Il Tar Liguria ha annullato il concorso indetto dall’ASL 1 Imperiese per l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente Psicologo (disciplina Psicoterapia, per collaborazioni con la Procura della Repubblica). Il motivo? La candidata risultata vincitrice non ha mai svolto l’attività di psicologa nonostante il bando prevedesse, tra i requisiti, “l’esperienza documentata nel settore giuridico dell’età evolutiva”. Nel dettaglio, il Tar ha accolto il ricorso presentato da uno dei candidati, rappresentato dai legali Enrica Bellenda, Luigi Piscitelli e Francesco Turrini Dertenois. La controinteressata, vincitrice del concorso, era rappresentata dall’avvocato Govanni Sanna, mentre l’Asl dagli avvocati Alessio Anselmi e Federico Smerchinich.
Imperia: Asl, Tar annulla concorso per Dirigente Psicologo
Il concorso
L’Asl ha pubblicato per 15 giorni l’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente psicologo, richiedendo il possesso di “specifici requisiti”, tra i quali “la documentata esperienza nel settore giuridico dell’età evolutiva” e precisando che “il curriculum formativo e professionale del candidato ha solo valore conoscitivo e sarà oggetto della prova selettiva”.
L’Azienda sanitaria ha previsto unicamente la prova orale in forma di “colloquio” riguardante “le materie proprie del profilo professionale a selezione, in particolare dell’esperienza documentata nel settore giuridico dell’etàevolutiva, nonché su argomenti relativi alla professionalità maturata dal candidato, sulla base di quanto dichiarato nel curriculum“.
Altro aspetto controverso del concorso la scelta di porre due domande, una delle quali uguale per tutti i candidati, decisione che ha indotto la Commissione a condurre l’esame “a porte chiuse“ per impedire ai candidati di assistere alle prove dei colleghi ed evitare che gli interrogati per ultimi potessero essere avvantaggiati rispetti a quelli esaminati per primi.
In merito alle due domande, la prima era relativa al proprio curriculum, la seconda, uguale per tutti, all’idoneità del minore a rendere testimonianza “alla luce della propria esperienza professionale“.
Il ricorso
Il ricorrente ha sollevato tre questioni.
La prima riguardante il contrasto degli atti di svolgimento della gara rispetto all’avviso pubblico, atteso che la prova orale non avrebbe accertato il requisito dell’esperienza professionale di psicologo.
La seconda relativa all’illegittimità della delibera di indizione della procedura e dello stesso avviso pubblico per avere strutturato la selezione sulla base della sola prova orale, senza valutazione dei titoli e senza prova scritta […] così impedendo la corretta valutazione dell’esperienza professionale di psicologo.
La terza inerente la modalità di svolgimento del colloquio “a porte chiuse“.
Il ricorrente ha dovuto anche richiedere la pubblicazione del Regolamento aziendale in materia di procedure assunzionali richiamato dalla delibera di indizione del concorso e dell’avviso pubblico.
“Dall’esame del citato Regolamento aziendale – si legge nel ricorso – è emerso che esso […] stabilisce che ‘
le assunzioni a tempo determinato avvengono previo espletamento di una procedura selettiva per titoli e prova orale’, che ‘è prevista la specifica valutazione dei titoli e l’espletamento di una prova orale‘ e che ‘per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo di dieci punti, ulteriore a quello relativo alla prova orale”.
La sentenza
“La ASL resistente ha previsto unicamente la prova orale, senza valutazione specifica dei titoli con autonoma attribuzione di punteggio, con conseguente illegittimità degli atti concorsuali per mancata applicazione del Regolamento aziendale ed impossibilità di apprezzare correttamente il requisito essenziale della ‘esperienza’ professionale di psicologo prevista dall’art. 1 del bando, tanto è vero che è risultata vincitrice la controinteressata pur non avendo mai esercitato l’attività di psicologo.
La selezione è, inoltre, illegittima perché strutturata con modalità in contrasto con il principio di trasparenza della selezione, atteso che la previsione di uno specifico punteggio per i requisiti di esperienza e formazione professionale avrebbe costituito un parametro valutativo oggettivo e trasparente che avrebbe reso verificabili e controllabili i requisiti attitudinali e professionali dei candidati.
Si rileva, altresì, che l’accertamento dell’esperienza in questione non è stata effettuata neppure indirettamente mediante il colloquio. Da un lato, infatti, l’art. 4 dell’avviso pubblico ha relegato il ‘curriculum’ formativo e professionale a mero elemento ‘conoscitivo’ e dall’altro la Commissione, anziché porre l’esperienza quale oggetto della prova selettiva, ha finalizzato la prova orale ad ‘accertare gli ambiti di cui sopra’, ossia i criteri predisposti dalla Commissione medesima […] i quali si riferiscono ictu oculi a conoscenze teoriche del candidato o alla sua abilità espositiva, ma certamente non alla sua esperienza professionale.
In tale situazione risulta incomprensibile come sia stato possibile valutare positivamente la seconda delle due domande poste alla controinteressata relativa all’idoneità del minore a rendere testimonianza ‘alla luce della propria esperienza professionale’, difettando totalmente detta esperienza in campo psicologico.
L’epilogo di tale procedura illegittima (sotto i profili dedotti con il secondoe con il quarto motivo) è stato quello di selezionare come vincitrice la controinteressata che, in diametrale contrasto con l’esperienza specifica nel settore giuridico dell’età evolutiva richiesta dal bando, non ha mai prestato servizio in tale qualità, a differenza del ricorrente che ha svolto detta attività professionale”.
Il nuovo bando
“Sotto il profilo conformativo, ai fini della riedizione della procedura, la ASL dovrà strutturare le operazioni selettive prevedendo sia la valutazione che lo svolgimento della prova orale, con autonome attribuzioni di punteggi ai sensi del Regolamento aziendale e nel rispetto delle statuizioni contenute nella presente decisione”.