Alberto Muraglia, il “vigile in mutande“, simbolo dell’inchiesta sui cosidetti “furbetti del cartellino”, dovrà essere reintegrato dal Comune di Sanremo che gli dovrà pagare anche tutti gli arretrati. Lo ha deciso la sezione lavoro della Corte d’Appello di Genova.
Sanremo: il Comune dovrà reintegrare Alberto Muraglia. Ecco le motivazioni della sentenza
La Corte d’Appello, accogliendo il ricorso del legale di Muraglia, Alessandro Moroni, ha annullato il provvedimento di licenziamento disciplinare disposto dal Comune di Sanremo il 22 gennaio del 2016. Il motivo? A Muraglia il Comune di Sanremo non contesta ulteriori violazioni disciplinari, se non quelle già oggetto del procedimento penale terminato con l’assoluzione, con formula piena, in primo e in secondo grado.
In sostanza l’assoluzione in sede penale del Muraglia “copre” anche le contestazioni contenute nel procedimento disciplinare. Da qui la decisione di annullare il licenziamento con la condanna del Comune di Sanremo al reintegro e al pagamento degli arretrati e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (dal 2016 ad oggi).
Le motivazioni
L’origine del licenziamento
“Il procedimento disciplinare – scrive la Corte – ha preso avvio a seguito della presa d’atto da parte del Comune di Sanremo della pendenza di procedimento penale coinvolgente 270 dipendenti, tra cui il Muraglia, indagati […] per aver falsamente attestato la propria presenza in servizio. Sotto il profilo disciplinare, è stata quindi contestata al Muraglia la ‘falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altra modalità fraudolenta’.
I limiti del provvedimento di licenziamento
“Nel provvedimento di licenziamento – scrive la Corte – si sottolinea la ‘pervicacia del Muraglia nell’attestare falsamente la propria presenza in servizio, approfittando della sua particolare posizione’. E’ necessario rimarcare in particolare che né la timbratura ‘in abiti succinti’, né il fatto di averla demandata a terzi sono condotte di cui viene compiutamente evidenziata la rilevanza disciplinare in sé.
Infatti il Comune di Sanremo nella lettera di licenziamento del 2016, dato atto che il lavoratore si è difeso sostenendo di aver indossato la divisa subito dopo aver timbrato, trattandosi già di tempo-lavoro, si limita ad affermare che la giurisprudenza ‘sembrerebbe escludere che il tempo per indossare la divisa possa essere considerato orario di lavoro’, ma non menziona l’esistenza di una disposizione contrattuale o regolamentare che imponesse al Muraglia di timbrare in divisa, affermando piuttosto che ‘la timbratura in mutande‘ risulta ‘inequivocabilmente indicativa della volontà di far apparire un orario di servizio superiore a quello effettivamente lavorato’, e quindi la contesta quale indizio del comportamento fraudolento del lavoratore.
Stesso discorso per gli ulteriori ‘trucchi e raggiri’ attribuiti al Muraglia, e consistiti nell’avvalersi anche di familiari e colleghi per la timbratura; tali comportamenti vengono infatti contestati unicamente quali indizi della falsa attestazione in servizio e non quali violazioni disciplinari in sé. Ne è riprova il fatto che lo stesso Comune di Sanremo nella lettera di licenziamento rimarca la ‘mancanza di istruzioni e circolari sull’uso del badge e sulla regolamentazione delle uscite di servizio’, evidenziando che ‘specifiche determinazioni’ da parte dei dirigenti, ove presenti, avrebbero consentito di arginare il fenomeno che aveva giustificato l’eclatante inchiesta penale.
Né in sede di contestazione disciplinare, né nella lettera di licenziamento vengono evidenziate disposizioni contrattuali o regolamentari che attribuiscono rilievo disciplinare a siffatta condotta pur in assenza di frode; inoltre nell’affrontare espressamente l’ipotesi di possibile ‘irrilevanza penale’ dei fatti contestati il Comune di Sanremo si limita ad affermare che l’abitudine di ‘far timbrare il cartellino, oltre che alla moglie, anche alla figlia minorenne’ dimostra ‘poca considerazione dei valori etici (…) trasmettendo con noncuranza alla figlia dei messaggi diseducativi’.
Neppure in sede di riapertura del procedimento disciplinare il Comune di Sanremo ha evidenziato residui margini di rilevanza disciplinare di siffatti comportamenti, mancando qualsivoglia espresso riferimento alle previsioni della contrattazione collettiva, peraltro neppure prodotta in giudizio“.
La sentenza penale di assoluzione ‘copre integralmente’ il provvedimento di licenziamento
“[…] la vicenda oggetto di procedimento disciplinare è identica a quella sottoposta alla cognizione del giudice penale, come identici sono gli elementi istruttori posti alla base della sanzione disciplinare […].
Siffatti elementi istruttori, trasfusi nel processo civile avviatosi a seguito dell’impugnazione del licenziamento, sono stati nel frattempo vagliati nell’ambito del giudizio penale, esitato con una doppia conforme assolutoria perché ‘il fatto non sussiste’.
[…] Nell’ambito del giudizio penale di primo grado le condotte oggetto di contestazione, anche in sede disciplinare, sono esaminate in modo analitico, con puntuale considerazione delle risultanze testimoniali e documentali, il Tribunale di Imperia ha quindi ritenuto insussistenti gli episodi di allontanamento e provata la presenza del Muraglia in servizio, smontando con diffuse argomentazioni la tesi difensiva della Procura
[…] il sopravvenuto giudicato penale copre integralmente tanto i fatti storici che l’elemento soggettivo cui il Comune di Sanremo ha attribuito rilevanza disciplinare […]. Giudicato che risulta pertanto vincolante anche nel presente giudizio, non essendovi ulteriori condotte od elementi di residua rilevanza disciplinare passibili di sussunzione […].
Non sposta i termini della questione l’affermazione contenuta nella sentenza di assoluzione, enfatizzata dalla difesa del Comune di Sanremo,per cui ‘le condotte tenute da dirigenti e dipendenti, difformi al quadro normativo e regolamentare, sono certamente rilevanti sotto il profilo discbiplinare’; affermazione che, secondo la reclamata, confermerebbe la tesi della perdurante validità delle sanzioni irrogate
Premesso che il Muraglia è stato assolto con formula piena […] occorre rilevare che nelle stesse sentenze rese in sede penale, tanto di primo che di secondo grado, viene dato atto in più parti della complessità dell’inchiesta, che ha coinvolto 270 dipendenti, ed evidenziato il deprecabile contesto in cui i preposti non controllavano i movimenti dei dipendenti a loro sottordinati, con comportamenti lassisti e contrari alla legge e ai regolamenti, sicché trattasi all’evidenza di affermazione da ascriversi alla più generale volontà di rimarcare che, a prescindere dalle singole vicende, il contesto di riferimento meritava certamente di essere indagato e stigmatizzato.
Va conseguentemente accertata l’illegittimità tanto dell’originario provvedimento disciplinare datato 22.1.2016 che del provvedimento di conferma del 15.5.2023″.
L’annullamento del licenziamento
“I suddetti provvedimenti vanno pertanto annullati, con condanna del Comune di Sanremo a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, secondo quanto emergente dalla documentazione fiscale prodotta dal reclamante e relativa agli anni di imposta dal 2015 al 2023, in atti, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo”.