni.

Allo stato delle risultanze, a giudizio del Collegio, il Predator appare avere sostato in acque UE in regime di A. T in osservanza della normativa che, consente alle imbarcazioni extra UE di fruire di plurimi periodi di appuramento

Solo qualora il periodo di appuramento sia maturato senza che l’imbarcazione sia trasferita al di fuori delle acque comunitarie si verifica un’ipotesi penalmente rilevante ai sensi dell’art. 70 D.P.R. 633/1972. Atteso che la norma non fa riferimento al ‘titolare del regime’, se ne dovrebbe dedurre che il titolare del regime coincida con ‘l’utilizzatore’ ossia al soggetto che consuma il bene. Secondo il Collegio neppure sotto questo aspetto appare concretizzarsi in relazione all’indagato, il requisito cautelare del fumus commissi delicti in presenza di elementi documentali che riconducono la titolarietà del natante a soggetti diversi dal […] ed in assenza di obbiettività di connessioni qualificate fra l’indagato medesimo e i soggetti proprietari del Predato, sucettibili da ritenere il primo proprietario di fatto del natante.

Allo stato […] non essendosi il Predator mai trattenuto entro le acque unionali per un periodo superiore a 18 mesi (circostanze queste mai poste in discussione, neppure a seguito degli atti d’indagine effettuati su delega della Procura Europea), i presupposti per l’insorgenza dell’obbligazione tributaria non si sono verificati”.

 

Condividi questo articolo: